Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2000, n. 4111
CASS
Sentenza 26 ottobre 2000

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Il principio in base al quale la impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, costituendo espressione di quello più ampio in base al quale spetta al giudice dare l'esatta qualificazione dell'atto sottoposto al suo esame, ha carattere generale e deve pertanto trovare applicazione anche in relazione a quegli atti di parte che, pur non essendo qualificabili impugnazioni in senso stretto, siano comunque diretti ad ottenere rimedio a determinate situazioni. (Fattispecie in cui l'imputato, presentando atto formalmente qualificabile come istanza di restituzione in termini per impugnare, aveva, in realtà, rappresentato di essere rimasto contumace in giudizio, pur in assenza di formale dichiarazione, lamentando inoltre la omessa notifica della sentenza. La Corte, ritenendo che, in tal maniera, il predetto avesse in realtà inteso denunciare la non irrevocabilità del titolo e la propria volontà di far valere la situazione descritta, ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito, che aveva qualificato l'istanza quale incidente di esecuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2000, n. 4111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4111
    Data del deposito : 26 ottobre 2000

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