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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19904 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO NS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE, udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Salvatore Staiano, anche in sostituzione dell’Avv. Gregorio Viscomi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso di LF IT avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catanzaro il 18 marzo 2024, che lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, per il reato di concorso esterno nella associazione di ‘ndrangheta facente capo a LI RA CR, così riqualificato il fatto descritto al capo 1 della imputazione in allora formulata, disponendo la confisca di beni mobili ed immobili di varia natura. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19904 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2026 2 2. Avverso tale sentenza LF IT, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, propone ricorso straordinario, deducendo che la Corte di cassazione non avrebbe preso visione degli allegati al ricorso originario depositati dalla difesa su supporto informatico contestualmente all’atto di impugnazione. La mancata visione emergerebbe anche dal testo della sentenza impugnata, che non fa alcun riferimento agli allegati, diversamente da quanto avvenuto per altri documenti prodotti con i motivi aggiunti. Gli allegati sarebbero decisivi, incidendo sull’esito del giudizio di legittimità, dal momento che, attraverso di essi, i motivi di ricorso non avrebbero potuto ritenersi generici, per le ragioni di seguito indicate. 2.1. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo di ricorso – inerente alla inutilizzabilità di alcuni atti di indagine perché compiuti fuori termine - era inammissibile in quanto genericamente posto, non essendosi la difesa cimentata con la cosiddetta prova di resistenza. L’assunto è dovuto alla mancata considerazione degli allegati – e, dunque, ad un errore percettivo - poiché nel ricorso originario si faceva riferimento all’allegato 3 e all’allegato 10. In particolare, l’allegato 3 conteneva una memoria difensiva, depositata nel giudizio di appello, nella quale, con riguardo ad identica eccezione processuale, la difesa aveva svolto in modo analitico la prova di resistenza, “procedendo all’espunzione delle intercettazioni ritenute inutilizzabili e verificando, per ciascun gruppo e per ciascuna intercettazione, l’effetto di tale espunzione sulla tenuta del quadro probatorio, giungendo alla conclusione della insufficienza delle risultanze residue” (fg. 2 del ricorso straordinario). Inoltre, sempre con riguardo al primo motivo, la Corte di cassazione aveva giudicato generica l’eccezione di inutilizzabilità delle operazioni intercettive riconducibili ai r.i.t. 610/16 e 230/17, eseguite presso impianti esterni alla Procura della Repubblica di Catanzaro. Attraverso gli allegati al ricorso ordinario, si era data dimostrazione che la difesa si era lamentata del silenzio della Corte di appello su analoga eccezione ed ivi era contenuta la prova di resistenza (il richiamo è a due memorie sempre contenute negli allegati 3 e 10). Si tratterebbe di errori percettivi decisivi. 2.2. La Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto, per errore percettivo, che il secondo motivo del ricorso ordinario – inerente alla responsabilità del ricorrente - non si confrontasse con il contenuto della sentenza della Corte di appello. 2.2.1. Con riferimento al fatto che i collaboratori di giustizia avrebbero indicato IT LF quale soggetto “vergine” da sfruttare nelle operazioni immobiliari riconducibili ai RA CR, tale assunto non troverebbe alcuna corrispondenza negli atti processuali 3 e nelle sentenze di primo e secondo grado, allorquando vengono riportate le dichiarazioni dei collaboranti (si citano gli allegati 43 e 61, costituiti dalle sentenze di merito). In realtà, la Corte di cassazione, parlando di “verginità”, avrebbe travisato il contenuto di una intercettazione riportata dalla Corte di appello ma riferita ad altro soggetto (fg. 4 del ricorso straordinario, che richiama i fgg. 71 e 94 della sentenza di appello ed il fg. 45 di quella di primo grado). 2.2.2. Con riferimento alle “operazioni immobiliari effettuate da società pulite, dietro cui c’era sempre IT, finalizzate poi a costringere i proprietari dei fondi vicini a cedere alla richieste estorsive” (fg. 4 del ricorso straordinario), si deduce che i collaboranti non avevano mai riferito alcunché in proposito, sicché nessun riscontro esterno poteva ottenersi. Inoltre, LI RA CR era stato arrestato il 6 marzo 2013, prima del primo investimento della società Camelia con l’acquisto di un terreno a Porto Kaleo e tale società, della quale IT era stato socio, non aveva avuto alcun rapporto illecito con la parte civile TA IO, proprietario di un fondo vicino e con la di lui società Alberghi del Mediterraneo, come risulta da alcune testimonianze indicate a fg. 4 del ricorso straordinario. 2.2.3. Non troverebbe riscontro negli atti processuali neanche l’indicazione di un apporto finanziario del ricorrente pari a 700 mila euro per effettuare gli investimenti. Gli allegati indicati a fg. 5 del ricorso straordinario documenterebbe apporti molto inferiori, provenienti da redditi leciti. Tanto inciderebbe nella ricostruzione fattuale operata dalla Corte di cassazione in danno del ricorrente. 2.2.4. La Corte di cassazione sarebbe caduta in un errore percettivo allorquando ha affermato che le intercettazioni telefoniche provavano la collaborazione tra IT e RA CR e l’esistenza di uno stretto legame tra i due (fg. 5 del ricorso straordinario e fg. 5 della sentenza impugnata). In realtà, dalle sentenze di merito e dalle risultanze indicate nel ricorso straordinario (fgg. 5 e 6), non risulterebbero intercettazioni tra l’imputato e LI RA CR, né collegamenti tra i due risulterebbero a proposito del furto di un televisore subito dal ricorrente, episodio valorizzato dalla Corte di cassazione senza aderenza a dati processuali e attraverso una errata percezione del contenuto di una intercettazione (progr. 2905 RIT 610/2016). 2.2.5. La Corte non avrebbe considerato, per errore percettivo inerente alla mancata considerazione di documenti allegati al ricorso ordinario, l’assenza di dimostrazione circa il fatto che il ricorrente aveva fornito aiuto a RA CR perché potesse incontrare in ospedale indisturbato i suoi sodali. 4 Il motivo di ricorso non poteva ritenersi generico, poiché gli allegati dimostravano che RA CR era libero nel periodo dei ricoveri, IT lavorava in altra ala del Policlinico, non vi era alcuna intercettazioni significativa. 2.2.6. La Corte di cassazione, commettendo un errore percettivo dovuto alla mancata considerazione degli allegati, ha erroneamente ritenuto che il IT rappresentasse la figura dell’imprenditore colluso, quando, invece, risultava che i rapporti con LI RA CR e con la figlia di questi erano legati solo al fatto che entrambi fossero suoi pazienti, essendo egli un cardiologo, primario dell’Ospedale Gemelli di Roma. 2.2.7. Anche con riguardo alla conoscenza della caratura mafiosa di LI RA CR, della valenza intimidatoria di questi e del controllo del territorio che la famiglia RA CR possedeva, circostanze affermata dalla Corte di cassazione, non si sarebbe tenuto conto di una serie di dati tratti dagli allegati e dimostrativi del contrario, indicati ai fgg. 7 e 8 del ricorso straordinario, ivi compresa l’assoluzione ottenuta in relazione al reato di estorsione e la vicenda EN. 2.2.8. La Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo nel non aver considerato gli allegati (indicati a fg. 9 del ricorso straordinario) che dimostravano come il ricorrente non si era messo in affari con tale IR MO, indicato come esponente della cosca sul campo imprenditoriale. Non risultavano rapporti tra i due ed il IR era stato ritenuto inattendibile in altro processo (cosiddetto IL) con riguardo alla vicenda che riguardava il ricorrente. 2.2.9. Sarebbe dovuta ad errore percettivo l’affermazione della Corte di cassazione secondo cui il ricorrente avrebbe “mantenuto rapporti con la terra di origine”. Gli allegati non considerati e indicati a fg. 10 del ricorso straordinario, dimostrerebbero che quei legami erano dovuti esclusivamente ad attività lavorativa. 2.2.10. Sarebbe dovuto ad errore percettivo, per mancata considerazione degli allegati, l’assunto della Corte di cassazione secondo il quale IT era entrato in affari con IR e gli aveva consegnato denaro in maniera occulta, circostanza smentita nel processo IL (cfr. fgg. 11 e 12 del ricorso straordinario). 2.2.11. La Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo, dovuto alla mancata considerazione degli allegati, anche in relazione all’assunto secondo il quale la cosca RA CR aveva appoggiato le iniziative imprenditoriali dell’imputato nelle operazioni Porto Kaleo e Villaggio San Francisco. Dagli atti difensivi allegati, tale considerazione sarebbe smentita dalle intercettazioni che si riferivano ad altri immobili, dalla mancanza di rapporti tra IT e LI RA CR, dai periodi di detenzione di questi messi a confronto con l’andamento delle operazioni, dalla assenza di illeceità nella amministrazione del condominio San Francisco (fgg. 12-15 del ricorso straordinario). 5 2.3. La Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto, per errore percettivo, che il terzo motivo del ricorso ordinario, relativo alla confisca, era generico. Gli allegati al ricorso ordinario - indicati ai fgg. 15 e segg. del ricorso straordinario, non tenuti in conto dalla Corte di cassazione e neanche dalla pronuncia di legittimità resa in fase cautelare richiamata dalla sentenza impugnata - avrebbero dimostrato che il ricorrente era dotato di provviste lecite sufficienti a giustificare i suoi investimenti accumulate nel periodo 2002-2010, epoca anteriore agli accertamenti della Guardia di Finanza, volutamente limitati all’arco temporale 2011-2018. In questa direzione, il ricorrente richiama la consulenza di parte AQ (sia quella prodotta in fase cautelare che quella acquisita al processo, basatesi sulle dichiarazioni dei redditi) e tutti i documenti inerenti anche ai mutui ed ai finanziamenti ottenuti, al fine di evidenziarne la liceità e l’utilizzo specifico, così come accertato anche dalla Corte di cassazione in sede cautelare in una pronuncia precedente a quella valorizzata, che attestava la presenza di una provvista patrimoniale del ricorrente in epoca precedente al 2011 quantificata in circa 600 mila euro, circostanza attestata anche dal Tribunale nella sentenza di primo grado (si cita la pag. 262 della sentenza) che aveva riconosciuto l’esistenza di redditi da lavoro dipendente per quasi un milione di euro (fg. 19 del ricorso straordinario). Di tanto, la sentenza impugnata non si sarebbe avveduta, così come delle giustificazioni fornite dal ricorrente nel giudizio di merito, attraverso apposita memoria facente parte degli allegati, su ogni movimentazione dell’unico nucleo familiare esistente, erroneamente ritenuto doppio, sugli atti di liberalità ricevuti e su quanto percepito per la cospicua e prevalente attività lavorativa esercitata nel periodo precedente all’accertamento della Guardia di Finanza, così da giustificare la proporzione tra redditi leciti ed acquisti. 2.4. La Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto, per errore percettivo, che il quarto motivo del ricorso ordinario, relativo alla costituzione di parte civile, era generico. La Corte non avrebbe tenuto conto che il capo di imputazione non conteneva alcuna indicazione relativa alla parte civile, sicché non se ne poteva pretendere la citazione a giudizio e, quindi, non vi sarebbe stato spazio per la rimessione in termini per la costituzione avvenuta a dibattimento iniziato, sul falso presupposto che la parte civile non aveva ricevuto la citazione a giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. Prima di esaminare le singole censure, è opportuno rilevare, in linea di principio, che il ricorso straordinario in esame, nel suo complesso ed a prescindere dalle prime due 6 argomentazioni di carattere processuale, tende a criticare non errori di fatto o sviste materiali della sentenza impugnata, quanto, piuttosto, valutazioni esplicite od implicite effettuate dal giudice di legittimità a proposito della responsabilità del ricorrente. A tanto la Corte di cassazione sarebbe giunta, secondo il ricorso, per lo più attraverso l’omissione o il travisamento di dati che si assumono decisivi. In questa prospettiva difensiva, per un verso, il ricorso supera i limiti dell’impugnazione straordinaria, dal momento che il travisamento di una prova – che la Corte di cassazione ha, comunque, valutato – esula dal perimetro dello strumento coltivato dalla difesa. Infatti, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non quelli del ragionamento (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286048-01; Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [...], Rv. 273060-01). Per altro verso, la valutazione di decisività della presunta omissione, quando effettivamente vi sia stata, deve essere posta all’interno del contesto motivazionale della sentenza. Nel caso in esame, si trattava di ricostruire non un reato compiuto in una unica circostanza di tempo e di luogo, ma una serie di condotte dalle quali la Corte di cassazione (avallando il giudizio di secondo grado) ha tratto il convincimento che il ricorrente fosse soggetto colluso con la cosca di ‘ndrangheta facente capo al boss LI RA CR, così rendendosi responsabile del reato di concorso esterno in una associazione di stampo mafioso. E’ evidente che, in tale attività ricostruttiva, siano stati privilegiati ed esposti solo gli elementi ritenuti significativi tra la moltitudine di dati processuali, implicitamente ritenendone assorbiti altri. Pertanto, il parametro inerente alla decisività di un elemento pretermesso, anche laddove effettivamente tale pretermissione vi sia stata, deve essere di portata tale da scardinare non una singola affermazione o un singolo costrutto, ma un giudizio composito, variegato, frutto della selezione di dati processuali, operazione che può costituire già una valutazione, non aggredibile attraverso il ricorso straordinario. Di quanto detto vi è riscontro nella giurisprudenza di legittimità. Si è più volte affermato, infatti, che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, [...]; Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667). 7 Inoltre, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente;
mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. (La Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto). (Sez. U., n. 16104 del 27 marzo 2002, [...], non massimata;
Sez. U, n. 16103 del 2002, Basile;
Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, [...], Quaranta, Rv.243773-01; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, [...], Rv. 263113-01). 2. Fatta questa premessa di ordine generale, resasi necessaria avuto riguardo alla fisionomia del ricorso in esame, va smentita la prima affermazione del ricorrente, posta in termini generali, secondo la quale la Corte di cassazione non avrebbe tenuto conto degli allegati in allora depositati insieme al ricorso ordinario, i quali, se valutati, non avrebbero consentito di ritenere generici i motivi proposti dalla difesa nel giudizio di cognizione di legittimità. L’assunto, al di là della indicazione nella sentenza impugnata degli allegati, effettivamente mancante, non è fondato, sol che si consideri il fatto che tra gli allegati vi era anche la sentenza di appello, alla quale, ripetutamente, la Corte di cassazione ha fatto riferimento nella motivazione della sua sentenza. E’ evidente che la presa in carico di un dato processuale, quale può essere quello racchiuso e sintetizzato nella sentenza di secondo grado, supera il rilievo formale della mancata indicazione degli allegati. Si deve, quindi, eventualmente discutere della valutazione di singoli allegati e non di tutti. A questo proposito, deve sottolinearsi che, come il ricorso straordinario ha ribadito, si trattava di 65 allegati, complessivamente costituiti da 5586 pagine. 8 A fronte di una mole documentale di tale importanza sotto il profilo quantitativo, la difesa, in linea di principio, doveva avere l’onere, nella esposizione dei motivi del ricorso ordinario, di rinviare puntualmente al contenuto di questo o quell’allegato, al fine di rendere efficace e produttivo il controllo di legittimità. Tanto si specifica in relazione, in primo luogo, alle censure di carattere processuale. 3. Con riguardo ad entrambe – in quanto inerenti alla eccezione di inutilizzabilità di alcuni atti di indagine perché avvenuti fuori termine ed all’utilizzo illegittimo di impianti esterni a quelli presenti presso gli uffici della Procura della Repubblica - si assume che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto generici i motivi, in quanto la cosiddetta prova di resistenza, assunta come mancante dalla sentenza impugnata, in realtà era stata sviluppata nell’allegato 10 e nell’allegato 3, che non sarebbero stati esaminati. Tuttavia, la lettura del ricorso ordinario, in allora proposto, rivela che, a fronte delle eccezioni processuali poste con il primo motivo, non vi è alcun richiamo al fatto che nei suddetti allegati il ricorrente si fosse cimentato con la prova di resistenza. Gli allegati erano stati richiamati nel ricorso ordinario solo in quanto si riteneva che essi documentassero il fatto che il procedimento a carico del ricorrente era iniziato con l’indicazione di un numero di iscrizione e poi era confluito in altro (“assorbito” si dice) e che essi dimostrassero l’utilizzo di impianti esterni alla Procura. Ora, la necessità che il ricorrente proceda alla prova di resistenza allorquando, in sede di legittimità, eccepisca l’inutilizzabilità di atti processuali – principio che non è in discussione – è evidentemente riferito al fatto che ciò avvenga con l’unico strumento a ciò predisposto, che è il ricorso per cassazione;
ciò, nella specie, non era avvenuto. Si può ammettere, in linea di principio, il richiamo nel ricorso al fatto che all’incombenza si fosse proceduto in altro momento processuale, attraverso memorie condensate in allegati prodotti unitamente al ricorso. Tuttavia, poiché si tratta di una modalità secondaria, alternativa a quella primaria e consueta, si impone, almeno, che nel ricorso ordinario sia contenuta la specifica indicazione che la prova di resistenza era stata espletata in altro frangente e che essa era contenuta in uno specifico allegato, specie a fronte, come prima si segnalava, di una mole straordinaria di allegati. Il rinvio non effettuato nei termini di interesse, non può essere recuperato nella sua valenza in sede di ricorso straordinario, perché la mancata presa d’atto, da parte della Corte di cassazione, dell’attività processuale richiesta, non è frutto di una svista imputabile al giudice di legittimità, ma di una mancata indicazione difensiva idonea allo scopo. E’ bene, comunque, precisare che il ricorso straordinario sorvola sul fatto che entrambe le eccezioni di inutilizzabilità, come era stato precisato nel ricorso ordinario, non afferivano al tema della responsabilità del ricorrente – come potrebbe dedursi dal fatto di 9 essere state sottoposte a questa Corte quale prima censura straordinaria – bensì al tema, ben più limitato, degli accertamenti patrimoniali che avevano portato alla confisca dei beni del ricorrente. In proposito, occorre ricordare che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione in tema di confisca di beni, anche se accessoria ad una sentenza di condanna (Sez. 2, n. 26755 del 01/03/2013, [...], Rv. 256647-01). 4. Le successive censure, fino a fg. 15 del ricorso, ineriscono al tema della responsabilità e provano a criticare, passo dopo passo, le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, a proposito del fatto che il ricorrente fosse soggetto colluso, dall’esterno, con la cosca RA CR. Come si è detto in premessa, la questione è stata valutata dalla Corte di cassazione, anzi costituisce il fulcro della decisione. Le articolate argomentazioni difensive non individuano elementi di fatto decisivi la cui mancata considerazione è idonea a scardinare il giudizio della Corte. In alcuni casi, non si tratta neanche di elementi pretermessi;
in altri casi, ci si addentra in valutazioni volte a mettere in luce un presunto travisamento della prova, non ammissibile in questa sede. In particolare: - la Corte di cassazione ha trasposto fedelmente – e senza travisamenti, comunque non deducibili - l’assunto della Corte di appello in ordine al fatto che il boss LI RA CR si servisse di persone non compromesse, “vergini”, che potessero gestire i suoi affari economici, così come era avvenuto attraverso i servigi dell’imputato (cfr. fgg. 71,94 della sentenza della Corte di appello); - la Corte di cassazione non ha compiuto alcuna decisiva svista in sede di valutazione di alcuni elementi dimostrativi della responsabilità del ricorrente, avendo fedelmente sintetizzato il costrutto contenuto ai fgg. 64 e segg. della sentenza di appello – che aveva citato anche i collaboratori di giustizia MA AN e AR e la parte civile TA – a proposito della vicinanza del ricorrente a LI RA CR, dei suoi rapporti diretti con il boss (non finalizzati solo alla cura dei problemi di salute di questi) emersi anche in una intercettazione in cui i due parlavano di immobili (fg. 68 sentenza appello), del fatto che il capomafia aveva rapporti diretti anche con il padre del ricorrente, del fatto che le società turistiche riconducibili al IT fossero di interesse del capo clan, il quale si serviva per i suoi affari di persone pulite come il ricorrente, che faceva utilizzo di prestanome, tra i quali anche la di lui moglie, posta a gestire per suo conto una delle società inquinate (fgg. 71-77,88 sentenza appello); - non è stato equivocato il dato, indicato nella sentenza impugnata, riferito ai cospicui conferimenti in danaro del ricorrente, utilizzati per le operazioni imprenditoriali di interesse comune alla cosca (a fg. 73 della sentenza di appello si parlava di un bonifico 10 di 400.000 euro pervenuto in maniera ritenuta indiziante nelle casse della società del ricorrente ed utilizzato per acquisto di terreni ai quali era interessato RA CR LI, come riferito dal collaborante MA AN;
a fg. 79 di investimenti per una somma di circa 700 mila euro complessivi, come ha specificato la sentenza impugnata); d’altra parte, era provato, secondo la sentenza di appello (fgg. 64-67 di essa), la circostanza, documentata anche dal ritrovamento di un titolo di pari importo, che IT aveva prestato la somma di 180.000 euro ad un componente della cosca adibito alla cura degli affari di essa (IR MO, che aveva ammesso la circostanza in altro processo, cd. IL) e che RA CR LI (che pure aveva ammesso il fatto) aveva preteso che gli venisse restituita, così direttamente dimostrando di curare gli affari dell’imputato, a conferma della stretta collaborazione esistente, come affermato dalla Corte di cassazione, che non si è inventata neanche l’episodio del furto subito dal ricorrente, del quale la Corte di appello aveva parlato a fg. 81 della sentenza di secondo grado;
- non è catalogabile come svista – ma, semmai, come presunto travisamento della prova, come si è detto non deducibile in questa sede – l’assunto della Corte di cassazione in ordine al fatto che il ricorrente aveva prestato aiuto a LI RA CR affinché questi potesse incontrare suoi sodali nelle occasioni in cui si trovava detenuto agli arresti domiciliari presso il Policlinico Gemelli di Roma ove l’imputato, medico cardiologo, era primario di un reparto (il tema, infatti, è affrontato ai fgg. 91 e 92 della sentenza di appello, con specifica indicazione dei sodali che avevano incontrato RA CR in quelle occasioni, dei collaboratori di giustizia che avevano riferito del fatto e di intercettazioni indizianti). Si tratta di dati ampiamente dimostrativi dell’assunto di sintesi - operato dalla Corte di cassazione sulla base di dati processuali tratti, come si è visto, dalla sentenza di appello - secondo cui i rapporti tra il ricorrente e LI RA CR non erano relegabili a quelli tra medico e paziente e che l’imputato era un soggetto colluso con la ‘ndrangheta ed adibito, da persona insospettabile, alla cura di interessi di tipo imprenditoriale della cosca e ad aiuti personali al suo capo, così giustificandosi la sua condanna per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ogni ulteriore argomentazione difensiva in proposito deve intendersi assorbita. 5. Anche le argomentazioni inerenti alla confisca non sono fondate. La Corte non ha commesso alcuna svista, dal momento che non risulta conforme al vero quanto sostenuto dalla difesa a proposito del fatto che, nella prima sentenza di legittimità resa in fase cautelare (Sez. 1, n. 36814 del 25 settembre 2020, [...]) si era dato per attestato il fatto che il ricorrente avesse possidenze economiche pari a 600 mila euro pregresse agli accertamenti della Guardia di Finanza e tali da giustificare la congruità del suo patrimonio anche con riguardo ad epoca successiva. 11 La Corte di cassazione, in quella sede, disponendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del Tribunale in sede di riesame – si badi, per motivazione apparente - aveva semplicemente invitato il giudice di merito ad accertare tale assunto difensivo, il quale, tuttavia, era stato ritenuto non fondato dai giudici di legittimità nella successiva pronuncia in sede cautelare (Sez. 5, n. 36954 del 09/09/2021, [...]) ed anche dal Tribunale e dalla Corte di appello in fase di merito (si veda la motivazione offerta dal Tribunale, ai fgg. da 251 a 267 e la motivazione offerta dalla Corte di appello ai fgg. 100-104, che avevano sostanzialmente affermato l’irrilevanza della vendita di una autovettura, il fatto che mezzi finanziari quali mutui e finanziamenti erano rimasti assorbiti dall’acquisto di beni e dal pagamento delle somme per la loro restituzione e che nessun altro elemento attivo era di rilievo, ivi compresi quello riveniente da attività lecita, rientrando nel complessivo esame effettuato). A tali decisioni, ripetute e conformi, la sentenza della Corte di cassazione si è sinteticamente riportata, espressamente citandole e specificando che le contrarie allegazioni difensive, intese a provare la liceità delle entrate, la proporzione tra entrate ed uscite e la costituzione di riserve ante 2011, non erano tali da superare gli elementi a sfavore del ricorrente, indicando come riferimento anche la sentenza della Corte di appello e non solo quelle emesse in sede cautelare prima del dibattimento. Il ricorrente vorrebbe contestare il merito di questa statuizione, rilevando travisamenti per omissione o per cattiva interpretazione delle risultanze attraverso una operazione che, in questa sede, non è consentita. 6. E’ infondato anche l’ultimo motivo, inerente alla costituzione di parte civile. La Corte di cassazione ha affrontato la questione, aderendo alla statuizione della Corte di appello, che ai fgg. 59 e 60 della sentenza di secondo grado aveva spiegato le ragioni per le quali la parte civile era stata rimessa in termini per costituirsi sebbene il dibattimento fosse già iniziato, valorizzando il fatto che essa non aveva ricevuto la notifica del decreto dispositivo del giudizio. Il ricorrente vorrebbe contestare nel merito tale affermazione, sostenendone l’illegittimità, tuttavia dovuta, in tesi, non ad una svista materiale ma, semmai, ad un presunto travisamento del capo di imputazione o ad una presunta, cattiva interpretazione di esso. Si tratta, tuttavia, di assunti che, neanche dedotti con il ricorso ordinario – invero, come ha affermato la Corte di cassazione, del tutto generico sul punto (lamentando solo la carenza dei presupposti della ammissione della parte civile senza ulteriori specifiche) - non sono veicolabili in questa sede, sulla base dei principi generali più volti evocati fin qui. Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore censura, dovendo intendersi superata dal rigetto del ricorso la richiesta di sospensione della sentenza 12 impugnata, comunque non ancorata ad elementi di carattere eccezionale, avuto riguardo allo stato di libertà del ricorrente. Al rigetto consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16/04/2026 Il consigliere relatore Il Presidente US DA GE UT
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Salvatore Staiano, anche in sostituzione dell’Avv. Gregorio Viscomi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso di LF IT avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catanzaro il 18 marzo 2024, che lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, per il reato di concorso esterno nella associazione di ‘ndrangheta facente capo a LI RA CR, così riqualificato il fatto descritto al capo 1 della imputazione in allora formulata, disponendo la confisca di beni mobili ed immobili di varia natura. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19904 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2026 2 2. Avverso tale sentenza LF IT, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, propone ricorso straordinario, deducendo che la Corte di cassazione non avrebbe preso visione degli allegati al ricorso originario depositati dalla difesa su supporto informatico contestualmente all’atto di impugnazione. La mancata visione emergerebbe anche dal testo della sentenza impugnata, che non fa alcun riferimento agli allegati, diversamente da quanto avvenuto per altri documenti prodotti con i motivi aggiunti. Gli allegati sarebbero decisivi, incidendo sull’esito del giudizio di legittimità, dal momento che, attraverso di essi, i motivi di ricorso non avrebbero potuto ritenersi generici, per le ragioni di seguito indicate. 2.1. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo di ricorso – inerente alla inutilizzabilità di alcuni atti di indagine perché compiuti fuori termine - era inammissibile in quanto genericamente posto, non essendosi la difesa cimentata con la cosiddetta prova di resistenza. L’assunto è dovuto alla mancata considerazione degli allegati – e, dunque, ad un errore percettivo - poiché nel ricorso originario si faceva riferimento all’allegato 3 e all’allegato 10. In particolare, l’allegato 3 conteneva una memoria difensiva, depositata nel giudizio di appello, nella quale, con riguardo ad identica eccezione processuale, la difesa aveva svolto in modo analitico la prova di resistenza, “procedendo all’espunzione delle intercettazioni ritenute inutilizzabili e verificando, per ciascun gruppo e per ciascuna intercettazione, l’effetto di tale espunzione sulla tenuta del quadro probatorio, giungendo alla conclusione della insufficienza delle risultanze residue” (fg. 2 del ricorso straordinario). Inoltre, sempre con riguardo al primo motivo, la Corte di cassazione aveva giudicato generica l’eccezione di inutilizzabilità delle operazioni intercettive riconducibili ai r.i.t. 610/16 e 230/17, eseguite presso impianti esterni alla Procura della Repubblica di Catanzaro. Attraverso gli allegati al ricorso ordinario, si era data dimostrazione che la difesa si era lamentata del silenzio della Corte di appello su analoga eccezione ed ivi era contenuta la prova di resistenza (il richiamo è a due memorie sempre contenute negli allegati 3 e 10). Si tratterebbe di errori percettivi decisivi. 2.2. La Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto, per errore percettivo, che il secondo motivo del ricorso ordinario – inerente alla responsabilità del ricorrente - non si confrontasse con il contenuto della sentenza della Corte di appello. 2.2.1. Con riferimento al fatto che i collaboratori di giustizia avrebbero indicato IT LF quale soggetto “vergine” da sfruttare nelle operazioni immobiliari riconducibili ai RA CR, tale assunto non troverebbe alcuna corrispondenza negli atti processuali 3 e nelle sentenze di primo e secondo grado, allorquando vengono riportate le dichiarazioni dei collaboranti (si citano gli allegati 43 e 61, costituiti dalle sentenze di merito). In realtà, la Corte di cassazione, parlando di “verginità”, avrebbe travisato il contenuto di una intercettazione riportata dalla Corte di appello ma riferita ad altro soggetto (fg. 4 del ricorso straordinario, che richiama i fgg. 71 e 94 della sentenza di appello ed il fg. 45 di quella di primo grado). 2.2.2. Con riferimento alle “operazioni immobiliari effettuate da società pulite, dietro cui c’era sempre IT, finalizzate poi a costringere i proprietari dei fondi vicini a cedere alla richieste estorsive” (fg. 4 del ricorso straordinario), si deduce che i collaboranti non avevano mai riferito alcunché in proposito, sicché nessun riscontro esterno poteva ottenersi. Inoltre, LI RA CR era stato arrestato il 6 marzo 2013, prima del primo investimento della società Camelia con l’acquisto di un terreno a Porto Kaleo e tale società, della quale IT era stato socio, non aveva avuto alcun rapporto illecito con la parte civile TA IO, proprietario di un fondo vicino e con la di lui società Alberghi del Mediterraneo, come risulta da alcune testimonianze indicate a fg. 4 del ricorso straordinario. 2.2.3. Non troverebbe riscontro negli atti processuali neanche l’indicazione di un apporto finanziario del ricorrente pari a 700 mila euro per effettuare gli investimenti. Gli allegati indicati a fg. 5 del ricorso straordinario documenterebbe apporti molto inferiori, provenienti da redditi leciti. Tanto inciderebbe nella ricostruzione fattuale operata dalla Corte di cassazione in danno del ricorrente. 2.2.4. La Corte di cassazione sarebbe caduta in un errore percettivo allorquando ha affermato che le intercettazioni telefoniche provavano la collaborazione tra IT e RA CR e l’esistenza di uno stretto legame tra i due (fg. 5 del ricorso straordinario e fg. 5 della sentenza impugnata). In realtà, dalle sentenze di merito e dalle risultanze indicate nel ricorso straordinario (fgg. 5 e 6), non risulterebbero intercettazioni tra l’imputato e LI RA CR, né collegamenti tra i due risulterebbero a proposito del furto di un televisore subito dal ricorrente, episodio valorizzato dalla Corte di cassazione senza aderenza a dati processuali e attraverso una errata percezione del contenuto di una intercettazione (progr. 2905 RIT 610/2016). 2.2.5. La Corte non avrebbe considerato, per errore percettivo inerente alla mancata considerazione di documenti allegati al ricorso ordinario, l’assenza di dimostrazione circa il fatto che il ricorrente aveva fornito aiuto a RA CR perché potesse incontrare in ospedale indisturbato i suoi sodali. 4 Il motivo di ricorso non poteva ritenersi generico, poiché gli allegati dimostravano che RA CR era libero nel periodo dei ricoveri, IT lavorava in altra ala del Policlinico, non vi era alcuna intercettazioni significativa. 2.2.6. La Corte di cassazione, commettendo un errore percettivo dovuto alla mancata considerazione degli allegati, ha erroneamente ritenuto che il IT rappresentasse la figura dell’imprenditore colluso, quando, invece, risultava che i rapporti con LI RA CR e con la figlia di questi erano legati solo al fatto che entrambi fossero suoi pazienti, essendo egli un cardiologo, primario dell’Ospedale Gemelli di Roma. 2.2.7. Anche con riguardo alla conoscenza della caratura mafiosa di LI RA CR, della valenza intimidatoria di questi e del controllo del territorio che la famiglia RA CR possedeva, circostanze affermata dalla Corte di cassazione, non si sarebbe tenuto conto di una serie di dati tratti dagli allegati e dimostrativi del contrario, indicati ai fgg. 7 e 8 del ricorso straordinario, ivi compresa l’assoluzione ottenuta in relazione al reato di estorsione e la vicenda EN. 2.2.8. La Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo nel non aver considerato gli allegati (indicati a fg. 9 del ricorso straordinario) che dimostravano come il ricorrente non si era messo in affari con tale IR MO, indicato come esponente della cosca sul campo imprenditoriale. Non risultavano rapporti tra i due ed il IR era stato ritenuto inattendibile in altro processo (cosiddetto IL) con riguardo alla vicenda che riguardava il ricorrente. 2.2.9. Sarebbe dovuta ad errore percettivo l’affermazione della Corte di cassazione secondo cui il ricorrente avrebbe “mantenuto rapporti con la terra di origine”. Gli allegati non considerati e indicati a fg. 10 del ricorso straordinario, dimostrerebbero che quei legami erano dovuti esclusivamente ad attività lavorativa. 2.2.10. Sarebbe dovuto ad errore percettivo, per mancata considerazione degli allegati, l’assunto della Corte di cassazione secondo il quale IT era entrato in affari con IR e gli aveva consegnato denaro in maniera occulta, circostanza smentita nel processo IL (cfr. fgg. 11 e 12 del ricorso straordinario). 2.2.11. La Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo, dovuto alla mancata considerazione degli allegati, anche in relazione all’assunto secondo il quale la cosca RA CR aveva appoggiato le iniziative imprenditoriali dell’imputato nelle operazioni Porto Kaleo e Villaggio San Francisco. Dagli atti difensivi allegati, tale considerazione sarebbe smentita dalle intercettazioni che si riferivano ad altri immobili, dalla mancanza di rapporti tra IT e LI RA CR, dai periodi di detenzione di questi messi a confronto con l’andamento delle operazioni, dalla assenza di illeceità nella amministrazione del condominio San Francisco (fgg. 12-15 del ricorso straordinario). 5 2.3. La Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto, per errore percettivo, che il terzo motivo del ricorso ordinario, relativo alla confisca, era generico. Gli allegati al ricorso ordinario - indicati ai fgg. 15 e segg. del ricorso straordinario, non tenuti in conto dalla Corte di cassazione e neanche dalla pronuncia di legittimità resa in fase cautelare richiamata dalla sentenza impugnata - avrebbero dimostrato che il ricorrente era dotato di provviste lecite sufficienti a giustificare i suoi investimenti accumulate nel periodo 2002-2010, epoca anteriore agli accertamenti della Guardia di Finanza, volutamente limitati all’arco temporale 2011-2018. In questa direzione, il ricorrente richiama la consulenza di parte AQ (sia quella prodotta in fase cautelare che quella acquisita al processo, basatesi sulle dichiarazioni dei redditi) e tutti i documenti inerenti anche ai mutui ed ai finanziamenti ottenuti, al fine di evidenziarne la liceità e l’utilizzo specifico, così come accertato anche dalla Corte di cassazione in sede cautelare in una pronuncia precedente a quella valorizzata, che attestava la presenza di una provvista patrimoniale del ricorrente in epoca precedente al 2011 quantificata in circa 600 mila euro, circostanza attestata anche dal Tribunale nella sentenza di primo grado (si cita la pag. 262 della sentenza) che aveva riconosciuto l’esistenza di redditi da lavoro dipendente per quasi un milione di euro (fg. 19 del ricorso straordinario). Di tanto, la sentenza impugnata non si sarebbe avveduta, così come delle giustificazioni fornite dal ricorrente nel giudizio di merito, attraverso apposita memoria facente parte degli allegati, su ogni movimentazione dell’unico nucleo familiare esistente, erroneamente ritenuto doppio, sugli atti di liberalità ricevuti e su quanto percepito per la cospicua e prevalente attività lavorativa esercitata nel periodo precedente all’accertamento della Guardia di Finanza, così da giustificare la proporzione tra redditi leciti ed acquisti. 2.4. La Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto, per errore percettivo, che il quarto motivo del ricorso ordinario, relativo alla costituzione di parte civile, era generico. La Corte non avrebbe tenuto conto che il capo di imputazione non conteneva alcuna indicazione relativa alla parte civile, sicché non se ne poteva pretendere la citazione a giudizio e, quindi, non vi sarebbe stato spazio per la rimessione in termini per la costituzione avvenuta a dibattimento iniziato, sul falso presupposto che la parte civile non aveva ricevuto la citazione a giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. Prima di esaminare le singole censure, è opportuno rilevare, in linea di principio, che il ricorso straordinario in esame, nel suo complesso ed a prescindere dalle prime due 6 argomentazioni di carattere processuale, tende a criticare non errori di fatto o sviste materiali della sentenza impugnata, quanto, piuttosto, valutazioni esplicite od implicite effettuate dal giudice di legittimità a proposito della responsabilità del ricorrente. A tanto la Corte di cassazione sarebbe giunta, secondo il ricorso, per lo più attraverso l’omissione o il travisamento di dati che si assumono decisivi. In questa prospettiva difensiva, per un verso, il ricorso supera i limiti dell’impugnazione straordinaria, dal momento che il travisamento di una prova – che la Corte di cassazione ha, comunque, valutato – esula dal perimetro dello strumento coltivato dalla difesa. Infatti, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non quelli del ragionamento (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286048-01; Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [...], Rv. 273060-01). Per altro verso, la valutazione di decisività della presunta omissione, quando effettivamente vi sia stata, deve essere posta all’interno del contesto motivazionale della sentenza. Nel caso in esame, si trattava di ricostruire non un reato compiuto in una unica circostanza di tempo e di luogo, ma una serie di condotte dalle quali la Corte di cassazione (avallando il giudizio di secondo grado) ha tratto il convincimento che il ricorrente fosse soggetto colluso con la cosca di ‘ndrangheta facente capo al boss LI RA CR, così rendendosi responsabile del reato di concorso esterno in una associazione di stampo mafioso. E’ evidente che, in tale attività ricostruttiva, siano stati privilegiati ed esposti solo gli elementi ritenuti significativi tra la moltitudine di dati processuali, implicitamente ritenendone assorbiti altri. Pertanto, il parametro inerente alla decisività di un elemento pretermesso, anche laddove effettivamente tale pretermissione vi sia stata, deve essere di portata tale da scardinare non una singola affermazione o un singolo costrutto, ma un giudizio composito, variegato, frutto della selezione di dati processuali, operazione che può costituire già una valutazione, non aggredibile attraverso il ricorso straordinario. Di quanto detto vi è riscontro nella giurisprudenza di legittimità. Si è più volte affermato, infatti, che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, [...]; Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667). 7 Inoltre, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente;
mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. (La Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto). (Sez. U., n. 16104 del 27 marzo 2002, [...], non massimata;
Sez. U, n. 16103 del 2002, Basile;
Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, [...], Quaranta, Rv.243773-01; Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, [...], Rv. 263113-01). 2. Fatta questa premessa di ordine generale, resasi necessaria avuto riguardo alla fisionomia del ricorso in esame, va smentita la prima affermazione del ricorrente, posta in termini generali, secondo la quale la Corte di cassazione non avrebbe tenuto conto degli allegati in allora depositati insieme al ricorso ordinario, i quali, se valutati, non avrebbero consentito di ritenere generici i motivi proposti dalla difesa nel giudizio di cognizione di legittimità. L’assunto, al di là della indicazione nella sentenza impugnata degli allegati, effettivamente mancante, non è fondato, sol che si consideri il fatto che tra gli allegati vi era anche la sentenza di appello, alla quale, ripetutamente, la Corte di cassazione ha fatto riferimento nella motivazione della sua sentenza. E’ evidente che la presa in carico di un dato processuale, quale può essere quello racchiuso e sintetizzato nella sentenza di secondo grado, supera il rilievo formale della mancata indicazione degli allegati. Si deve, quindi, eventualmente discutere della valutazione di singoli allegati e non di tutti. A questo proposito, deve sottolinearsi che, come il ricorso straordinario ha ribadito, si trattava di 65 allegati, complessivamente costituiti da 5586 pagine. 8 A fronte di una mole documentale di tale importanza sotto il profilo quantitativo, la difesa, in linea di principio, doveva avere l’onere, nella esposizione dei motivi del ricorso ordinario, di rinviare puntualmente al contenuto di questo o quell’allegato, al fine di rendere efficace e produttivo il controllo di legittimità. Tanto si specifica in relazione, in primo luogo, alle censure di carattere processuale. 3. Con riguardo ad entrambe – in quanto inerenti alla eccezione di inutilizzabilità di alcuni atti di indagine perché avvenuti fuori termine ed all’utilizzo illegittimo di impianti esterni a quelli presenti presso gli uffici della Procura della Repubblica - si assume che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto generici i motivi, in quanto la cosiddetta prova di resistenza, assunta come mancante dalla sentenza impugnata, in realtà era stata sviluppata nell’allegato 10 e nell’allegato 3, che non sarebbero stati esaminati. Tuttavia, la lettura del ricorso ordinario, in allora proposto, rivela che, a fronte delle eccezioni processuali poste con il primo motivo, non vi è alcun richiamo al fatto che nei suddetti allegati il ricorrente si fosse cimentato con la prova di resistenza. Gli allegati erano stati richiamati nel ricorso ordinario solo in quanto si riteneva che essi documentassero il fatto che il procedimento a carico del ricorrente era iniziato con l’indicazione di un numero di iscrizione e poi era confluito in altro (“assorbito” si dice) e che essi dimostrassero l’utilizzo di impianti esterni alla Procura. Ora, la necessità che il ricorrente proceda alla prova di resistenza allorquando, in sede di legittimità, eccepisca l’inutilizzabilità di atti processuali – principio che non è in discussione – è evidentemente riferito al fatto che ciò avvenga con l’unico strumento a ciò predisposto, che è il ricorso per cassazione;
ciò, nella specie, non era avvenuto. Si può ammettere, in linea di principio, il richiamo nel ricorso al fatto che all’incombenza si fosse proceduto in altro momento processuale, attraverso memorie condensate in allegati prodotti unitamente al ricorso. Tuttavia, poiché si tratta di una modalità secondaria, alternativa a quella primaria e consueta, si impone, almeno, che nel ricorso ordinario sia contenuta la specifica indicazione che la prova di resistenza era stata espletata in altro frangente e che essa era contenuta in uno specifico allegato, specie a fronte, come prima si segnalava, di una mole straordinaria di allegati. Il rinvio non effettuato nei termini di interesse, non può essere recuperato nella sua valenza in sede di ricorso straordinario, perché la mancata presa d’atto, da parte della Corte di cassazione, dell’attività processuale richiesta, non è frutto di una svista imputabile al giudice di legittimità, ma di una mancata indicazione difensiva idonea allo scopo. E’ bene, comunque, precisare che il ricorso straordinario sorvola sul fatto che entrambe le eccezioni di inutilizzabilità, come era stato precisato nel ricorso ordinario, non afferivano al tema della responsabilità del ricorrente – come potrebbe dedursi dal fatto di 9 essere state sottoposte a questa Corte quale prima censura straordinaria – bensì al tema, ben più limitato, degli accertamenti patrimoniali che avevano portato alla confisca dei beni del ricorrente. In proposito, occorre ricordare che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione in tema di confisca di beni, anche se accessoria ad una sentenza di condanna (Sez. 2, n. 26755 del 01/03/2013, [...], Rv. 256647-01). 4. Le successive censure, fino a fg. 15 del ricorso, ineriscono al tema della responsabilità e provano a criticare, passo dopo passo, le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, a proposito del fatto che il ricorrente fosse soggetto colluso, dall’esterno, con la cosca RA CR. Come si è detto in premessa, la questione è stata valutata dalla Corte di cassazione, anzi costituisce il fulcro della decisione. Le articolate argomentazioni difensive non individuano elementi di fatto decisivi la cui mancata considerazione è idonea a scardinare il giudizio della Corte. In alcuni casi, non si tratta neanche di elementi pretermessi;
in altri casi, ci si addentra in valutazioni volte a mettere in luce un presunto travisamento della prova, non ammissibile in questa sede. In particolare: - la Corte di cassazione ha trasposto fedelmente – e senza travisamenti, comunque non deducibili - l’assunto della Corte di appello in ordine al fatto che il boss LI RA CR si servisse di persone non compromesse, “vergini”, che potessero gestire i suoi affari economici, così come era avvenuto attraverso i servigi dell’imputato (cfr. fgg. 71,94 della sentenza della Corte di appello); - la Corte di cassazione non ha compiuto alcuna decisiva svista in sede di valutazione di alcuni elementi dimostrativi della responsabilità del ricorrente, avendo fedelmente sintetizzato il costrutto contenuto ai fgg. 64 e segg. della sentenza di appello – che aveva citato anche i collaboratori di giustizia MA AN e AR e la parte civile TA – a proposito della vicinanza del ricorrente a LI RA CR, dei suoi rapporti diretti con il boss (non finalizzati solo alla cura dei problemi di salute di questi) emersi anche in una intercettazione in cui i due parlavano di immobili (fg. 68 sentenza appello), del fatto che il capomafia aveva rapporti diretti anche con il padre del ricorrente, del fatto che le società turistiche riconducibili al IT fossero di interesse del capo clan, il quale si serviva per i suoi affari di persone pulite come il ricorrente, che faceva utilizzo di prestanome, tra i quali anche la di lui moglie, posta a gestire per suo conto una delle società inquinate (fgg. 71-77,88 sentenza appello); - non è stato equivocato il dato, indicato nella sentenza impugnata, riferito ai cospicui conferimenti in danaro del ricorrente, utilizzati per le operazioni imprenditoriali di interesse comune alla cosca (a fg. 73 della sentenza di appello si parlava di un bonifico 10 di 400.000 euro pervenuto in maniera ritenuta indiziante nelle casse della società del ricorrente ed utilizzato per acquisto di terreni ai quali era interessato RA CR LI, come riferito dal collaborante MA AN;
a fg. 79 di investimenti per una somma di circa 700 mila euro complessivi, come ha specificato la sentenza impugnata); d’altra parte, era provato, secondo la sentenza di appello (fgg. 64-67 di essa), la circostanza, documentata anche dal ritrovamento di un titolo di pari importo, che IT aveva prestato la somma di 180.000 euro ad un componente della cosca adibito alla cura degli affari di essa (IR MO, che aveva ammesso la circostanza in altro processo, cd. IL) e che RA CR LI (che pure aveva ammesso il fatto) aveva preteso che gli venisse restituita, così direttamente dimostrando di curare gli affari dell’imputato, a conferma della stretta collaborazione esistente, come affermato dalla Corte di cassazione, che non si è inventata neanche l’episodio del furto subito dal ricorrente, del quale la Corte di appello aveva parlato a fg. 81 della sentenza di secondo grado;
- non è catalogabile come svista – ma, semmai, come presunto travisamento della prova, come si è detto non deducibile in questa sede – l’assunto della Corte di cassazione in ordine al fatto che il ricorrente aveva prestato aiuto a LI RA CR affinché questi potesse incontrare suoi sodali nelle occasioni in cui si trovava detenuto agli arresti domiciliari presso il Policlinico Gemelli di Roma ove l’imputato, medico cardiologo, era primario di un reparto (il tema, infatti, è affrontato ai fgg. 91 e 92 della sentenza di appello, con specifica indicazione dei sodali che avevano incontrato RA CR in quelle occasioni, dei collaboratori di giustizia che avevano riferito del fatto e di intercettazioni indizianti). Si tratta di dati ampiamente dimostrativi dell’assunto di sintesi - operato dalla Corte di cassazione sulla base di dati processuali tratti, come si è visto, dalla sentenza di appello - secondo cui i rapporti tra il ricorrente e LI RA CR non erano relegabili a quelli tra medico e paziente e che l’imputato era un soggetto colluso con la ‘ndrangheta ed adibito, da persona insospettabile, alla cura di interessi di tipo imprenditoriale della cosca e ad aiuti personali al suo capo, così giustificandosi la sua condanna per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ogni ulteriore argomentazione difensiva in proposito deve intendersi assorbita. 5. Anche le argomentazioni inerenti alla confisca non sono fondate. La Corte non ha commesso alcuna svista, dal momento che non risulta conforme al vero quanto sostenuto dalla difesa a proposito del fatto che, nella prima sentenza di legittimità resa in fase cautelare (Sez. 1, n. 36814 del 25 settembre 2020, [...]) si era dato per attestato il fatto che il ricorrente avesse possidenze economiche pari a 600 mila euro pregresse agli accertamenti della Guardia di Finanza e tali da giustificare la congruità del suo patrimonio anche con riguardo ad epoca successiva. 11 La Corte di cassazione, in quella sede, disponendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del Tribunale in sede di riesame – si badi, per motivazione apparente - aveva semplicemente invitato il giudice di merito ad accertare tale assunto difensivo, il quale, tuttavia, era stato ritenuto non fondato dai giudici di legittimità nella successiva pronuncia in sede cautelare (Sez. 5, n. 36954 del 09/09/2021, [...]) ed anche dal Tribunale e dalla Corte di appello in fase di merito (si veda la motivazione offerta dal Tribunale, ai fgg. da 251 a 267 e la motivazione offerta dalla Corte di appello ai fgg. 100-104, che avevano sostanzialmente affermato l’irrilevanza della vendita di una autovettura, il fatto che mezzi finanziari quali mutui e finanziamenti erano rimasti assorbiti dall’acquisto di beni e dal pagamento delle somme per la loro restituzione e che nessun altro elemento attivo era di rilievo, ivi compresi quello riveniente da attività lecita, rientrando nel complessivo esame effettuato). A tali decisioni, ripetute e conformi, la sentenza della Corte di cassazione si è sinteticamente riportata, espressamente citandole e specificando che le contrarie allegazioni difensive, intese a provare la liceità delle entrate, la proporzione tra entrate ed uscite e la costituzione di riserve ante 2011, non erano tali da superare gli elementi a sfavore del ricorrente, indicando come riferimento anche la sentenza della Corte di appello e non solo quelle emesse in sede cautelare prima del dibattimento. Il ricorrente vorrebbe contestare il merito di questa statuizione, rilevando travisamenti per omissione o per cattiva interpretazione delle risultanze attraverso una operazione che, in questa sede, non è consentita. 6. E’ infondato anche l’ultimo motivo, inerente alla costituzione di parte civile. La Corte di cassazione ha affrontato la questione, aderendo alla statuizione della Corte di appello, che ai fgg. 59 e 60 della sentenza di secondo grado aveva spiegato le ragioni per le quali la parte civile era stata rimessa in termini per costituirsi sebbene il dibattimento fosse già iniziato, valorizzando il fatto che essa non aveva ricevuto la notifica del decreto dispositivo del giudizio. Il ricorrente vorrebbe contestare nel merito tale affermazione, sostenendone l’illegittimità, tuttavia dovuta, in tesi, non ad una svista materiale ma, semmai, ad un presunto travisamento del capo di imputazione o ad una presunta, cattiva interpretazione di esso. Si tratta, tuttavia, di assunti che, neanche dedotti con il ricorso ordinario – invero, come ha affermato la Corte di cassazione, del tutto generico sul punto (lamentando solo la carenza dei presupposti della ammissione della parte civile senza ulteriori specifiche) - non sono veicolabili in questa sede, sulla base dei principi generali più volti evocati fin qui. Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore censura, dovendo intendersi superata dal rigetto del ricorso la richiesta di sospensione della sentenza 12 impugnata, comunque non ancorata ad elementi di carattere eccezionale, avuto riguardo allo stato di libertà del ricorrente. Al rigetto consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16/04/2026 Il consigliere relatore Il Presidente US DA GE UT