Sentenza 15 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2002, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 ) & 3 . E E N C 0 22 24 / 02 N , A O 1 P I 9 Z I 9 A REPU 1 D R - 1 T E 1 S I - C 1 G I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 E D R . U L A I 9 D G 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E Oggetto T É F N 6 N E 4 S T . SEZIONE PRIMA CIVILE E S T CONTRIBUTI I T ( CONSORTILI R A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14353/99 PresidenteDott. Donato PLENTEDA Dott. Mario ADAMO - Consigliere 5401 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron. Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Ud. 19/11/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DELL'ARNEO, in CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 51, presso l'avvocato FRANCESCO RUFINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CONSENTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE IP FE;
intimato avverso la sentenza n. 336/98 del Giudice di pace di 2001 NARDO', depositata il 27/06/98; causa svolta nella pubblica 2358 udita la relazione della 1 udienza del 19/11/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, con l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso. Svolgimento del processo 1 De IP FE, con citazione notificata il 20 gennaio 1998, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Nardò il Consorzio speciale per la Bonifica di Ar- neo, esponendo di avere ricevuto avviso di iscrizione a ruolo del contributo consortile per l'anno 1997, pari a lire 21.956, chiedeva che fosse dichiarata la insussi- stenza del potere impositivo del Consorzio, la illegit- timità della iscrizione a ruolo e che il medesimo fosse condannato alla restituzione della somma versata nelle more del giudizio. Il Consorzio si costituiva eccependo in via pre- giudiziale l'incompetenza per materia - essendo la com- petenza in materia di contributi di bonifica riservata in via esclusiva al Tribunale, stante la loro natura tributaria e per valore del giudice adito, chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 27 giugno 1998, ritenuta la propria competenza, dichiara- 2 va il contributo non dovuto e condannava il Consorzio alla restituzione della somma di lire 21.956. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Consorzio, con atto notificato il 17 giugno 1999, formulando tre motivi di gravame. La parte inti- mata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; degli artt. 862 e 864 cod. civ.; 11, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; violazione e falsa applica- zione degli artt. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con mod. nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 8, comma 1 bis, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nel- la legge 26 giugno 1990, n. 165; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Si deduce specificamente al riguardo che questa Corte, con sentenza n. 9493 del 1998, a sezioni unite, ha ritenuto la natura tributaria dei contributi di bo- nifica, e la competenza a conoscerne del Tribunale. Con il secondo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c., nonchè vizi motivazionali, per avere ritenuta il Giudi- ce di pace la propria competenza per valore, mentre la causa, essendo in contestazione il potere impositivo 3 del Consorzio, era di valore indeterminabile, e quindi di competenza del Tribunale. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, 11, 59 e 111 del R.D. n. 215 del 1933 e dell'art. 860 cod. civ., la violazione delle regole sull'onere della prova, nonchè il carattere apparente della motivazione. Si lamenta in proposito che il Giu- dice di pace abbia immotivatamente ritenuto non dovuto erroneamente escludendo il consortile,il contributo all'immobile dell'attore beneficio derivante dall'attività del Consorzio, rifiutando tra l'altro l'ammissione delle prove in proposito richieste. 2 Il primo motivo del ricorso è fondato, dovendosi riaffermare in questa sede il principio (affermato da questa Corte con la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493 delle sezioni unite, nonchè successivamente con la sen- tenza 5 maggio 1999, n. 4474 e con numerose altre sen- tenze di questa sezione) secondo il quale i contributi spettanti ai Consorzi di bonifica ed imposti ai pro- prietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fon- diario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia CO- a noscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale tito- 4 lo, perchè non dovute, spetta al Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commis- sioni tributarie con il d. lgs. n. 546 del 1992. Ciò in quanto con la domanda si fa valere il diritto soggetti- Vo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge. Ne deriva che il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento dei successivi e la sen- tenza impugnata va cassata, dichiarandosi competente a conoscere della causa il Tribunale di Lecce. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il primo motivo del ricorso. Dichiara as- sorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e di- chiara la competenza del Tribunale di Lecce. Compensa ) 4 7 E O 3 . C L L N A , O P le spese dell'intero giudizio. 1 B I 9 E D 9 1 E - E N 1 1 C O I I - Così deciso in Roma, il 19 novembre 2001, nella ca- 1 Z D A 2 U . R I . T L S G I 9 mera di consiglio della prima sezione civile. 3 G E E E N R . 6 T A 4 S D . I Il Presidente Il Consigliere estensore E ( T T T R N E A S E Francesco Felicetti Donato Plenteda CANCELLIERE 10ft (2002 Andrea Bianchi IL CANCELLIERE