Sentenza 12 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2004, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 5 gennaio 2000 da:
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
Comune di Carugo - in persona del sindaco pro tempore - con sede in Cargo, alla via Cadorna, n. 3;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia - sez. 10^ - sent. n. 370 de 17 dicembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 ottobre 2003 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La commissione tributaria di 1^ grado con sentenza n. 214/7/97, sul rilievo della mancanza di soggettività passiva all'IRPEG, accoglieva l'impugnazione proposta del Comune di Carugo avverso il silenzio- rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla richiesta dell'ente di rimborso delle ritenute operate negli anni dal 1991 al 1995 sugli interessi attivi corrisposti sui fondi di tesoreria. La decisione, appellata dalla Direzione regionale delle Entrate, era confermata il 17 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia ed il Ministero delle finanze ricorreva con un motivo per la cassazione di quest'ultima sentenza.
L'intimato Comune di Carugo non resisteva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia, con l'unico motivo, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, anche riguardo all'art. 88, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, atteso che la norma espressamente disporrebbe che, "nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e, in ogni altro caso, le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale sono applicate a titolo d'imposta" definitiva e non di acconto.
La denuncia è fondata.
In tema di imposte sui redditi la giurisprudenza si è ormai consolidata nel ritenere applicabile, in forza dell'art. 14, l. 18 febbraio 1999, n. 28, trattandosi di norma d'interpretazione autentica e, quindi assistita da efficacia retroattiva, anche ai rapporti non ancora definiti, il terzo periodo del quarto comma dell'art. 26, d.p.r. n. 600/73, il quale prevede che la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazione e titoli similare e sui conti correnti è effettuata a titolo d'imposta "nei confronti dei soggetti esenti dall'Irpeg ed in ogni altro caso", con conseguente applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dall'Irpeg. La detta ritenuta, quindi, deve essere applicata anche sugli interessi maturati sui conti correnti e depositi intestati ai Comuni, ancorché, ai sensi dell'art. 88, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 817, nel testo fissato dall'art. 4, terzo comma bis, d.l. 22 dicembre 1990, n. 403, gli stessi siano esclusi dal novero degli enti assoggettati all'Irpeg (cfr.: Cass. civ., sez. 5^, sent. 22 marzo 2000, n. 3423; Cass. civ., sez. 5^, sent. 30 ottobre 2001, n. 13477;
Cass. civ., sez. 5^, sent. 13 maggio 2003). Alla fondatezza del motivo segue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, 1^ co., c.p.c., con la pronuncia di rigetto della domanda di rimborso della contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
Decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso del contribuente e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004