Sentenza 28 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2002, n. 9464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9464 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
E C.C. 74291 N O I Z AUBBLICA ITALIANA 6 A 6 9 R O 1 T / S N 4 I / I - G 6 R E 2 B A . R . T R L . U L A P B . A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D D R . 0 9464/0 2 B L T E A D ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T A A I Oggetto T I 1 S S R 3 N 1 E E E 7 IRPEF T S SEZIONE TRIBUTARIA A agevolazioni sisma 1984 M Composta dagli Ill.mi Sigg R.G.N. 232/01 Presidente Dott. Bru Rel. Consigliere - Dott. Enri Cron.25975 Consigliere Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 27/02/02 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74291 tick sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona elettivamente domiciliato indel Ministro pro tempore, ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NC GU;
- intimato -
avversO la sentenza n. 390/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 1092 23/12/9 9; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/02/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Visto il ricorso proposto dal Ministero delle Fi- nanze avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell'Umbria 21 33 dicembre 1999, con la quale è stato rigettato l'appello dell'ufficio e rite- nuto il diritto di RO RO a detrarre dal- leans l'imponibile i.r.pe.f. l'imposta sospesa ai sensi del- l'art. 13 quinquies per gli eventi sismici del 1984; - secondo il recente e consolidato in- ritenuto che dirizzo della giurisprudenza della Corte ( fra le al- tre, sentenze n.4945/2000 e 8659, 10232, 10236 e 10338/2001 ), l'art. 3, secondo comma bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi, in virtù dell'art. 13 quinquies del d.l. 26 mag- gio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meri- 2 dionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. in virtù dell'interpretazione autentica di cui al- l'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ride- terminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;
che, pertanto, stante la sua manifesta infondatez- za, il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna sta- tuizione sulle spese perché l'intimato non ha svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 27 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Bruno Sac ucci Enrico Altieri (con ишо исчис2 IL CANCELLIERE OF Amaldo Casing A Og 28 GIU. 2002 aleb 3