Sentenza 26 ottobre 2000
Massime • 1
Il principio in base al quale la impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, costituendo espressione di quello più ampio in base al quale spetta al giudice dare l'esatta qualificazione dell'atto sottoposto al suo esame, ha carattere generale e deve pertanto trovare applicazione anche in relazione a quegli atti di parte che, pur non essendo qualificabili impugnazioni in senso stretto, siano comunque diretti ad ottenere rimedio a determinate situazioni. (Fattispecie in cui l'imputato, presentando atto formalmente qualificabile come istanza di restituzione in termini per impugnare, aveva, in realtà, rappresentato di essere rimasto contumace in giudizio, pur in assenza di formale dichiarazione, lamentando inoltre la omessa notifica della sentenza. La Corte, ritenendo che, in tal maniera, il predetto avesse in realtà inteso denunciare la non irrevocabilità del titolo e la propria volontà di far valere la situazione descritta, ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito, che aveva qualificato l'istanza quale incidente di esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2000, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE LACANNA - Presidente - del 26/10/2000
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - N. 4555
3. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - N. 23209/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IO nel procedimento
contro
LE EP nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza emessa il 3.4.2000 dal Tribunale di Milano Visti gli atti, il provvedimento denunciato, il ricorso e la memoria aggiunta.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
In data 15-11-99 LE EP avanzava istanza, diretta alla Corte di appello di Milano, di rimessione in termini per impugnare la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 2-3-99 dal Tribunale di detta città: segnalava, all'uopo, che tale decisione non gli era stata notificata.
Con provvedimento 24-11-99 la Corte di appello, dichiarata la propria incompetenza, ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale. Quest'ultimo, con ordinanza 3-4-2000, rilevava: che il LE era rimasto assente nel processo a suo carico;
che egli avrebbe dovuto essere dichiarato contumace;
che non gli era stata notificato l'estratto della pronuncia di primo grado la quale di conseguenza non era divenuta irrevocabile. Tanto premesso, dichiarava la contumacia dell'imputato e disponeva la notifica in questione. Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte civile denunciando erronea conversione della richiesta di restituzione nel termine in incidente di esecuzione, con violazione degli artt. 175, 670, 568 c.5 c.p.p.. In particolare, è stato dedotto che l'istituto di cui all'art. 568 c. 5 c.p.p. non poteva operare, non vertendosi in ipotesi di impugnazione in senso stretto ed essendo stata la volontà del LE diretta ad ottenere la restituzione in termini. Le censure sono infondate.
Il principio dettato all'art. 568 c. 5 c.p.p. - secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta - è applicabile anche con riguardo ad impugnazioni che, pur non definibili tali in senso stretto, costituiscano comunque atti diretti ad ottenere rimedio a determinate situazioni: ciò perché siffatto principio ha carattere generale, costituendo espressione di quello più ampio in base al quale spetta al giudice dare l'esatta qualificazione del contesto sottoposto al suo esame.
Unico limite alla operatività della disposizione di cui sopra - relativa alla qualificazione e non già alla conversione dell'impugnazione - è rappresentato dalla contraria volontà delle parti nel senso che, qualora risulti che il proponente ha inteso effettivamente proporre il mezzo da lui indicato ed inammissibile, deve riconoscersi detta inammissibilità in quanto altrimenti si opererebbe contro la volontà della parte, a cui è rimesso il potere di impugnazione, anche inteso in senso lato. (Cass. S.U. 26-1-98 RV. 209336) Orbene, nel caso in esame il LE con la richiesta 15-11-99, a prescindere dal formale riferimento alla restituzione in termini, ha in realtà dedotto di essere stato contumace nel giudizio a suo carico, pur in assenza di formale dichiarazione, ed ha lamentato la mancata notifica della relativa sentenza, denunciando la non irrevocabilità del titolo e la propria volontà di far valere la descritta situazione: correttamente, quindi, la Corte di appello ha applicato per analogia l'art. 568 c.5 c.p.p. qualificando l'istanza come incidente di esecuzione e trasmettendola al giudice competente, ossia al Tribunale che ha deciso di conseguenza.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001