Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19904
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Mancata visione degli allegati al ricorso originario

    La Corte ha ritenuto che la mancata visione degli allegati non fosse un errore percettivo decisivo, poiché la sentenza di appello, presente tra gli allegati, era stata richiamata dalla Corte di cassazione. Inoltre, la mole documentale degli allegati (5586 pagine) imponeva alla difesa di rinviare puntualmente al loro contenuto nel ricorso ordinario, cosa non avvenuta.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità di atti di indagine per deposito fuori termine

    La Corte ha ritenuto che il ricorso ordinario non contenesse alcun richiamo agli allegati per la prova di resistenza, limitandosi a richiamarli per altri aspetti. La mancata indicazione specifica nel ricorso ordinario non può essere recuperata in sede di ricorso straordinario. Inoltre, le eccezioni di inutilizzabilità riguardavano gli accertamenti patrimoniali e la confisca, non la responsabilità del ricorrente.

  • Rigettato
    Responsabilità del ricorrente per concorso esterno in associazione mafiosa

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni difensive non individuassero elementi di fatto decisivi la cui mancata considerazione scardinasse il giudizio della Corte. In molti casi, si trattava di presunto travisamento della prova, non ammissibile in sede di ricorso straordinario. La Corte ha ritenuto che i rapporti tra il ricorrente e LI RA CR non fossero solo di natura medico-paziente e che vi fossero elementi sufficienti a fondare la condanna per concorso esterno.

  • Rigettato
    Confisca di beni

    La Corte ha ritenuto che la sentenza cautelare richiamata dalla difesa non avesse attestato la disponibilità di 600 mila euro pregresse, ma avesse invitato il giudice di merito ad accertare tale assunto. Le successive decisioni cautelari e di merito avevano ritenuto non fondato l'assunto difensivo. La Corte di cassazione si è correttamente riportata a tali decisioni, ritenendo che le allegazioni difensive non fossero tali da superare gli elementi a sfavore del ricorrente.

  • Rigettato
    Costituzione di parte civile

    La Corte ha ritenuto che la questione fosse stata affrontata dalla Corte di appello, la quale aveva motivato la rimessione in termini della parte civile per mancata notifica del decreto dispositivo. Il ricorrente non aveva dedotto tali questioni nel ricorso ordinario, che era stato ritenuto generico sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19904
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19904
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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