Sentenza 1 giugno 2000
Massime • 1
Il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo necessaria e sufficiente - in assenza di autorizzazione - la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si propone con la sua azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato a carico dell'evaso, tossicodipendente, che si era allontanato dalla abitazione, ove era ristretto, per recarsi presso la caserma dei carabinieri per chiedere - secondo quanto asserito - di essere tradotto in carcere per paura che potesse commettere qualche reato, sostenendo che sarebbe mancata nel suo comportamento la finalità di sottrarsi ai controlli dell'autorità).
Commentario • 1
- 1. Evasione dai domiciliari per andare dai Carabinieri? (Cass. 52496/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2000, n. 7842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7842 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 01/06/2000
Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere N. 1125
Dott. ANTONIO S. AGRÒ Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA Consigliere N. 51191/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RN RT, n. a San Severo il 22 novembre 1970,
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21 ottobre 1999;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dr. IO Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
Con sentenza del Pretore di Foggia - San Severo in data 24 aprile 1998, RT IO RN veniva condannato, con la concessione delle attenuanti generiche e senza tener conto della recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di evasione, essendosi allontanato dal luogo degli arresti domiciliari, senza autorizzazione (fatto commesso in S. Severo l'11 ottobre 1993).
La Corte d'appello di Bari, ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, riduceva la pena inflitta a quella di mesi quattro di reclusione.
Escludevano i giudici di appello qualsiasi rilevanza al fatto - affermato dall'imputato - che lo stesso fosse uscito dalla sua abitazione per recarsi presso la caserma dei carabinieri per chiedere di essere tradotto in carcere, in quanto temeva che, essendo tossicodipendente, potesse commettere qualche reato. Affermavano, infatti, che un tale comportamento non escludeva la responsabilità, in quanto l'allontanamento dalla residenza fu comunque volontario.
Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione il RN, per mezzo del difensore, Avvocato Giuseppe Mastrangelo, deducendo l'erronea applicazione della legge penale oltre che la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo, ancora, la mancanza del dolo, non avendo avuto alcuna intenzione di sottrarsi ai controlli della autorità.
Il ricorso deve essere rigettato essendo noto che per la consumazione del reato di evasione non ha rilievo alcuno il fine propostosi dall'agente, ricorrendo il dolo quando l'imputato, consapevole del provvedimento restrittivo, si sia allontanato dal luogo degli arresti domiciliari con volontà di farlo. La sentenza impugnata è, sul punto, congruamente e logicamente motivata e pertanto non si espone a censure, estendendosi anche, al di là del dovuto, a spiegare quali comportamenti leciti il ricorrente avrebbe potuto adottare in alternativa per raggiungere il suo (asserito) scopo. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente - ex lege - al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2000