Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
L'art. 4 della legge n.780 del 1975 - che ha modificato l'art. 145 del d.P.R. n. 1124 del 1965 stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nel caso di invalidità o di morte causate da silicosi o asbestosi di gravità anche minima purché associate a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o circolatorio - non ha introdotto alcuna presunzione di causalità per i casi in cui alla silicosi o alla asbestosi si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio o circolatorio, essendo comunque necessario accertare in concreto se la morte o l'inabilità del lavoratore siano derivate o meno dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale - anche se minimo e concorrente - con la malattia associata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7718 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA NA ED UL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1204/97 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 29/11/97 R.G.N. 98/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato AGOSTINI e l'avv.to RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19 maggio 1993 IA NA, vedova BE, esponeva al Pretore di Bergamo che il marito, già titolare di rendita INAIL in quanto riconosciuto affetto da asbestosi di origine professionale, era deceduto in data 13.12.1990 per ictus del tronco encefalitico;
che i postumi conseguenti alla asbestosi, costituiti da ispessimenti pleurici con asbestosi parenchimale, ipertensione e fibrillazione arteriosa, dovevano ritenersi correlati patologicamente con lo stato comatoso da ictus che aveva causato il decesso;
che, in conseguenza, aveva formulato all'INAIL istanza di rendita ai superstiti e di assegno funerario, senza peraltro ottenere alcun riscontro positivo.
Chiedeva, pertanto, un accertamento giudiziale circa il nesso eziologico tra la patologia che aveva portato il BE al decesso e la tecnopatia in virtù della quale il predetto godeva in vita la rendita nella misura del 35%, costituendo, la stessa, causa o concausa della morte del marito;
e, per l'effetto, la condanna dell'Istituto ai benefici richiesti in proprio favore. Resistente l'Istituto, che eccepiva la decadenza per tardività della domanda ai sensi dell'art. 122 T.U. n. 1124/65 e, nel merito, la infondatezza della pretesa, il giudice adito, acquisita C.T.U., accoglieva il ricorso con sentenza del 3 dicembre 1993 la quale, all'esito dell'appello del soccombente e dopo rinnovazione della C.T.U., veniva totalmente riformata dal Tribunale del luogo con decisione di rigetto delle istanze attrici in data 29 novembre 1997. Ritenevano i giudici di merito, adeguandosi al responso del proprio ausiliare che aveva concluso in senso difforme da quello di primo grado, che la malattia professionale riconosciuta a fini di rendita non aveva avuto alcun ruolo, neppure a livello concausale minimo, nel determinismo dell'esito fatale in danno del BE, sicché nella specie difettava ogni presupposto previsto dall'art. 4, lett. b), legge n. 780/1975 per l'accoglimento della domanda, anche a livello di concausa eziologica, in quanto difettavano gli elementi costitutivi dei diritti pretesi.
Avverso tale sentenza la IA ha proposto ricorso per cassazione ancorato ad un solo motivo;
resiste l'Istituto con controricorso. La prima ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 85 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780; nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile.
Deduce, in sintesi, che il Tribunale ha errato nell'adeguarsi pedissequamente al parere espresso dal proprio ausiliare, senza una penetrante disamina critica degli atti di causa, atteso che il C.T.U. di primo grado aveva riconosciuto non solo la malattia professionale (ispessimenti pleurici bilaterali a placca ad eziologia asbestosica, con probabilità asbestosi parenchimale preradiologica, ipertensione arteriosa e fibrillazione arteriosa), ma, altresì, che la stessa, nella sua evoluzione ingravescente nonché nelle complicanze cardiocircolatorie ad essa correlate, aveva avuto rilevanza causale nel determinismo dell'exitus dell'assicurato, laddove il consulente di appello, occupandosi soltanto delle conseguenze dell'asbestosi, ha escluso ogni incidenza di questa in ordine al decesso, senza tener conto delle complicazioni cardiocircolatorie ed arteriosclerotiche ad essa collegate, le quali pur dovevano essere valutate nella loro incidenza e quindi quali concause determinanti dell'ictus mortale. Sicché, considerato che lo stesso INAIL, nel concedere in vita la rendita al BE, aveva ritenuto l'asbestosi e le complicanze cardiocircolatorie connesse come malattia professionale, appare evidente che l'indagine del C.T.U. di secondo grado, improntata all'esame della sola asbestosi a livello iniziale, risulta palesemente carente, dovendosi approfondire gli accertamenti e tener conto non solo della stessa, ma di tutte le patologie integranti la malattia professionale, ivi comprese le complicazioni ad essa direttamente correlate, e che nel complesso hanno cagionato la morte del soggetto. Tanto più che, nella specie, si profila un netto contrasto tra l'assunto del C.T.U. del Tribunale circa gli aspetti iniziali della asbestosi ed il riconoscimento dell'INAIL di una invalidità correlata del 35%, non spiegato dai giudici di merito, che non hanno dato risposta neppure alle critiche di parte formulate alla relazione peritale dopo il deposito della stessa. Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.
In subiecta materia va ribadito il principio che l'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, che ha modificato l'art. 145 del D.P.R. n. 1124/65, stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative, a favore del lavoratore o dei superstiti, nel caso di invalidità o di morte causata da silicosi o asbestosi di gravità anche minima, purché associate a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o circolatorio, non ha introdotto alcuna presunzione di causalità nei casi in cui alla silicosi od asbestosi si associno altre forme morbose dell'apparato respiratorio o circolatorio, occorrendo accertare in concreto se la morte o la inabilità del lavoratore siano derivate o meno dalla silicosi od asbestosi in concorso causale - sia pure in minima parte - con la malattia associata (cfr. Cass. n. 10972/1993). Di guisa che il diritto dei superstiti alle prestazioni assicurative per la morte dell'assicurato affetto da asbestosi sussiste soltanto quando il decesso sia stato determinato da detta infermità, o da una sua conseguenza patologica diretta, che sia cioè in rapporto di causalità con la detta malattia professionale, in quanto strettamente connesso con il relativo processo formativo ed evolutivo;
e la sussistenza di tale rapporto dev'essere provata, ai sensi del principio generale stabilito dall'art. 2697 cod. civile, dai superstiti che richiedono le pertinenti prestazioni, con la conseguenza che, in difetto di inequivoci elementi probatori sul punto, tale nesso è correttamente escluso qualora, alla stregua delle indagini peritali e tecniche d'ufficio, risulti che il decesso non sia riconducibile alla infermità neppure in via minima di accelerazione di esso o sul piano della probabilità, ne' potendo soccorrere in proposito la presunzione legale della eziologia professionale, la quale vale in relazione alle specifiche tecnopatie previste dalle tabelle delle malattie professionali.
Tanto atteso, va osservato che il C.T.U. di secondo grado ha escluso categoricamente sia le complicazioni concernenti l'ipertensione arteriosa e la fibrillazione arteriosa nel senso di una loro derivazione dalla iniziale asbestosi accertata, sia che esse fossero da rapportare alla cennata malattia professionale, escludendo altresì che questa avesse rivestito un ruolo anche a livello concausale rispetto al decesso, e ritenendo che soltanto le altre cennate malattie, da sole ed in ragione di completa autonomia dall'asbestosi, avessero causato la morte del BE. Nè, in senso contrario, da parte interessata sono stati offerti elementi probatori idonei a supportare la tesi della concausalità, posto che il relativo assunto poggia unicamente sulle conclusioni diverse del consulente pretorile, nettamente smentite dall'ausiliare del Tribunale e da questo ripudiate.
Orbene al riguardo non è dubbio che difetta di motivazione la sentenza che, non cogliendo il contrasto tra due consulenze tecniche d'ufficio, aderisca all'una od all'altra senza evidenziare le ragioni del privilegio così accordato, ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente taluna, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione dell'altra. Con il corollario che tale procedimento comparativo presuppone. tuttavia, l'identicità od omogeneità delle situazioni patologiche tecnicamente valutate dalle contrastanti consulenze, laddove esso non si impone nell'ipotesi in cui, successivamente alla prima indagine tecnica, intervenga A fattore novativo morboso, non valutabile in precedenza, e determinante in ordine al responso demandato al secondo ausiliare, purché il giudice, recependolo nella sentenza e facendolo proprio a fini decisori, esponga adeguatamente le ragioni che lo hanno indotto ad aderirvi.
Nel caso in esame, ferma restando l'omogeneità delle situazioni prospettate ai due consulenti, non ricorre il cennato difetto di motivazione, in quanto il Tribunale ha recepito le conclusioni del proprio ausiliare non in modo acritico e senza tener conto di quelle raggiunte dal C.T.U. di primo grado, ma con logico, rigoroso e congruo iter argomentativo che fornisce ampia ed esaustiva contezza sia del dissenso rispetto a queste ultime, sia del ragionato privilegio accordato al responso acquisto in secondo grado, con approfondita analisi e dimostrazione della fondatezza dello stesso, sfuggente in quanto tale al negativo controllo di legittimità invocato.
Giacché ha esaurientemente evidenziato che il cennato giudizio finale del proprio consulente - secondo il quale il decesso del soggetto va attribuito unicamente all'arteriopatia cerebrale, senza alcun concorso o sollecitazione dell'asbestosi, per cui si sarebbe verificato con le stesse modalità e negli stessi tempi anche senza la concomitante presenza delle manifestazioni patologiche da amianto -, in quanto immune da vizi logici o da palesi contraddizioni sul piano tecnico-medico, nonché fondato su una attenta e scrupolosa ricostruzione della vicenda sotto il profilo clinico e scientifico, sulla base della documentazione esistente agli atti e degli accertamenti radiologici effettuati, andava condiviso con riferimento alla normativa pertinente;
mentre si configurava del tutto come generico e carente di specifici ed oggettivi riscontri documentali il diverso responso del C.T.U. di prime cure circa il ritenuto determinismo causale della malattia professionale (asbestosi) sull'exitus dell'assicurato, atteso che questa, escluso ogni suo ruolo eziologico, anche se minimo e concorrente, in ordine all'evento morte, configurava l'assoluto difetto del necessario presupposto richiesto dall'art. 4 della legge n. 780 del 27.12.1975 per l'accoglimento della domanda.
Nè, in ultimo, hanno pregio le prospettate considerazioni di parte ricorrente circa il contrasto tra il riconoscimento della rendita per asbestosi al BE, in vita, in ragione del 35% di inabilità, ed il diniego di un rapporto di causalità tra detta patologia ed il decesso, in quanto ritenuta soltanto allo stadio iniziale;
ovvero in ordine alla omessa valutazione, da parte del Tribunale, delle critiche mosse alla seconda C.T.U. successivamente al deposito della relazione peritale.
Quanto al primo rilievo, osserva il Collegio che l'attuale thema decidendum si incentra non nello stabilire la sussistenza della malattia, il grado di gravità e la sua incidenza sulla ritenuta inabilità del soggetto, bensì nell'accertare a norma di legge se detta patologia si sia inserita, quanto meno a livello di concausa, nel determinismo eziologico delle infermità che hanno condotto l'assicurato alla morte;
il che è stato rigorosamente escluso alla stregua dei rilievi che precedono, sicché non sì profila alcun contrasto tra le differenti situazioni evidenziate. Circa, poi, il secondo aspetto, va puntualizzato che le critiche mosse alla C.T.U. di appello afferiscono a mere affermazioni e tesi difensive, prive di adeguato supporto probatorio tecnico e, come tali, inidonee a scalfire l'impianto rigorosamente scientifico sul quale si innestano le conclusioni peritalì, si che possono essere ritenute tacitamente o implicitamente disattese dai giudici di merito, all'esito dell'integrale accoglimento del responso dell'ausiliare.
In definitiva la sentenza impugnata non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione dedotti nella censura;
per l'effetto il ricorso va rigettato.
Non si effettua alcuna statuizione in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità, trattandosi di soccombenza in controversia promossa per ottenere prestazioni previdenziali e non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civile.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese relative al presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001