Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2002, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
E A 6 N I 8 5 O 9 R / I 1 / Z N A 67183 4 A / T 6 R U B 2 T 0 1 1 04/ 02 . B S I I L R . L G REP CA R P . A E T D . R B L E A A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D T A D I I 1 S R E 3 N 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E T E S . T N I E N A S A E SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.21083/99 OllaDott. Giovanni Dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere Cron. 2797 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Ud. 23/10/01 Dott. Francesco TIRELLI CORTE SUP DI CASSAZRA ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SEN TEN ZA 67123 N. sul ricorso proposto da: - Associazione Chiesa di Scientology di Ravenna, elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Farnese 7, presso l'avv. Claudio Berliri, che la rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con gli avv. Giovanni Leale e Fabrizio d'Agostini;
- ricorrente -
contro dello Stato, Amministrazione delle Finanze domiciliata in Roma, via dei Portoghesi elettivamente 12, 1'Avvocatura. Generale dello Stato, che la presso rappresenta e difende per legge;
4 controricorrente 7 0 2 avverso la sentenza n.58/11/98, depositata il 30/9/1998 dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna. OGGETTO: Iva. Operazioni imponibili. Associazioni religiose. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Uditi gli avv. Berliri, Leale e D'Agostini, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso anch'egli per l'accoglimento del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con avviso di accertamento n. 819200/95, l'Ufficio Iva di Ravenna contestava alla locale associazione Chiesa di Scientology di non aver tenuto i dovuti registri e di non aver annotato i corrispettivi conseguiti nel 1991, omettendo altresì di presentare la dichiarazione annuale e di pagare la conseguente imposta di £.
1.707.000. La Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna annullava l'avviso di rettifica, ma la relativa sentenza veniva totalmente riformata in appello. 2 L'associazione Chiesa di Scientology ricorreva allora per cassazione, deducendo con cinque motivi la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché il difetto di motivazione su tutti i punti decisivi della controversia. Esponeva, infatti, la ricorrente che l'art. 4 del 633/1972 non escludeva, ma anzi presupponevaDPR n. la possibilità dello svolgimento di attività economiche da parte delle associazioni religiose, che anche in tal caso non sarebbero affatto rientrate nel campo di applicazione dell'Iva qualora si fossero limitate, come nel caso in esame, ad erogare beni e servizi a favore dei soli soci. La Commissione Tributaria Regionale si era però accontentata di osservare che si era in presenza di un'attività economica, giungendo in prosieguo a il carattere di associazione negarle anche religiosa per effetto di una fuorviante interpretazione dello statuto, valutato alla luce di personali opinioni che non avevano tenuto alcun conto della copiosa documentazione prodotta allo scopo di comprovare la comune considerazione ed i già ottenuti sia in Italia chericonoscimenti all'estero. 3 Sempre la Commissione Tributaria Regionale, poi, aveva del tutto ignorato l'eccezione di nullità dell'accertamento perché fondato sulle risultanze istruttorie di un processo penale inerente a fatti avvenuti in un diverso contesto spazio-temporale ed, oltretutto, conclusosi con l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano eletta a dell'accertamento che risultava,giustificazione perciò, illegittimo per violazione del diritto di difesa e mancanza di una motivazione adeguata. Su tali problematiche, i giudici di secondo grado erano minimamente pronunciati, incorrendo non si così non soltanto nella violazione dell'art. 112 срс, ma anche in quella dell'art. 115 срс, in quanto avevano finito col fondare il loro convincimento su fatti estranei al processo, che avevano per di più deciso addossando alla parte privata un onere probatorio che sarebbe, semmai, gravato sull'Ufficio. Tenuto conto di quanto sopra e ribadita, nel merito, l'infondatezza della pretesa da quest'ultimo avanzata, concludeva pertanto per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni correlata statuizione. L'intimata resisteva con controricorso e la 4 controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 23/10/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di passare all'esame del ricorso, giova preliminarmente rammentare che in base all'art. 1 del DPR n. 633/1972, l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate, fra l'altro, nell'esercizio d'imprese, che in base al successivo art. 4/1, nella formulazione all'epoca vigente, consisteva a sua volta nello svolgimento, per professione abituale ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali od agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 cc. Fatta questa premessa di ordine generale, l'art. proseguiva (e prosegue tuttora) precisando che dovevano considerarsi come avvenute nell'esercizio d'imprese tutte le cessioni e le prestazioni eseguite, anche nei confronti dei propri soci о partecipanti, dalle società di qualunque tipo (escluse quelle semplici), nonché dagli altri enti pubblici o privati che avevano come scopo esclusivo attività о prevalente lo svolgimento di conmmerciali od agricole. Per tutti i restanti enti, dovevano invece 5 considerarsi come effettuate nell'esercizio d'imprese soltanto le cessioni ○ le prestazioni svolte nell'ambito di attività agricole commerciali, tra le quali rientravano, per presunzione assoluta di legge, quelle aventi od oggetto, fra l'altro, la alienazione di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri associati dalle associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive. Tali ultime organizzazioni, poi, fruivano (e fruiscono ancora) di un ulteriore privilegio, in quanto sia pure con la precisazione di cui sopra, consideravano fatte nell'esercizio di non si commerciali le cessioni di beni e le attività prestazioni di servizi da esse erogate in favore dei loro associati ed in conformità alle proprie finalità istituzionali (art. 4/4). Integrando simile trattamento un'eccezione alla regola generale (le cui deroghe debbono essere interpretate sempre restrittivamente: V., in tal senso, Corte giustizia CEE, sent. 15/6/1989 in causa n. 348/87), ne conseguiva che una volta dimostrata dall'Ufficio l'esecuzione di cessioni о prestazioni riconducibili ad una delle attività di 6 cui agli artt. 2135 ○ 2195 CC, sarebbe toccato all'associazione che avesse voluto contestarne l'imponibilità, l'onere di fornire la prova che si era, in realtà, trattato di operazioni eccettuate ai sensi dell'art. 4/4 sopra citato. Per ottenere, in altre parole, l'annullamento dell'avviso di rettifica, l'associazione avrebbe dovuto ad esempio dimostrare di avere carattere religioso e di essersi limitata ad intrattenere rapporti soltanto con soci pienamente titolari dei correlativi diritti ed obblighi, fornendo loro delle prestazioni conformi alle finalità istituzionali e, cioè, in un rapporto di strumentalità talmente immediata e diretta con gli obiettivi che la connotavano come religiosa (Corte cost. 1992/00467), da dover essere correttamente escluso in ogni caso di attività che per la loro intrinseca natura e portata, esorbitavano dal puro e semplice proselitismo dalla pratica confessionale о dal mero procacciamento dei mezzi economici a tal fine strettamente occorrenti (C. Cass. 1990/02573, 1995/01633 e 1995/02705). Ciò posto e premesso, altresì, che ai fini della qualificazione come religiosa di un'associazione che non abbia stipulato un'intesa con lo Stato non 7 sono affatto decisive le clausole dell'atto costitutivo, le quali rappresentano, al pari di eventuali riconoscimenti pubblici e della comune considerazione (Corte cost. 1993/00195), soltanto uno degli elementi da valutare anche alla luce dell'attività in concreto esercitata dall'ente, devesi rilevare che nella fattispecie in esame, la Commissione Tributaria Regionale ha dato innanzitutto atto che dalla lettura dello statuto non traspariva "alcun esercizio di attività economica" che tuttavia, secondo quanto accertato dalla G.d.F., rappresentava ugualmente l'obiettivo esclusivo della ricorrente, la quale svolgeva proprio un'attività commerciale "non dichiarata, disattendendo la legislazione tributaria e civilistica vigente". Ci si trovava, dunque, in presenza di una vera e propria azienda, atteso che l'associazione in questione non aveva nulla di religioso, perché lungi dall'essere caratterizzata da una comunanza di fede, si presentava come un'organizzazione priva di culto e di fede in un Essere superiore, nonché del tutto indifferente al credo dei suoi aderenti, che potevano entrare а far parte del sodalizio senza essere costretti a ritrattare le proprie 8 convinzioni. Esguiti i dovuti versamenti, gli adepti erano invero liberi di continuare a professare la propria religione in quanto lo scopo dell'associazione consisteva nella vendita di libri e nello svolgimento di terapie con l'uso di strumenti d'alto costo. Lo statuto dell'ente non mirava, infatti, ad una "formazione sociale religiosa come luogo di svolgimento della personalità dell'uomo", ma offriva unicamente "un'abbondanza di tecnologia per giungere ad una consapevolezza spirituale più elevata", senza nessun tentativo di cambiare le ideee delle persone di persuaderle ad allontanarsi dalla confessione di appartenenza. Il riconoscimento della personalità giuridica non vi era, d'altronde, mai stato, né potevano avere alcun valore le sentenze penali di assoluzione dalle accuse via via subite о gli eventuali attestati conseguiti in altri paesi che non conoscevano il diritto ecclesiastico sviluppatosi in Italia. Quanto alla comune considerazione, bastava infine leggere le sentenze del Tribunale di Torino e delle Corti di Appello di Milano e di Trento, dalle quali 9 emergeva che le aspettative degli associati si risolvevano nella speranza di trovare la soluzione di problemi psicologici od esistenziali, quali avere una casa od una maggore comunicatività con le donne od uno spirito libero da condizionamenti interni ed esterni. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione Regionale ha confermato l'operato Tributaria dell'Ufficio con una decisione che l'associazione Chiesa di Scientology di Ravenna ha criticato deducendo con il primo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per via della loro intima connessione, che nel concludere per l'imponibilità delle operazioni sul presupposto della natura economica dell'attività e del carattere non religioso del sodalizio, i giudici di secondo grado avevano sostanzialmente finito per violare l'art. del DPR n. 633/1972 con una motivazione carente e contraddittoria. La doglianza è fondata in quanto la Commissione Tributaria Regionale si è, come si è detto, limitata ad osservare che l'appellante svolgeva attività economica, sembrando così voler dire che si trattava di un'organizzazione tesa al perseguimento di un profitto anziché al 10 procacciamento dei mezzi economici occorrenti per il raggiugimento di effettive finalità religiose. Tale affermazione risulta, in definitiva, apodittica, in quanto non supportata concretidall'indicazione di sufficienti elementi da parte dei giudici a quo, che oltre a non essersi soffermati neppure sulle obiezioni mosse dall'associazione in ordine alla natura strettamente "interna" delle cessioni e delle prestazioni e, cioè, della destinazione delle medesime ai soli soci, hanno poi affrontato la questione della religiosità о meno dell'ente anzi, volutamente omettendo di considerare ed, ignorando che il medesimo si correlava a quella Church of Scientology che già riguardata come movimento religioso nel suo paese di origine, aveva in seguito ottenuto ulteriori conferme in altri paesi della Comunità europea. La Commissione Tributaria Regionale, inoltre, ha ricordato soltanto alcune sentenze, trascurando di verificare se accanto a quest'ultime non ve ne fossero state altre, eventualmente di legittimità (C.Cass., Sez. VI, 8/10/1997, Bandera) che contenendo adeguati spunti se non la sostanziale affermazione del carattere confessionale del 11 movimento di Scientology, potevano essere apprezzate come un pubblico attestato della natura religiosa delle dottrine hubbardiane e delle associazioni ad esse ispirate. Anche sulla pubblica considerazione, poi, i giudici a quo si sono in realtà limitati alla generica menzione degli obiettivi perseguiti da un non meglio precisato numero di aderenti ad altre associazioni di Scientology, sorvolando del tutto sull'opinione eventualmente formatasi in seno alla società e sui giudizi espressi dai cultori e dagli osservatori della materia. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale risulta perciò adottata in mancanza di un'adeguata verifica della sussistenza о meno dei presupposti stabiliti dall'ordinamento per fruire dell'esclusione di cui all'art. 4 del DPR n. 633/1972. Analogamente, perciò, a quanto già statuito da questa stessa Sezione in altra controversia relativa all'IRPEG ed all'ILOR richieste al gruppo milanese di Scientology (v. sentenza in data 13/10/2000), la decisione impugnata va pertanto cassata, con rinvio degli atti, anche per le spese giudizio, ad altra Sezione delladel presente 12 Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna.
P.Q.M.
La Corte, accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna. Roma, il 23/10/2001 IL14 par iston fielt. IL PRESIDENTE3 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 29 GEN. 2002 IL CANCELLIERE C1 InnocenzoBattista E N 6 8 O I 9 5 1 Z / . A 4 N R / 6 T 2 A S B I I . .R G . R L E P . L A R D A T . L U A N E D B A D I T I E A R S 1 I T N T 3 E N R 1 S E E . I S T A E N A M 13