Sentenza 4 luglio 2007
Massime • 1
Nel caso di contestuale pendenza dinanzi al giudice dell'esecuzione di una richiesta diretta all'accertamento della mancanza o della non esecutività del titolo esecutivo e della domanda di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, la competenza a conoscere di entrambi i procedimenti è attribuita al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2007, n. 35361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35361 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 04/07/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 2702
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 011038/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA SC, N. IL 20/02/1961;
avverso ORDINANZA del 08/03/2007 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA. lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo, che ha chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese, giudice competente ex art. 670 c.p.p., comma 3. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 marzo 2007 il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, pronunziandosi sull'istanza avanzata da CE US volta ad ottenere la non eseguibilità della sentenza pronunziata il 4 novembre 2002 dal Tribunale monocratico di Roma, confermata dalla Corte d'appello di Roma il 5 luglio 2005 (titolo esecutivo di cui al n. 6 del provvedimento di cumulo adottato dalla Procura della Repubblica di Roma) e la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza n. 5190/05, emessa in data 5 luglio 2005 dalla Corte d'appello di Roma, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte sul rilievo che la richiesta di restituzione nel termine è riservata alla cognizione funzionale del giudice dell'impugnazione, ossia del giudice competente a decidere sulla impugnazione che si assume non tardiva nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 175 c.p.p.. Trattandosi di impugnazione con la quale viene dedotto un vizio procedurale afferente una sentenza pronunziata dalla Corte d'appello, la competenza a provvedere appartiene alla Corte di Cassazione. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente US, il quale lamenta violazione degli artt. 670 c.p.p., comma 3. OSSERVA IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso con il quale viene denunciata la nullità del titolo esecutivo per omessa osservanza delle disposizioni in tema di notificazione di atti del processo di cognizione non è fondato.
Lo strumento dell'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e alla sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti dei provvedimenti affetti da nullità assoluta.
L'opponibilità della suddetta preclusione rende, pertanto, improponibile e irricevibile la deduzione di nullità attinenti alla notificazione degli atti del processo di cognizione, le quali, quand'anche sussistenti, non sopravvivono al giudicato, che opera con efficacia di sanatoria generale e, quindi, da esso rimangono coperte. D'altra parte, attribuire al giudice dell'esecuzione, dotato di una competenza funzionale limitata, essendo la sua giurisdizione una proiezione ridotta di quella esercitata in sede cognitiva, il potere di accertare e dichiarare nullità verificatesi in un momento processuale anteriore alla pronuncia della sentenza definitiva, equivarrebbe a riconoscergli la potestà di invalidarla in aperto contrasto con un sistema che, se pure contempla eccezioni al principio di intangibilità del giudicato, non consente, però, in ogni caso che, attraverso l'intervento degli organi giurisdizionali operanti in executivis, possa essere esercitato un controllo sulla regolare instaurazione del rapporto processuale nell'ambito del procedimento di cognizione in tutte le fasi del suo sviluppo. Una volta, pertanto, che, con la sentenze definitiva, il processo è pervenuto al suo stadio conclusivo, le eventuali nullità riguardanti atti compiuti nel corso dello stesso devono ritenersi superate, avendo esaurito il loro potenziale dirimente.
2. Il ricorso è, invece, fondato nella parte in cui lamenta l'omessa pronunzia sulla restituzione nel termine.
Sotto il vigore del codice previgente si contestava la possibilità di proporre la richiesta di restituzione nel termine unitamente all'impugnazione tardiva o all'incidente di esecuzione. Si sottolineava, in particolare, l'incompatibilità logica delle due richieste. Colui che formula la domanda di restituzione nel termine si duole perché alla conoscenza legale del provvedimento non è corrisposta la conoscenza effettiva, pur essendo state compiute, conformemente alla previsione normativa, tutte le attività previste per i momenti successivi alla pubblicazione della sentenza o all'emissione del decreto penale oppure perché la conoscenza reale non ha coinciso con la possibilità concreta di esercitare l'impugnazione.
Colui che fa istanza affinché sia dichiarata l'esecutività solo apparente della decisione in esecuzione o da eseguirsi, invece, si duole del fatto che le specifiche formalità, successive all'adozione del provvedimento, siano mancate o non siano state validamente compiute.
La richiesta ex art. 175 c.p.p. presuppone, quindi, in linea generale, che vi sia divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, mentre la declaratoria di non esecutività trova la necessaria premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento.
Il legislatore ha voluto ovviare a tale discrasia, concependo l'istanza formulata ai sensi dell'art. 175 c.p.p. come logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, nel senso che può esservi decisione sulla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale solo nel caso di rigetto della questione relativa alla non esecutività del titolo. Con la introduzione nel nuovo codice di rito dell'art. 670 c.p.p., si è voluto mettere ordine nella materia dei rapporti fra incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e restituzione nel termine e, inoltre, definire le competenze del giudice dell'esecuzione e di quello dell'impugnazione e gli effetti reciproci delle relative decisioni al fine di dirimere alcune situazioni che, in mancanza di una specifica regolamentazione, potrebbero dar luogo a sovrapposizioni di decisioni incidenti, direttamente o indirettamente, sullo stesso oggetto.
La questione sottoposta all'esame della Corte s'inquadra nella previsione di cui all'art. 670 c.p.p., comma 3 a mente del quale, nel caso di contestuale pendenza davanti al giudice dell'esecuzione di una richiesta diretta all'accertamento della mancanza o non esecutività del titolo e della domanda di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 175 c.p.p. la competenza a conoscere di entrambi i procedimenti è attribuita al giudice dell'esecuzione (S.U. 31 maggio 2005, n. 36084, ric. Fragomeli).
Sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese che, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3, si uniformerà ai principi di diritto in precedenza enunciati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla restituzione nel termine e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Termini Imerese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007