Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2001, n. 10338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10338 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
10338/0 1 A R T E M A I E S E A T N E D G E R R I T C O A I N S E E S N S I D E L REPUBB IC A . T L L A B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . U A I T R R T B A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sezione Tributaria presidente Dott. Giovanni OLLA Tributaria Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere R.G.N. 12730/00 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 22954 - Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 05/04/01 SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona 7 del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso E 1'AVVOCATURA L I E N V I O I Z C A GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope S S E A C N . D O legis;
A I P M E R M P U A S ricorrente C E T R O C
contro
TADDEO OTTAVIO;
- intimato avverso la sentenza n. 135/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 22/04/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 791 udienza del 05/04/01 dal Consigliere Dott. Aldo -1- CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato SPINA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso in via preliminare il rinvio alle Sezioni Unite, per risolvere il contrasto pregiudiziale;
in via secondaria il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Isernia, con sentenza n. 203/01/96, dichiarò in parte illegittima l'iscrizione a ruolo notificata a TT DD per IR 1985, perché in sede di liquidazione non risultavano detratte dalla base imponibile le somme relative al pagamento delle im- poste sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984, a norma della legge n. 363 del 1984. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale di Campobasso, con sentenza 22 aprile 1999, ha confermato la sen- tenza impugnata. Ha osservato la Commissione che la disciplina contenuta nell'art. 3 comma 2 bis della 1. n. 46 del 1986, di sospensione temporanea del pagamento delle imposte dirette, doveva essere in- terpretata alla luce dell'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, norma che escludeva le somme relative al pagamento dell'imposta sospesa dalla formazione della base imponibile. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del suo Ministro pro tempore, notificandolo il 7 giugno 2000, con un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso proposto, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicembre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 1986 n. 46, dell'art. 2 d.P.R. n. 597 del 1973 e del d.l. 29 maggio 1989 n. 202 con- vertito dalla legge n. 263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sentenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. n. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. L'assunto che con le norme citate sarebbe stato in- trodotto un diverso schema agevolazione, come quel- lo che si avrebbe con la determinazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta non ave- Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini va base logica né giuridica, postulando chè le im- poste gravanti sul reddito siano componenti della base imponibile dello stesso. Non è quindi possibi- le, conclude il Ministero, configurare al momento del pagamento una detraibilità delle imposte sospe- se e costituire un collegamento tra periodi d'impo- sta diversi. Nella memoria aggiunta l'amministrazione, con- sapevole del diverso orientamento maturato nella giurisprudenza di questa Corte, sollecita un riesa- me della questione, sostenendo che l'art. 3 comma 2 bis d.l. n. 791/1985 ha introdotto solo una deroga al criterio di cassa che disciplina la deducibilità degli oneri dal reddito delle persone fisiche, con- sentendola sebbene gli oneri medesimi non siano stati ancora sostenuti, e che il legislatore ha vo- luto chiarire, con interpretazione autentica, che le somme rimaste nella disponibilità dei contri- buenti risultano indifferenti alla formazione della base imponibile nel senso che gli importi relativi ai tributi, il cui pagamento sia stato sospeso, non possono considerarsi reddito aggiuntivo per il pe- riodo di sospensione (l'interpretazione contestata non è condivisa soprattutto in quanto involge di- rettamente anche l'applicazione dell'art. 13 comma 1 della legge n. 449/1997).
2. Il ricorso ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3 comma 2 - bis del d.l. 30 dicembre 1985 n. 791. L'orientamento costante- mente seguito da questa Corte suprema, sfavorevole alle tesi dell'Amministrazione finanziaria, è nuo- vamente posto in discussione da quest'ultima, che sollecita un nuovo esame dell'intera questione. Sul punto è intervenuto il legislatore con un norma di interpretazione autentica della disposizione da ap- plicare;
di essa (art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133), a sua volta, l'Amministrazione sottintende un'interpretazione non letterale, per la verifica della quale si rende necessario ripercorrere breve- mente la storia della norma interpretata. Quest'ultima fu introdotta nel testo del decre- to in sede della sua conversione in legge, attuata con la legge 28 febbraio 1986 n. 46. Il legislatore - quella dei benefici fi- intervenne in una materia scali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 1984 - che aveva già for- mato oggetto dell'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984 n. 159, convertito in legge con modifi- cazioni dalla legge 24 luglio 1984 n. 363, e della relativa norma interpretativa contenuta nell'art. 4 del d.l. 3 aprile 1985 n. 114, convertito in legge Il cons. rel. est. dr. Aldo Crocherini con modificazioni dalla legge 30 maggio 1985 n. 211: quelle precedenti disposizioni avevano sospeso il pagamento delle imposte dirette - anche mediante ritenute d'acconto dovute dai soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma, fino al 31 dicembre 1985. La norma, della cui applicazione si tratta, stabili che le somme relative alla sospensione del- le imposte dirette sopra ricordate, nonché dei con- tributi assistenziali e previdenziali "non concor- rono alla formazione dell'imponibile ai fini del- l'irpef e dell'ilor". In tal modo la disposizione veniva a configurare una deroga alla disciplina ge- nerale contenuta nell'art. 3 del d.P.R. 29 settem- bre 1973 n. 597 (al quale corrisponde, con modifi- - e inapplicabile cazioni, l'art. 3 del successivo ratione temporis d. P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), sulla determinazione della base imponibile costituita dal reddito complessivo (comma primo) e sulle relative eccezioni. Essa, adottata in prossi- mità della scadenza della sospensione dei pagamen- ti, non pareva, inizialmente, prestarsi ad inter- pretazioni diverse: le somme destinate al pagamento (dei contributi previdenziali ed assistenziali e) delle imposte sospese, non dovevano concorrere alla formazione dell'imponibile, né ai fini IR, e neppure ai fini Ilor. Si trattava di una norma di diritto singolare, giustificata dal contesto poli- tico e, più, dalle particolarità finalità assisten- ziali perseguite, e ciò vale a spiegare l'anomalia per la quale delle "somme" erano valutate alla stregua di un "reddito". La formulazione letterale della norma, anche tenuto conto del significato 3 e tecnico dei termini (che rinviavano all'art. all'art. 8 d. P.R. n. 597/1973 cit.), non si presta- va tuttavia ad equivoci. In particolare, Occorre precisare alla luce del più recente dibattito, e dell'interpretazione autentica di cui si dirà la norma non poteva avere propriamente il significato che le somme in questione costituissero degli oneri deducibili dal reddito (con rinvio, dunque, non all'art. 3, ma all'art. 10 d. P.R. 29 settembre 1973 n. 597), sebbene il risultato, dal punto di vista del prelievo fiscale, fosse simile. Quel significa- to era escluso, perché in generale la deduzione de- gli oneri, e specificamente delle imposte, laddove consentita dalla legge, postula la sua effettiva sopportazione, che nella fattispecie era mancata per effetto del beneficio inizialmente concesso, di sospensione del pagamento sino al 31 dicembre 1985. Ma a tale conclusione inducevano, ancor prima, ra- gioni logiche, postulando la deducibilità di un onere che la somma impiegata per sopportarlo con- Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini corra alla formazione del reddito complessivo impo- nibile, la cui determinazione si pone pertanto come antecedente logico della determinazione del reddito netto (al netto, cioè, degli oneri deducibili); e ciò, secondo un procedimento aritmetico che trova puntuale riscontro nei modelli di dichiarazione predisposti dall'amministrazione. In base alla nor- ma in esame, pertanto, fino alla scadenza del ter- mine di sospensione del pagamento (31 dicembre 1985), le somme destinate al pagamento delle impo- ste, sospese sin dal maggio del 1984, non concorre- vano alla formazione dell'imponibile (le somme del versamento diretto delle imposte dovute nel 1984 per l'anno d'imposta 1983 doveva dedursi dall'imponibile 1984 unitamente alle ritenute di- rette non operate nel 1984; e l'eventuale versamen- to nel 1985diretto dell'imposta dovuta sull'imponibile 1984, così calcolato, unitamente alle ritenute non eseguite nel 1985, sarebbe stato escluso dall'imponibile 1985). La norma stessa, dettata in relazione agli eventi sismici del 1984 e applicabile solo in rela- zione ad essi, ha poi acquistato valenza generale, essendo stata trasfusa nell'art. 13, comma 1, 1. 27 dicembre 1997 n. 449 del 1997, che sancisce l'esclusione dal concorso alla formazione della ba- se imponibile ai fini delle imposte dirette delle somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da qualsiasi disposi- zione normativa adottata in conseguenza di calamità pubbliche. Anche in questo caso la terminologia adottata, con la prescrizione della "esclusione" dalla "base imponibile", rimanda in modo puntuale a quella impiegata nell'attuale comma terzo dell'art. 3 e del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 a proposito del reddito complessivo ("sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile"), e non invece a quella dell'art. 10 ("Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i se- guenti oneri sostenuti dal contribuente").
3. Con la risoluzione n. 8/273 del 4 marzo 1987, l'Amministrazione delle finanze accolse della disposizione un'interpretazione diversa. In essa si premette che, ad una prima lettura, l'espressione starebbe a significare che l'imponibile deve essere stabilito, ai fini della successiva tassazione, al netto dell'importo delle somme relative ai pagamen- ti sospesi, ma che non ci si può limitare all'appa- renza letterale, in forza della quale si perverreb- be ad un risultato che postula che le imposte gra- Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini vanti sul reddito siano componenti della base impo- nibile. Movendo dal presupposto che la norma pone sullo stesso piano la sospensione delle imposte di- rette e quella dei contributi assistenziali e pre- videnziali, e che conseguentemente il trattamento giuridico deve essere lo stesso in entrambi i casi, si richiama la precedente risoluzione n. 8/702 del 20 luglio 1981, riguardante l'analoga ipotesi di sospensione dei contributi assistenziali e previ- denziali nei confronti dei residenti nelle zone colpite dal sisma del 1980: secondo quel preceden- te, i contributi lasciati nella disponibilità dei lavoratori dipendenti - per esserne stato sospeso il pagamento andavano ad incrementare l'imponibi- le IR (integrando il reddito di lavoro dipenden- te) ai fini dell'applicazione delle relative rite- nute, ma dallo stesso sostituto sarebbero poi stati scomputati dal reddito di lavoro dipendente all'at- to della loro successiva restituzione. Ad evitare tali risultati, che avevano suscitato reazioni ne- gative nelle categorie interessate, all'origine an- in che di un'interrogazione parlamentare, la norma commento aveva inteso escludere che la sospensione avesse alcuna influenza sulla determinazione della base imponibile. La tesi dell'Amministrazione fu condivisa, nel- l'impostazione generale, dalla decisione 31 gennaio 1995 n. 372 della Commissione tributaria centrale, quantunque il ragionamento in quella sede riprodot- to mettesse capo alla conclusione che "nessuna nor- ma consente di configurare al momento del pagamento una detraibilità delle imposte sospese e di costi- tuire un collegamento tra periodi d'imposta diver- si", vale a dire, ad una conclusione sulla quale dovrebbe convenirsi anche sulla base della giuri- sprudenza seguita sino ad oggi dalla Suprema Corte.
4. A proposito di questa interpretazione si de- i contributi previdenziali edve Osservare che: - assistenziali obbligatori per legge non concorrono, in linea generale, alla formazione del reddito im- ponibile (art 48, cpv. d.P.R. n. 597/1973), e la loro natura giuridica si contrappone quindi alle imposte sul reddito, che sono prelevate dal reddito imponibile (calcolato necessariamente al lordo di esse, costituendo il presupposto per la determina- zione delle imposte medesime); - il metodo ermeneu- tico seguito nella risoluzione si espone a delle riserve, intendendo trarre argomenti in materia di trattamento economico delle somme destinate al pa- gamento delle imposte (temporaneamente sospese), Il rel. est. dr. Aldo CeccheriniAldo dal caso, radicalmente diverso, dei contributi pre- videnziali e assistenziali (se la tassazione dei contributi non pagati e andati ad incrementare il reddito era conforme al quadro normativo vigente, sarebbe stato invece assurdo tassare le imposte me- desime, sol perché il relativo pagamento era stato - volendosi comunque valorizzare sospeso); l'uniforme trattamento di ritenute e contributi nella norma da applicare, che nella sua formulazio- ne letterale escludeva entrambi dal concorso alla formazione dell'imponibile, la conclusione coerente di una tale impostazione sarebbe stata opposta a quella adottata dall'Amministrazione, traducendosi nell'equiparazione delle somme destinate al paga- mento delle imposte a quelle destinate al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, che senza dubbio si sottraggono dal reddito complessivo (nell'interpretazione della citata risoluzione, in- vece, la disposizione sarebbe da interpretare nel senso che, mentre i contributi assistenziali e pre- videnziali, ancorché non pagati, si sottraggono dal reddito complessivo, le somme destinate al pagamen- to delle imposte non si detraggono).
5. La tesi accolta nella risoluzione n. 8/273 del 1987 dell'Amministrazione, che negava la de- traibilità delle somme sospese dal reddito imponi- bile, sarebbe stata contraddetta due anni dopo dal legislatore che, affrontando problemi analoghi per le popolazioni colpite dalle avversità atmosferiche del 1987, espressamente prevedeva che "Le somme il cui pagamento è stato differito dalle ordinanze in- dicate nel comma 2 non costituiscono reddito impo- nibile. Ove non siano state dedotte nelle dichiara- zioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle di- chiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sarà stato eseguito il versamento" (art. 2, com- ma quarto d.l. 29 maggio 1989 n. 202, conv. con mod. dalla legge 28 luglio 1989 n. 263). Il secondo periodo era stato aggiunto anche in questo caso,- come in quello del comma 2 bis dell'art. 3 del d.l. dalla legge di conversio- 30 dicembre 1985 n. 791 (1. 28 luglio 1989, n. 263), e ciò manifesta con ne evidenza la divaricazione dei punti di vista del Governo (e quindi dell'Amministrazione) e del Par- lamento sul punto in discussione. Il riferimento ai "periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento" offre in questo caso anche un chiari- Il consrel. est. dr. Aldo Ceccherini mento circa l'individuazione del periodo di compe- tenza da considerare ai fini della depurazione del reddito complessivo dalle somme in questione. Si tratta comunque di una norma che dimostra come la duplicità del problema del trattamento fiscale del- le imposte temporaneamente sospese (con riguardo sia alla determinazione del reddito imponibile nel periodo di competenza della sospensione e sia della lo deducibilità dal reddito nel successivo periodo del pagamento) era chiaramente presente alla mente del legislatore, che in quel caso aveva ammesso a validità alternativa delle due soluzioni 6. Se la disposizione del 1989 appena riportata alternativamente di dedurre per cas-consentiva nell'anno del pagamento, l'onere corrispondente sa, all'imposta sospesa, che il contribuente non avesse dedotto nei periodi di differimento, nulla era det- 31 to, invece, nell'art. comma 2 bis d.l. n. nell'art. 13, CO. 1 1. n. 791/1985 (e neppure 449/1997) circa il trattamento tributario delle somme che, per le imposte sospese, sarebbero state pagate dopo la scadenza del termine di sospensione (31 dicembre 1985), e che in base alle stesse norme concorrevano alla formazione del reddito impo- non nibile. Si deve a questo proposito osservare che l'esclusione di una determinata somma dal concorso alla formazione della base imponibile produce nella determinazione dell'imposta del periodo di compe- tenza, malgrado la diversità logica sopra rilevata e a parità di ogni altra condizione, un effetto economicamente corrispondente alla sua deduzione dal reddito nel periodo del pagamento. L'osservazione che precede ha una rilevanza pratica. Infatti, l'eventuale inadeguatezza del mo- dello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche predisposto dall'Amministrazione per il 1986, redditi 1985 (nel senso di una omessa previ- sione di uno spazio appositamente destinato ad evi- denziare le somme non computabili nella determina- zione del reddito complessivo), avrebbe potuto in- durre il dichiarante ad indicare le imposte sospese nello spazio riservato agli oneri deducibili, così alimentando la confusione che è all'origine della presente controversia e di altre simili. Ora, la sostituzione in dichiarazione - di un'esclusione dall'imponibile con una deduzione dal reddito di un onere, in effetti non sopportato, avrebbe dato luo- go ad una dichiarazione formalmente erronea, ma nel risultato finale sostanzialmente esatta, e perciò inidonea a giustificare una rettifica del reddito netto imponibile. Il rel. est. dr. Aldo Ceccherini Tuttavia, tenuto conto delle osservazioni che precedono, il silenzio del legislatore sulla dedu- cibilità, con criterio di cassa, degli oneri costi- tuiti dalle imposte pagate poteva suggerire che le somme in questione, con riferimento al successivo periodo d'imposta in cui fossero pagate, costituis- sero un onere deducibile per il solo fatto che per i precedenti periodi d'imposta erano state escluse dalla base imponibile. Come è noto, la deduzione dal reddito delle imposte, pagate nello stesso pe- riodo, era prevista dalla legge tributaria, ma solo in alcuni casi (per l'IR l'art. 10, lett. a del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597 prevedeva la detra- zione dell'Ilor): l'interpretazione sopra prospet- tata, laddove accolta, avrebbe avuto concretamente l'effetto di estendere la deducibilità, con crite- rio di cassa, dell'IR e dell'Ilor dall'imponibi- le sia dell'una e sia dell'altra imposta diretta. In tal modo, ai benefici già concessi, della SO- spensione e dell'abbattimento del reddito imponibi- le, si sarebbe aggiunto un terzo beneficio, costi- tuito dalla deducibilità dell'onere, nel periodo d'imposta in cui fosse stato pagato. Il quesito ha trovato una prima risposta nell'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, per il quale la sospensione o il differimento dei termini di imposte o contri- buti deducibili dal reddito, o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pub- bliche, non fa venir meno la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge. La disposizione, formulata con linguaggio rigoroso, deve essere interpretata conformemente al signi- ficato proprio dei termini adoperati nel senso che la sospensione, stabilita in relazione a cala- mità pubbliche, di somme "deducibili dal reddito, o che non concorrono a formarlo", non incide sulla deducibilità dei pagamenti (laddove e quando effet- tuati) dal reddito, nel senso che: - non la esclu- de, laddove la deducibilità sia prevista da altre particolari disposizioni di legge;
ma neppure la autorizza autonomamente, in difetto di specifiche disposizioni diverse di legge.
7. Peraltro, come si è anticipato, della norma della cui interpretazione ed applicazione qui si controverte, che è l'art. 3 comma 2 bis d.l. n. 791, nonché di quella più generale norma di cui al- l'art. 13 comma 1 1. n. 449 del 1997, il legislato- re ha dettato un'interpretazione autentica con l'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133. Secondo Il cons. rel. est. dr. Alda Ceccherini questa disposizione, entrambe le norme ricordate devono interpretarsi nel senso che le somme dovute a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato so- speso per calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui reddi- ti, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 feb- braio 1999 n. 28 sopra ricordata. E questa disposi- zione, considerata nella sua formulazione lettera- le, nonché nel contesto del quadro normativo sopra delineato (nel quale, come s'è detto, la contiguità degli istituti della determinazione del reddito im- ponibile e della deducibilità di oneri individuati dal legislatore alimentava aspettative di ulteriori agevolazioni, che pure le norme precedenti non in- tendevano concedere), ribadisce ancora l'autonomia della disciplina degli oneri deducibili, e la tas- satività della loro indicazione nella legge. In ba- se alla norma in questione, si deve perciò ritenere che, nel caso di provvedimenti a favore di popola- zioni colpite da calamità pubbliche, la sospensione о il differimento del pagamento delle imposte di- rette non costituiscono autonomo titolo per la de- duzione delle imposte medesime dal reddito del pe- riodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dun- que che l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta r.on autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata;
ma, essendo poi richiamato l'art. 11 della 1. n. 28 del 1999, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile neppure Si sostituisce al beneficio della deducibilità dell'onere se ed in quanto previsto da altre norme: sicché, laddove una norma di legge preveda specificamente la deducibi- lità con criterio di cassa dell'imposta pagata, questa non viene meno per il solo fatto che nel precedente periodo in cui il pagamento era stato sospeso il contribuente aveva altresì beneficiato della sua esclusione dal concorso alla formazione dell'imponibile. E' noto che, data la preminente importanza del sistema di interpretazione letterale, gli altri criteri (storico, logico, sistematico) hanno carat- tere sussidiario ed entrano in funzione solo quando la lettera dia luogo a dubbi, in modo che occorra ricercare quale sia stata la precisa intenzione del legislatore (giurisprudenza costante: Cass. 12 giu- gno 1963 n. 1568, 5 ottobre 1964 n. 2514, 3 maggio 1967 n. 836, 28 agosto 1979 n. 4699, 13 novembre 1979 n. 5901, 21 febbraio 1980 n. 155, 11 gennaio 1983 n. 190, 17 novembre 1993 n. 11359); che Il cons. re est. dr. Aldo Ceccherini l'univocità del significato delle parole adoperate (che esclude il ricorso ai criteri sussidiari) può ritenersi insita nell'uso di termini giuridici о tecnici (Cass. 31 marzo 1987 n. 3097); e che ai la- vori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiario, perché la volontà da essi risultante non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, da tenersi distinta dalla volontà dei singo- li partecipanti al processo formativo di essa (an- che qui la giurisprudenza è costante: V.1 tra le altre, 21 maggio 1988 n. 3550, 27 febbraio 1995 n. interpretativa 2230). La norma dichiaratamente dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133 dev'essere conseguentemente intesa nel suo signifi- cato letterale, facente riferimento agli oneri de- ducibili nel periodo della loro effettiva sopporta- zione per la determinazione del reddito netto, e non alla determinazione del reddito complessivo nel periodo di sospensione delle imposte;
e ciò sia perché le parole adoperate hanno questo significa- to, sia perché nei termini tecnici impiegati è in- sita l'univocità del significato, e sia infine per- ché ogni altra interpretazione che consideri la stessa esclusione dal concorso alla formazione del- l'imponibile alla stregua di una deduzione dal red- dito imponibile, confondendo così (a causa del- l'equivalenza dei risultati nella liquidazione dal- l'imposta) la determinazione del reddito imponibile con quella del reddito netto - si risolverebbe nel- la privazione di qualsiasi significato della norma interpretata, e dunque in una sua abrogazione taci- ta, in contrasto con la dichiarata volontà inter- pretatrice, e quindi di mantenimento della norma. Detto ciò, si deve aggiungere che nessun soste- trarrebbe l'interpretazione qui respinta dai gno lavori preparatori, se il ricorso ad essi fosse consentito. Nel disegno di legge presentato dal Go- verno, e nel testo approvato in prima lettura dal Senato il 25 marzo 1999, la disposizione in esame non era presente. Conseguentemente, ancora nella relazione alla Camera, nella seduta del 6 aprile 1999 in sede referente, non se ne trova traccia. La disposizione fu inserita dalla Commissione della Camera come articolo aggiunto a quello (che allora portava il numero 26, e nel testo definitivamente approvato porta il numero 27) contenente “Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche", con la numerazione provvi- soria "26 bis". Ora, l'art. 26 (al quale la nuova disposizione veniva ad aggiungersi), secondo la già citata relazione alla Camera nella seduta del 6 aprile introduceva una misura agevolativ Il cons. v. est. dr. Aldo Ceccherini "prevedendo la deducibilità dal reddito dei, versa- menti a favore di fondazioni, associazioni ed enti, la cui individuazione è rimessa ai prefetti delle province interessate, effettuati per portare aiuto alle popolazioni colpite da calamità pubbliche": come si vede, la materia toccata era inequivocabil- mente quella degli oneri deducibili dal reddito nel periodo della loro sopportazione, e nulla aveva a che fare con la determinazione del reddito comples- sivo dei soggetti colpiti dalle calamità pubbliche. La collocazione dell'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione era dunque perfettamente coerente con la sua formulazione testuale, già allora corri- spondente a quella che sarebbe stata poi definiti- vamente approvata. La proposta fu discussa nella seduta del 19 aprile 1999, presente il Ministro delle finanze, unitamente alla proposta dell'oppo- sizione di un emendamento, che ne avrebbe ribaltato il significato, diretto ad aggiungere, dopo il pri- mo periodo, il seguente: "le predette somme costi- tuiranno onere deducibile nell'anno in cui saranno pagati gli importi dovuti a titolo d'imposta". Nel- le dichiarazioni di voto dei proponenti dell'emen- damento si sosteneva che, se è vero che delle impo- ste non corrisposte non possono considerasi deduci- bili ai fini dell'applicazione della legislazione tributaria in quel medesimo periodo d'imposta, r si sarebbe dovuto ammettere che, se successiva- sono mente pagate, sia pure con il ritardo consentito dalla legge a seguito delle dilazioni, esse rien- trano tra gli oneri deducibili. Questo emendamento fu respinto. Esso dimostra tuttavia quali fossero i termini del dibattito, che si svolse in perfetta - coerenza con il contenuto della norma, e con piena consapevolezza degli aspetti tecnici della questio- ne sulla deducibilità dell'onere, costituito dal- le imposte (già) sospese, dal reddito imponibile del periodo nel quale esse fossero state pagate, e non invece sulla determinazione del reddito com- plessivo del periodo in cui esse erano state sospe- se. La pertinenza dei termini del dibattito parla- mentare alla formulazione testuale della norma, an- che negli interventi dell'opposizione, e la stessa presenza del Ministro delle finanze nella medesima circostanza rendono arbitraria l'ipotesi che la di- sposizione intendesse dire, con linguaggio atec- nico, cosa sostanzialmente diversa da quella che essa obiettivamente dice. L'interpretazione qui re- Il con rel. est. 16/Jeccherini dr. Aldo spinta avrebbe quindi, in realtà, la portata di una abrogazione con efficacia retroattiva della norma che si pretende di interpretare. Un tale esito, non escluso a priori dai poteri del legislatore ordina- rio, si porrebbe in contrasto con la dichiarata vo- lontà (e quindi di mantenimentointerpretatrice della norma), e con gli ordinari canoni ermeneutici della legge, che privilegiano l'interpretazione ri- spettosa del testo, e che si basi su una intenzione del legislatore, di contro a quella che si allonta- ni dal significato proprio delle parole adoperate, per pervenire ad un risultato che rende la norma superflua. In conclusione si deve confermare l'esattezza della soluzione già accolta da questa Corte suprema in ordine al problema della corretta interpretazio- ne della norma contenuta nell'art. 3, comma 2 bis 791 del 1985. In difetto di costituzioned.l. n. dell'altra parte non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 5 aprile 2001. Il Cons. est. Il Presidente. Old C... (Giovanni Olla) (Aldo Ceccherini) DEPOSITAT U ELLERIA30 IL CANCELLURE CT 2001 Oggi EN tista IL CANCELLERE C1 CE mista