Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
0.2 8.14 /0 1 CANCELLERIA RE ICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.19457/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 5807 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 20.12.00 Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI Consigliere rel. Dott. Fernando LUPI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. UC VIGOLO Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Dott. Attilio dal Sig. Consigliere CELENTANO perdiritti 1 5 0 0Consigliere FEB. 2001 Dott. Federico ROSELLI it IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Mario Passaro, Carlo De Angelis, Mario Poti e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- ricorrente -
contro 5596 RA CI, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco De Sanctis, n.4 presso l'avv.Giampaolo Petti che lo rappresenta e difende con procura a margine;
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- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n.935, dep 3.9.1998, reg.gen. n.170/93. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del primo motivo ed accoglimento del secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3 settembre 1998 il Tribunale di Ancona, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di AN UC, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando l'accoglimento della domanda del AN diretta ad ottenere la pensione di inabilità. Osservava in motivazione che l'eccezione di insussistenza di un valido rapporto assicurativo, in dipendenza dell'oligofrenia medio-grave da cui era affetto sin dall'età infantile, non era fondata in quanto l'infermità, pur privando il soggetto di capacità di iniziativa, aveva compromesso solo in parte lo sviluppo motorio e non gli impediva di fornire un nella apporto lavorativo di natura meramente esecutiva all'attività agricola svolta famiglia colonica di cui faceva parte e con la quale era assicurato sin del 1963 nella gestione mezzadri e coloni. Rilevava poi che le insorte patologie artrosica e bronchitica avevano inciso sulla residua capacità lavorativa nella misura richiesta per la prestazione concessa. -2- Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi l'INPS, resiste con 7 controricorso il AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2 della legge n.222 del 1984 e 1886 e 1895 c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 mm. 3 e 5 c.p.c.), l'INPS, premessa la trascrizione delle dichiarazioni rese dal CTU, dalle quali risultava che il AN a causa dell'oligofrenia non era mai stato in grado di intraprendere una vera attività lavorativa, censurava la affermazione del Tribunale che è verosimile che la patologia non gli impedisse un lavoro meramente esecutivo, in quanto priva di ogni supporto probatorio e argomentativo, rilevando che anche dalle dichiarazioni della madre dell'appellato risultava la sua totale incapacità di lavoro. Le censure di vizio della motivazione in ordine all'accertamento della sussistenza di una iniziale capacità lavorativa del AN, che gli consentisse di instaurare un valido rapporto assicurativo, sono fondate. Invero le affermazioni del Tribunale in ordine al presupposto di un valido rapporto assicurativo, e cioè che l'appellato, malgrado la oligofrenia medio-grave da cui era affetto, poteva svolgere ed aveva svolto una attività di collaborazione meramente esecutiva, sono prive di supporto probatorio. Non sono infatti indicate le conclusioni del consulente che potrebbero confermare tali assunti ovvero la ragioni per le quali disattendere le conclusioni del consulente, né sono indicate le risultanze di prove da cui desumere lo svolgimento in fatto della attività di lavoro. L'unica -3- argomentazione svolta della sussistenza di una capacità motoria è logicamente insufficiente per affermare una capacità lavorativa se ad essa non si colleghi l'accertamento di una pur ridotta capacità mentale di coordinare con continuità i movimenti per l'esplicazione dell'attività lavorativa. La motivazione del Tribunale su questo punto decisivo della controversia appare quindi del tutto insufficiente e comporta la cassazione della sentenza ex art 360 n.5 c.p.c. Il secondo motivo con il quale si censura il mancato accertamento del requisito per l'erogazione della pensione di inabilità della cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti e mezzadri è assorbito dall'accoglimento del primo La sentenza va pertanto cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Ancona per accertare se la menomazione psichica, da cui è affetto il AN, gli consentisse di collaborare utilmente in lavori semplici all'attività della famiglia coltivatrice di cui faceva parte. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Ancona. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2000 i Il PresidenteWhe at. Marius Compensвыборош Shille Il Consigliere est. IL COLLABORATOR: DI CANCELL Depositata in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI 26 FEB. 2001 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA ogal, -4- O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL COLLABORATÓRE DI CANCELLE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533