Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 15966
CASS
Sentenza 8 marzo 2002

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Il reato di evasione dell'IVA all'importazione di tabacchi lavorati esteri - come sanzionato dal disposto dell'art. 70 del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione agli artt. 291-bis e seguenti del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - non può considerarsi parzialmente depenalizzato per effetto dell'art. 295-bis del citato d.P.R. n. 43 del 1973, il quale, nel testo introdotto dall'art. 25 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, sostituisce la sanzione amministrativa a quella penale per fatti di contrabbando dalla contenuta gravità: infatti l'ultimo comma della norma di depenalizzazione stabilisce che le relative disposizioni non si applicano ai fatti di contrabbando concernenti tabacchi lavorati esteri, e d'altro canto sussiste un collegamento logico e funzionale tra l'evasione dell'IVA all'importazione ed il contrabbando doganale dei tabacchi, tale da escludere che il legislatore abbia voluto conservare la rilevanza penale di quest'ultimo e nel contempo eliminarla per la fattispecie di evasione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 15966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15966
    Data del deposito : 8 marzo 2002

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