Sentenza 9 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
CA IL NN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1112/2000, decisa il 9 dicembre 1999 e pubblicata il 7 marzo 2000, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 43302/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del giorno 11 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
letta la requisitoria del P.G. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, ha concluso per la declaratoria d'improcedibilità del ricorso per mancato deposito di copia autentica;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, sulla base di quattro motivi. Si è proceduto a trattazione in Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ipotizzandosi più ragioni di applicazione di tale procedura semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ricorrono ragioni per dichiarare improcedibile il ricorso poiché l'attestazione di autenticità si rinviene su una delle copie prodotte da parte ricorrente.
Peraltro il ricorso va rigettato in esito al procedimento camerale svoltosi ai sensi dell'art. 375 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi.
Invero, dato atto dell'impossibilità di procedere ad iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio fino alla pronuncia di primo grado, non essendo stato accertato tempestivamente il requisito sanitario da parte dei competenti organi amministrativi, il Tribunale ha valorizzato, sia per quanto attiene al requisito occupazionale sia per quanto attiene a quello reddituale, gli elementi desumibili dalla relazione del consulente tecnico, richiamando l'autocertificazione quale mero argomento rafforzativo;
pertanto la censura introdotta con il mero riferimento al dato di fatto della mancata iscrizione ed all'inidoneità probatoria della dichiarazione di parte, manca del carattere di decisività. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poiché l'intimato non si è costituito e non ha svolto attività difensiva di sorta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004