Sentenza 12 gennaio 2010
Massime • 1
Lo svolgimento di interrogatorio in sede di udienza di convalida del fermo esclude che debba farsi successivamente luogo all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. pur se il giudice, competente per l'adozione della misura, sia incompetente per la convalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2010, n. 6281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6281 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 18
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 23479/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ PI NI N. IL 17/07/1996;
avverso l'ordinanza n. 506/2009 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 17/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
sentite le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ronco Mario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 17 aprile 2009, il Tribunale di Venezia ha respinto l'appello inoltrato da AN ON e tendente alla declaratoria di estinzione della misura della custodia in carcere applicata per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. A sostegno dell'appello, la difesa ha evidenziato che il fermo dell'indagato era avvenuto a Ventimiglia e, pertanto, la convalida avrebbe dovuto avvenire presso il Tribunale di Sanremo, e non di Padova. La illegittimità della procedura comportava la inefficacia del provvedimento applicativo della custodia carceraria a causa della invalidità dello interrogatorio di garanzia effettuato da un Giudice funzionalmente incompetente (quello di Padova). Per confutare questa tesi, il Tribunale ha rilevato che il presupposto per la misura precautelare, il pericolo di fuga, si era concretizzato a Padova il cui Tribunale era competente per la convalida del fermo e l'applicazione della misura cautelare. In ogni caso, l'interrogatorio di garanzia non andava reiterato perché condotto avanti al Giudice che la stessa difesa ritiene competente a disporre la misura cautelare. Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo: - che, l'interrogatorio del fermato in sede di udienza di convalida, effettuato da un Giudice funzionalmente incompetente, è tamquam non esset e non può considerarsi valido ed efficace quale interrogatorio di garanzia a sensi dell'art. 294 c.p.p.; - che, pur tenendo conto del principio di autonomia tra la convalida del fermo ed applicazione della misura, deve rilevarsi che l'interrogatorio assunto avanti il Giudice incompetente avrebbe dovuto essere rinnovato: l'omissione ha determinato la perenzione della misura.
Le censure del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento pur essendo puntuale la deduzione secondo la quale era il Tribunale di Sanremo competente per la convalida del fermo;
la Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso dello indagato ha annullato, con sentenza 31296/2009, il provvedimento di convalida per il ricordato motivo. Tale conclusione non incide sulla competenza a disporre la misura cautelare da parte del Tribunale di Padova quale luogo di commissione del reato (almeno secondo la provvisoria contestazione); su questo punto conviene anche il ricorrente che, tuttavia, sostiene l'estensibilità della nullità dello interrogatorio posto in essere a sensi dell'art. 391 c.p.p., comma 3 al procedimento di applicazione della misura cautelare.
Il principio fissato dall'art. 185 c.p.p., comma 1 prevede che la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dal primo dipendono;
le misure coercitive disposte contestualmente al provvedimento di convalida del fermo, pur collegate alla misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione sicché le nullità della convalida non si riverberano alla ordinanza impositiva delle misure coercitive che ha piena autonomia genetica e funzionale (Sezioni Unite sentenza 14 luglio 1999, Salzano). Applicando questo principio al caso in esame, si deve concludere che la nullità dello interrogatorio nel procedimento di convalida non si riverbera, con conseguenzialità giuridica, nel procedimento di applicazione della misura cautelare che rimane autonomo rispetto al primo anche se avvenuto in un unico contesto processuale. Alla udienza camerale del 3 marzo 2009, il Giudice di Padova,prima di disporre la custodia carceraria, ha proceduto allo interrogatorio dell'indagato mettendolo in condizione di svolgere una pronta ed immediata discolpa sia nel merito della accusa sia sulle circostanze assunte a fondamento delle esigenze cautelari. Una tale audizione era idonea a perseguire lo scopo difensivo che viene tutelato dall'art.294 c.p.p. e, di conseguenza, aveva tutti i requisiti di forma e di sostanza per essere considerata atto equipollente allo interrogatorio di garanzia, a nulla rilevando che sia stata occasionalmente eseguita nel corso della udienza di convalida e che il provvedimento,emesso all'esito della stessa, sia stato annullato. Seguendo la tesi difensiva, il Giudice avrebbe dovuto effettuare un interrogatorio a sensi dell'art. 391 c.p.p., comma 2 (invalido) e, subito dopo, ripetere un interrogatorio a sensi dell'art. 294 c.p.p. (valido);
l'omissione di tale, inutile, procedura non ha impedito all'indagato di svolgere una completa azione difensiva.
Per le esposte considerazioni, si deve ritenere che la misura restrittiva non sia diventata inefficace per omesso interrogatorio di garanzia;
il ricorso deve essere, quindi, rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010