Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2004, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M.C. - AZIENDA PER LA MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI CATANZARO, - (già A.M.A.C. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OC US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSILIO FICINO 5 C/O presso lo studio dell'avvocato ROCCO DE BELLIS, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO GISOLIA, giusta procura speciale atto notar PAOLA GUALTIERI di CATANZARO del 30/06/03, rep. 131957;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 226/01 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 02/03/01 R.G.N. 1230/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato STORACE per delega MIRIGLIANI;
udito l'Avvocato DOMENICO GRISOLIA che deposita Procura Speciale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28 novembre 1997 il Pretore di Catanzaro accoglieva la domanda proposta da US ZZ, dipendente dell' Azienda Mobilità di Catanzaro ( AMC ), convenuta in giudizio ai sensi dell'art. 18 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore del 5^ livello del personale delle autoferrotranvie e delle conseguenti differenze retributive, compresi i compensi per lavoro straordinario riferiti alle retribuzioni superiori. Con sentenza in data 5 febbraio / 10 marzo 2001 il Tribunale di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza pretorile appellata dalla AMC, modificava la decorrenza della qualifica superiore, già riconosciuta dal Pretore, fissandola nella data del 13 maggio 1987 ossia nella data di entrata in vigore dell'Accordo Collettivo Nazionale del 13 maggio 1978.
Nel resto il Tribunale confermava la sentenza pretorile impugnata osservando che per l'attribuzione della qualifica superiore invocata e riconosciuta erano presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 18 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 e cioè l'ordine di servizio del
Direttore dell'Azienda che aveva adibito il ZZ a mansioni superiori, sia pure in via transitoria e temporanea ma per necessità di coprire posti liberi in pianta organica.
Il Tribunale aggiungeva che a nulla rilevava che nell'ordine di sevizio l'utilizzo del ZZ risultasse disposto a titolo di apprendistato e in via temporanea e transitoria, posto che il ZZ medesimo aveva assolto alle funzioni superiori in piena autonomia e per un periodo continuativo e non interrotto protrattosi per molti anni.
L' AMC ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro con due motivi.
Resiste il lavoratore con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Azienda ricorrente denunzia violazione dell'art. 18 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 nonché carenza e contraddittorietà di motivazione, deducendo che il Tribunale non aveva considerato che l'assegnazione a mansioni diverse, sia pure superiori, ma in via transitoria e temporanea e per apprendistato, come del resto era stato indicato nell'ordine di servizio, non attribuiva al dipendente il diritto di reclamare la qualifica superiore.
Il dedotto motivo è infondato.
La mancata attribuibilità al dipendente appartenente al personale delle autoferrotranvie della qualifica superiore nonostante egli sia stato utilizzato per ricoprire mansioni superiori per oltre sei mesi, è prevista dall'art. 18 citato, da interpretare restrittivamente in quanto costituisce una eccezione al principio di ordine imperativo contenuto nell'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori (art. 2103 c.c.), soltanto a condizione che l'utilizzo sia avvenuto in via transitoria e temporanea e a titolo di apprendistato.
Mancando tali condizioni, che vanno accertate di fatto dal giudice di merito con decisione che, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità, attribuzione della qualifica superiore in conseguenza dello svolgimento delle mansioni superiori non può essere negata.
Nella specie il Tribunale di Catanzaro con motivazione esauriente e immune da vizi logici ha precisato che attraverso la espletata prova testimoniale era risultato che il ZZ era stato adibito in piena autonomia alle mansioni superiori per molti anni: tale circostanza appare senz'altro idonea a giustificare che il dipendente non era stato adibito alle mansioni superiori a titolo di apprendistato, in via transitoria o in via temporanea. Il primo motivo va, pertanto, respinto.
Con il secondo motivo l'Azienda ricorrente si duole che il Tribunale, con motivazione illogica e contraddittoria, aveva ritenuto che sussistesse nella pianta organica un posto di qualifica superiore, pur essendo le mansioni diverse rispetto alla qualifica originaria di appartenenza.
Anche tale motivo va respinto.
Con motivazione congrua e immune da vizi logici il Tribunale di Catanzaro, infatti, ha chiarito che attraverso la espletata prova testimoniale e attraverso la descrizione delle incombenze affidate al ZZ e risultanti dalla nota di servizio del 17 giugno 1985 era stato dimostrato dal lavoratore che egli aveva svolto le mansioni della qualifica superiore ricompresa nel profilo di segretario, previsto soltanto dal successivo accordo nazionale del 13 maggio 1987 (da ciò la diversa decorrenza attribuita alla qualifica superiore). Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'azienda ricorrente alle spese del giudizio in euro 20,50 oltre euro 2000,00 (duemila,00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004