Sentenza 12 novembre 2013
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Gip disponga la trasmissione al P.M. dell'indennità di custodia relativa a procedimento conclusosi con l'archiviazione, in quanto la competenza a provvedere spetta, in tal caso, al Gip e non al P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2013, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 12/11/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 1498
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2945/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI;
nei confronti di:
IGNOTI;
avverso l'ordinanza n. 2347/1996 GIP TRIBUNALE di RIETI, del 10/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
lette le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10.5.2013 il GIP presso il Tribunale di Rieti, provvedendo a seguito di istanza di liquidazione del compenso inerente alla custodia di un ciclomotore avanzata dal legale rappresentante della Autofficina Imperatori A.& Giagnorio F. alla quale il veicolo era stato affidato dal 16.8.1996, rilevato che tale veicolo non risultava essere stato sottoposto a sequestro, ne' risultava trasmesso all'ufficio Corpi di reato;
rilevato inoltre che la competenza per l'eventuale rottamazione del veicolo e liquidazione del compenso a favore del custode era da attribuirsi al PM disponeva trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica per gli adempimenti di rito.
Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso per cassazione dal PM, che deduceva:
la erronea applicazione del D.P.R. 15 maggio 2002, n. 115, art. 168. A riguardo evidenziava che, secondo tale disposizione, la competenza a provvedere sulle indennità di custodia dei beni sequestrati appartiene al giudice che procede.
Per tali motivi chiedeva dunque l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il PG in sede formulava requisitoria chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di cui si tratta.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero, nel caso di specie, così come rilevato dal requirente, era stato emesso dal GIP il decreto di archiviazione e pertanto tale giudice doveva ritenersi investito legittimamente dell'istanza di liquidazione di cui si tratta e come tale competente a deliberare. In tal senso appare condivisibile la censura avanzata dal ricorrente, ove qualifica il provvedimento impugnato come abnorme, avendo il GIP disposto la restituzione degli atti al PM al di fuori di ipotesi prevista dall'ordinamento.
In materia risulta pertinente il richiamo ai principi sanciti da questa Corte, reso dal requirente che, a sostegno del gravame, citava sentenze di questa Corte n. 31334 del 19.8.2005 e n. 11195 del 2005 - secondo le quali la competenza a provvedere sulle cose sequestrate o acquisite al procedimento spetta al PM solo nella fase delle indagini preliminari. Deve dunque ritenersi che l'ordinanza emessa dal GIP sia viziata dalla erronea applicazione della legge penale,e come tale deve essere annullata.
Trattandosi peraltro di un provvedimento che non si riferisce alla fase del giudiziose deve pertanto essere pronunziato l'annullamento senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014