Sentenza 8 marzo 2002
Massime • 1
Il reato di evasione dell'IVA all'importazione di tabacchi lavorati esteri - come sanzionato dal disposto dell'art. 70 del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione agli artt. 291-bis e seguenti del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - non può considerarsi parzialmente depenalizzato per effetto dell'art. 295-bis del citato d.P.R. n. 43 del 1973, il quale, nel testo introdotto dall'art. 25 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, sostituisce la sanzione amministrativa a quella penale per fatti di contrabbando dalla contenuta gravità: infatti l'ultimo comma della norma di depenalizzazione stabilisce che le relative disposizioni non si applicano ai fatti di contrabbando concernenti tabacchi lavorati esteri, e d'altro canto sussiste un collegamento logico e funzionale tra l'evasione dell'IVA all'importazione ed il contrabbando doganale dei tabacchi, tale da escludere che il legislatore abbia voluto conservare la rilevanza penale di quest'ultimo e nel contempo eliminarla per la fattispecie di evasione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 15966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15966 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE - Presidente - 08/03/2002
1. Dott. QUITADAMO NICOLA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO GUIDO - Consigliere - N. 574
3. Dott. MARINI LUIGI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. TARDINO VINCENZO - Consigliere - N. 14122/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso del Proc. Gen. della Corte d'Appello di Bari avverso la sentenza (15-1-2001) della Corte d'Appello di Bari nei confronti di Faccitondo Saverio, n. il 9-4-1963 a Bari Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Tardino;
Sentita la requisitoria del Proc. gen. presso la Corte di Cassazione, Dott. G. Izzo che richiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Per la difesa nessuno
Considerazioni in fatto e in diritto
Faccitondo Saverio veniva dalla Corte di Appello di Bari dichiarato colpevole del reato di contrabbando di 80 gr. di T.l.e., e in concorso d'attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era condannato alla pena di L. 200.000 di multa.
Avverso la decisione (15-1-2001) ricorreva per cassazione il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bari (così contestato il relativo atto d'appello), che richiedeva l'annullamento della sentenza nel punto in cui l'imputato era stato assolto per il connesso reato di evasione IVA all'importazione. Osservava che, in considerazione del fatto che il legislatore aveva espressamente escluso dalla depenalizzazione i fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri;
e avuto riguardo alla "inscindibile connessione dell'evasione IVA all'importazione con il delitto di contrabbando doganale dei T.L.E.: quest'ultima ipotesi doveva essere considerata ancora reato.
Il ricorso è fondato e va accolto, limitatamente al reato di evasione IVA. E intero, premesso che il regime sanzionatorio dell'IVA all'importazione (artt. 67 - 70 dpr 1973/633) risulta essere quello stabilito dalle disposizioni penali delle leggi doganali relative ai diritti di confine (artt. da 282 a 296 d.p.r. 1973/43), deve dirsi che questo regime, benché attenuato con la depenalizzazione delle violazioni di lieve entità (... quando i diritti di confine non superano i sette milioni di lire) è ancora in vigore. E infatti, l'art. 25 d.lgs. 30-12-1999 n. 507, ha espressamente escluso dalla depenalizzazione i fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri (T.L.E.).
Conseguentemente, in ragione del collegamento logico e funzionale dell'evasione IVA all'importazione con il delitto di contrabbando doganale dei T.L.E., e del tutto evidente - sul piano sistematico della ratio legis - che il legislatore, escludendo espressamente il delitto di contrabbando doganale dei T.L.E. della depenalizzazione, abbia inteso - ancorché implicitamente - ribadire la persistenza dell'illecito penale della fattispecie dell'evasione IVA all'importazione.
P.T.M.
qualificato ricorso l'appello del P.M., annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di evasione dell'IVA (capo b); con rinvio al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2002