Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2015, n. 14273
CASS
Sentenza 20 gennaio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'esercizio di una delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti durante il periodo di sospensione dall'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali (nella specie, disposta dall'Autorità amministrativa per mancato pagamento delle marche da bollo) integra il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che punisce il compimento delle attività di gestione dei rifiuti in mancanza di autorizzazione o iscrizione, in quanto nel corso di tale periodo, sono sospesi, e quindi mancanti, anche gli effetti autorizzatori connessi all'iscrizione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2015, n. 14273
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14273
    Data del deposito : 20 gennaio 2015

    Testo completo