Sentenza 1 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di costruzione abusiva, il proprietario del terreno sul quale sono stati eseguiti i lavori non è responsabile del reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che ha sostituito l'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per la sola qualità rivestita, ma occorre quantomeno la sua piena consapevolezza dell'esecuzione delle opere da parte del coimputato, nonché il suo consenso, anche implicito o tacito, in relazione all'attività edilizia posta in essere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2003, n. 44160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44160 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Umberto PAPADIA - Presidente -
Dott. Amedeo POSTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Aldo GRASSI - Consigliere -
Dott. Vittorio VANGELISTA - Consigliere -
Dott. Mario GENTILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE MA OS, nata a [...] il [...];
RA MI, nato a [...] il [...];
avverso la Sentenza della Corte di Appello di Salerno, emessa il 26/03/03;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per Inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Rocco Pecoraro, difensore di fiducia dei ricorrenti, NE MA OS e RA MI.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza emessa il 26/03/03, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in data 13/12/01, appellata da NE MA OS e RA MI - imputati, tra l'altro, dei reati di cui agli artt. 20 lett. c); L. 47/85 [capo a) della rubrica]; 1 sexies L. 431/85 [capo b)]; e condannati alla pena di mesi due di arresto e lire 30.000.000 di ammenda. Pena sospesa per entrambi, rimessione in pristino dello stato dei luoghi - revocava l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
confermava nel resto. Avverso la citata sentenza, NE MA OS e RA MI proponevano ricorso per Cassazione, deducendo:
1. che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello era avvenuta illegittimamente nelle forme di cui all'art.161 cpp, poiché le precedenti notifiche ai sensi dell'art. 157 cpp non erano state ritualmente eseguite;
2. che la deliberazione della sentenza di 2° grado era stata assunta da giudici diversi da quelli che avevano composto il collegio nella precedente fase degli atti preliminari al dibattimento, con conseguente violazione degli artt. 525 e 598 cpp;
3. che, in ordine alle opere in questione (semplice sbancamento per motivi di igiene), non occorreva alcuna concessione edilizia e autorizzazione ambientale;
4. che, comunque, era stata rilasciata concessione in sanatoria, ex art. 13 L. 47/85, con conseguente estinzione dei reati in esame;
5. che i predetti reati erano, peraltro, estinti poiché era maturato il relativo termine di prescrizione;
6. che l'affermazione della penale responsabilità di NE MA OS non era stata congruamente motivata, non essendo stata provata la partecipazione attiva della donna alla consumazione dei fatti de quibus;
7. che la mancata concessione del beneficio della non menzione nei confronti della NE non era idoneamente motivata.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 01/10/03, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
In via preliminare va respinta l'eccezione di nullità assoluta dell'avviso al difensore per l'odierna udienza dell'01/10/03 sollevata oralmente dalla difesa nella fase preliminare alla discussione. Al riguardo si osserva che l'avviso per l'udienza dell'01/10/03 è stato ritualmente notificato il 30/07/03 ai sensi dell'art. 240 bis disp. att. e coord. c.p.p., come da ordinanza del Presidente della Sezione Feriale della Cassazione, emessa il 30/07/03. Nella fattispecie in esame ricorrevano le condizioni di urgenza di cui nel citato art. 240 bis, comma 4, disp. att. e coord. c.p.p., poiché la prescrizione relativa ai reati in esame è indicata come maturanda entro il 07/10/03, ossia nel termine di gg. 45 dalla scadenza della sospensione feriale (15/09/03), come previsto dalla predetta normativa. Peraltro la partecipazione all'udienza odierna da parte del difensore ha sanato anche l'eventuale nullità relativa alla notifica dell'avviso dell'udienza, ex art. 184 cpp. Il difensore, tutt'al più, aveva diritto semplicemente ad un termine per la difesa;
termine che non è stato richiesto.
Vanno, infine, disattese le ulteriori eccezioni processuali relative alla regolarità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e alla regolarità della composizione del Collegio della Corte di Appello che ha deliberato la sentenza impugnata (motivi n. 1 e 2 del ricorso). In primo luogo si rileva che trattasi di questioni e censure inammissibili, ex art. 581 cpp, perché dedotte in modo vago e generico senza indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a base delle relative richieste.
Va aggiunto, comunque, che trattasi di eccezioni relative a nullità a regime intermedio, che andavano dedotte necessariamente prima della decisione del giudizio di 2° grado. Orbene dall'esame degli atti non risulta che dette eccezioni siano state sollevate nel corso del giudizio di 2° grado.
Passando all'esame del merito del ricorso lo stesso è fondato limitatamente alla posizione di NE MA OS. La citata ricorrente è stata riconosciuta colpevole dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica [(artt. 20 lett. B) L. 47/85 e 1 sexies L.431/85] in ordine alle opere in esame, senza che siano state indicate dai giudici di merito, in modo preciso e completo, le ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'affermazione di responsabilità delle stesse. La circostanza che la NE fosse proprietaria del terreno ove sono stati eseguiti i lavori abusivi non è di per sè solo sufficiente per una declaratoria di responsabilità penale in relazione alle contravvenzioni contestate, in mancanza di precisi elementi probatori comprovanti: la partecipazione attiva della donna alla realizzazione delle opere, o, quantomeno, la sua piena consapevolezza in riferimento all'esecuzione delle medesime da parte del coimputato RA MI, nonché il suo consenso (esplicito o tacito) in relazione all'attività edilizia realizzata da RA.
Va annullata, pertanto, la sentenza impugnata per quanto attiene a NE MA OS con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
Passando all'esame della posizione di RA MI, il ricorso è infondato. La sentenza della Corte territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile - mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti ai fini della decisione;
il tutto in relazione a RA MI. In particolare risulta certo - come congruamente motivato dai giudici di merito - che il RA ha realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesistico, uno scavo nel terreno con sbancamento avente le dimensioni di mt. 120 * 4 con altezza media di mt. 2; il tutto finalizzato ad attività edificatoria e senza essere munito ne' della concessione edilizia ne' dell'autorizzazione ambientale.
Trattasi di lavori che, per la loro natura e dimensione, costituivano una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale de quo;
nonché erano idonei ad incidere negativamente sull'assetto dei luoghi sottoposti a protezione, per cui era necessario il rilascio dei prescritti titoli abilitativi.
La condotta di RA MI integra, pertanto, i reati di cui agli artt. 20 lett. c) L. 47/85 e 1 sexies L. 431 /85 [come contestati ai capi a) e b) della rubrica].
L'assunto difensivo - secondo cui i reati in esame sono estinti per concessione in sanatoria ex art. 13 L. 47/85 come da provvedimento del Comune di Salerno del 28/03/01 n. 198/01 -è infondato. Le opere in questione non potevano essere sanate perché in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore sia al momento della realizzazione dei lavori, sia al momento della presentazione della domanda. In particolare, la zona in questione è sottoposta a vincolo paesistico, in ordine al quale la competente soprintendenza non ha mai concesso la prescritta autorizzazione.
Parimenti è infondato l'ulteriore assunto difensivo secondo cui i reati de quibus sono estinti per prescrizione. Trattasi di contravvenzioni punite con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, in ordine a fatti accertati come commessi sino al 28/05/98, per cui il termine massimo di prescrizione (anni quattro e mesi sei, ex art. 157 - 160 cp) - tenuto conto anche del periodo di sospensione del decorso della prescrizione dovuto alla richiesta di rinvio avanzata dal difensore per acquisire l'esito dell'istanza di concessione in sanatoria (ud. del 07/04/2000) - non è tuttora maturato.
Per quanto attiene, infine, alla richiesta di conversione della pena inflitta con quella pecuniaria della specie corrispondente, ex art.5 L. 134/2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14/06/03 ed entrata in vigore il 29/06/03), la stessa è tardiva perché dedotta con memoria difensiva nella udienza dell'01/10/03. Trattasi invero di motivi nuovi attinenti a questione non dedotta nella originaria impugnazione. Detta richiesta, pertanto, andava avanzata, a pena di decadenza, entro il termine di gg. 15 prima dell'udienza (ossia il 16/09/03) ai sensi degli artt. 611 - 585 - 591 - 173 cpp, al fine di garantire la pienezza e la effettività del contraddittorio [Giurisprudenza consolidata Cass. Sez. V Sent. n. 2628 del 19/03/93 (ud 01/12/92) rv 194321; Cass. Sez. I Sent. N. 853 del 27/01/96 (ud 27/11/95) rv 203500].
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da RA MI con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte,
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NE MA OS e rinvia alla Corte di Appello di Napoli.
Rigetta il ricorso proposto dal RA che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 NOVEMBRE 2003.