Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 B 1 - I 6 2 D L E A D R T 2 S 4 6 O . P R . M P U . I OME DEL DI OLO01 604/ 02 R D A B l. D l a E . T b a N t E 2 S 2 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . t r Oggetto a SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 18590/99 Cron. 4062 Consigliere Dott. Mario ADAMO 455 Consigliere - Dott. Salvatore SALVAGO Rep. - Rel. Consigliere - SPAGNA MUSSO Dott. Bruno Ud.11/10/01 Dott. AR Rosaria CULTRERA Consigliere - CORTE SUPREMA DI C ha pronunciato la seguente UFFICIO CO36 Richiesta copia studio SEN T EN ZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 1.55 . il COMUNE DI VASANELLO, in persona del Sindaco pro IL CANCELLIER! tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. FRACASSINI 18, presso l'avvocato ROBERTO VENETTONI, 3000 CANCELLE che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente DG728649
contro
IO EL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2685/98 della Corte d'Appello 2001 di ROMA, depositata il 03/08/98; 2101 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza dell'11/10/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 3-10-95 CH BR conveniva innanzi alla Corte d'Appello di Roma il Comune di Vasanello per sentir determinare la giusta indennità a seguito dell'esproprio di alcuni terreni di sua proprietà, al fine della realizzazione di alloggi di edilizia economico-popolare, disposta con decreto in data 20-7-95. Costituitosi il Comune, l'adita Corte d'Appello, espletata consulenza di ufficio, con la sentenza in esame, determinava l'indennità di occupazione in £.23.073.372 e l'indennità di espropriazione in £.57.683.430, tenendo conto sia "del valore di trasformazione secondo l'indice di fabbricabilità della zona", sia “del valore commerciale immobiliare di mercato di aree limitrofe" ed a seguito della preventiva riduzione del 40%, ai sensi dell'art.5 bis della 1.n.359/92, "non essendosi convenuta in sede amministrativa la bonaria cessione dell'area espropriata". Ricorre per cassazione, con due motivi, il Comune di Vasanello;
non ha svolto attività difensiva l'intimato. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce "l'erronea e falsa applicazione" dell'art.5 bis della 1.n.359/92 nonché dei principi generali in tema di espropriazione, e relativo difetto di motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che l'area in questione era originariamente destinata dal piano di fabbricazione di Vasanello a zona agricola e solo successivamente fu inserita tra quelle edificabili in base a variante della Regione Lazio;
pertanto si afferma che l'incremento di valore del suolo, in tal modo maturatosi, al di fuori del "libero mercato”, non può dar luogo ad un ulteriore B vantaggio economico per l'espropriato in sede di determinazione dell'indennizzo. Con il secondo motivo si sostiene la "violazione ed errata applicazione dell'art.5 bis della 1. n.359/92 e delle disposizioni del d.lgs.n.504/922" per non avere la Corte di merito tenuto conto che, ai sensi degli artt. 2 e 16 del suddetto decreto legislativo, nel calcolo dell'indennità di esproprio è necessario fare riferimento anche al valore indicato in sede di dichiarazione dei redditi. Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte censure. Quanto al primo motivo deve osservarsi che, per ormai più che consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. S.U. n. 125/2001 m. 544961 e Cass.n.8648/1998 m.518512), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo, introdotto dal menzionato art.5 bis, un'area deve essere ritenuta edificabile (c.d. vocazione edificatoria legale rispetto alla quale la c.d. edificabilità di fatto rileva o in via suppletiva per mancanza di strumenti urbanistici, o in via integrativa per quanto attiene la determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata) quando essa è classificata come tale dallo strumento urbanistico in vigore all'atto dell'imposizione del vincolo espropriativo e senza tener conto né di quest'ultimo, nè delle pregresse previsioni urbanistiche (sul punto, anche Corte Cost. n.442 del 1993); ne deriva che, nel caso di specie, in cui, con variante, una zona da agricola è stata inserita nel PEEP (piano per l'edilizia economico-popolare), ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio si deve tener conto delle previsioni di tale piano in punto di densità volumetriche edificabili e dei relativi indici medi di fabbricabilità. Nell'impugnata sentenza la Corte territoriale ha, quindi, correttamente affermato che "la destinazione dell'area che deve essere considerata ai fini della determinazione dell'indennità è, infatti, quella precedente all'imposizione del vincolo espropriativo (coincidente con l'entrata in vigore del piano di zona); la stessa ha, pertanto, sicuramente natura edificatoria tenuto conto che nel piano regolatore generale è indicata come zona di espansione edilizia per la costruzione di alloggi popolari", per poi procedere alla liquidazione di detta indennità secondo l'indice medio di В fabbricabilità della zona espropriata ed, in via integrativa, sulla base del valore commerciale immobiliare di mercato delle aree limitrofe. Inammissibile è, poi, il secondo motivo di ricorso in quanto introduce una questione del tutto nuova rispetto al thema decidendum prospettato dalle parti in sede di merito e in termini di assoluta genericità. In proposito va ribadito il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. n.1381/2000 m.533602 e Cass.n.5283/2000 m.535964) in base al quale l'art. 16, primo comma, del d.lgs.n.504 del 1992 (“ in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti") non spetta al giudice accertare ex officio (eventualmente affidando il relativo incarico al consulente) l'avvenuta presentazione di detta dichiarazione o denuncia ma è compito della parte interessata (nel caso di specie l'espropriante) fornire la prova, ex art.2967 c.c., di detto fatto modificativo;
ciò in quanto l'applicazione "automatica" di detto art. 16 è esclusa dal non configurare la disciplina in esso prevista un ulteriore e diretto criterio di liquidazione dell'indennità di esproprio, integrativo di quanto stabilito dall'art.5 bis della 1.n.359 del 1992, per una duplice ragione : a) risulta innegabile che nel caso in cui l'espropriato richieda la maggiorazione di cui al secondo comma del citato art. 16 del d.lgs.n.504/92 ha l'onere di provare i presupposti a fondamento della stessa, come è altrettanto fuor di dubbio, in chiave interpretativa dell'intera e unica ratio della disposizione, che ciò valga, in via speculare, anche per il primo comma;
b) se è vero che tale norma si prefigge finalità di carattere fiscale, è altrettanto vero che le stesse non possono da sole, in mancanza di un'espressa previsione del legislatore, consentire la non osservanza dei principi in tema di prova nel processo civile (al quale “appartiene” la materia espropriativa per pubblica utilità) e sostituirli con quelli relativi al processo tributario, con particolare riferimento ai poteri delle commissioni tributarie. Va, inoltre, aggiunto, riguardo alla fattispecie in esame, che il Comune nella suesposta seconda censura si limita, per la prima volta nel presente giudizio, a generiche affermazioni in ordine all'applicazione di detto art. 16, primo comma, del d.lgs. n.504/92 senza ulteriori specificazioni e senza, soprattutto, aver evidenziato "irregolarità" dell'espropriato in sede di dichiarazione dei redditi. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese processuali della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 1097 129.11 In Roma, in data 11-10-2001 добот б ер TOT. 135, брт бриг L'estensore Presidente Reperis be MunisКоршо IL CANCELLIERE IA Di NU DEPOSITATA IN CANCELLERIA Marie D - 6 FEB. 2002 Oggi, IL CANCELLIERE AR Di NU ѝ Бивн ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 12.1.2012 serie 4 al n. 2183 versate € 135.11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n° 15 del 30/5/2002)