Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
L'esercizio di una delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti durante il periodo di sospensione dall'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali (nella specie, disposta dall'Autorità amministrativa per mancato pagamento delle marche da bollo) integra il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che punisce il compimento delle attività di gestione dei rifiuti in mancanza di autorizzazione o iscrizione, in quanto nel corso di tale periodo, sono sospesi, e quindi mancanti, anche gli effetti autorizzatori connessi all'iscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2015, n. 14273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14273 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 20/01/2015
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 114
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 31778/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;
nel procedimento a carico di:
EL SS, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 02/07/2014 del Tribunale del riesame di Forlì;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 02/07/2014 con la quale quello stesso Tribunale, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta dal sig. EL SS, ha disposto la restituzione, in favore di quest'ultimo, dell'autocarro tg. CT825KD sottoposto a sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Forlì con decreto del 23/05/2014 sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1. Secondo la contestazione provvisoria il EL, quale titolare dell'omonima impresa individuale, mediante l'autocarro in questione effettuava attività di gestione, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi benché l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali fosse sospesa, per motivi disciplinari, dal 13/09/2013 al 02/02/2022, perché non aveva provveduto al pagamento delle due marche da bollo da Euro 14,62 ciascuna da apporre all'iscrizione deliberata positivamente il 02/02/2012. Il Tribunale di Forlì ha affermato che un caso del genere non integra "mancanza di autorizzazione" e che dunque il reato non sussiste.
1.1. Con unico motivo il Pubblico Ministero eccepisce che la sospensione dell'iscrizione all'Albo si traduce, sul piano della fattispecie penale, in una mancanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti penalmente sanzionata dal D.Lgs. 152 del 2006, art. 256, comma 1. 2. Il EL ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso sul rilievo che il provvedimento di sospensione non gli era mai stato formalmente comunicato e che in ogni caso aveva omesso la regolarizzazione per distrazione e impegni lavorativi. Tanto più che aveva provveduto al regolare rinnovo dell'iscrizione all'Albo anche per l'anno 2014. In ogni caso, il giorno stesso del sequestro, apprese le ragioni della perdurante sospensione dell'iscrizione, aveva provveduto al pagamento delle marche, con conseguente formale comunicazione dell'avvenuta iscrizione fino al 02/02/2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
4. La vicenda storica è chiara e non oggetto di contestazione.
4.1. Il EL è titolare di un'impresa individuale che esercita attività di gestione, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, ed è iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali. L'iscrizione è stata però sospesa con decorrenza dal 13/02/2013 perché il EL aveva provveduto a regolarizzare la domanda di aggiornamento dell'iscrizione senza apporvi le necessarie marche da bollo. La circostanza era emersa nel corso di un controllo su strada del 21/05/2014 all'esito del quale la Polizia Municipale aveva provveduto a sequestrare l'autocarro con provvedimento convalidato e reiterato dal Gip ma annullato con l'ordinanza impugnata.
4.2. Secondo i giudici del riesame la sospensione dell'iscrizione all'Albo non equivale alla sua assenza e non può integrare gli estremi del reato ipotizzato che si consumerebbe - affermano - solo in assenza dell'autorizzazione, non quando l'autorizzazione esiste ma è solo sospesa.
5. Il rilievo non è fondato.
5.1. Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, sanziona, tra le altre, la condotta di chi effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti "in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione (...) di cui all'art. 212".
5.2. L'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e costituisce titolo per l'esercizio di tali attività (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 210, commi 5 e 6).
5.3. La sospensione dell'iscrizione comporta il venir meno, per tutto il periodo della durata, dell'efficacia del titolo necessario per poter esercitare le attività per le quali l'impresa è stata iscritta.
5.4. Sicché lo svolgimento "medio tempore" dell'attività (in questo caso) di trasporto di rifiuti deve ritenersi effettuato in mancanza di autorizzazione, dovendosi aver riguardo, a tal fine, non alla mancanza fisica dell'iscrizione, bensì agli effetti autorizzatori connessi all'iscrizione, sospesi (e dunque mancanti) per tutta la durata del relativo provvedimento.
5.5. Tale interpretazione non è mai stata messa in discussione da questa Suprema Corte che si è solo interrogata se il mancato o ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'albo operi automaticamente oppure necessiti l'adozione di uno specifico provvedimento (per la necessità di un apposito provvedimento di sospensione, Sez. 3, n. 9490 del 29/01/2009, Scocca, Rv. 243113; per l'automatismo della sospensione, Sez. 3, n. 26923 del 04/05/2004, Baglio, Rv. 229454; Sez. 3, n. 24467 del 15/07/2007, Bertagna, Rv. 236887).
5.6. La specifica questione non rileva in questo procedimento poiché la condotta è stata tenuta in epoca successiva alla adozione della deliberazione di sospensione dell'iscrizione.
5.7. Non hanno rilievo, in questa sede, le considerazioni difensive in ordine alla effettiva conoscenza del provvedimento di sospensione e alle ragioni per le quali il EL non aveva provveduto a regolarizzare la domanda, trattandosi di questioni che esulano dalla cognizione devoluta a questa Suprema Corte.
5.8. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con conseguente ripristino dell'efficacia del decreto del Gip.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2015