CASS
Sentenza 8 agosto 2023
Sentenza 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2023, n. 34588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34588 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettetee~e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 34588 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 20/04/2023 Letta la requisitoria del dott. Pasquale Serrao d'Aquino, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato, per il tramite del difensore, da LF TE, detenuto presso la Casa di reclusione di Parma in esecuzione di provvedimento di cumulo della Procura Generale di Catanzaro per l'espiazione di anni trenta di reclusione, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41 -bis ord. pen. con decreto emesso dal Ministro della Giustizia. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, premesso che l'accertamento al medesimo demandato - come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - concerne la capacità dell'interessato di mantenere contatti con un'organizzazione criminale esterna e non già l'attuale sussistenza di siffatti legami, tale regime nel caso di TE è giustificato : a) dalla sua qualità di elemento apicale insieme al fratello GI dell'omonima cosca, già inserita nella cosca Molè e attualmente affiliata alla famiglia di 'ndrangheta dei Perri, come individuata da sentenze divenute definitive di recente;
b) dalla sua qualità di promotore dell'omonima cosca dedita al narcotraffico internazionale, che per anni ha gestito i traffici illeciti del porto di Gioia Tauro, diventando il principale riferimento per l'importazione della cocaina attraverso il Mediterraneo, nell'ambito della potente organizzazione di 'ndrangheta (emergendo dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria definitiva il 15/10/2019 l'organizzazione sistematica da parte di TE, ex dipendente della società aeroportuale e conoscitore delle dinamiche operative all'interno dello scalo, di un vero e proprio servizio all'interno del porto - che continua a rappresentare uno degli approdi preferiti dai trafficanti internazionali - attraverso la ricezione e lo scarico di ingenti partite di droga e il successivo trasporto fuori dall'area portuale, contando sull'apporto di operatori portuali infedeli o compiacenti, mantenendo rapporti diretti con i narcos sudamericani e finanziando l'illecito traffico); c) dall'assunzione della direzione della cosca a seguito dell'arresto del fratello GI;
d) dall'esistenza attuale sul territorio di gruppi criminali associati, comprensivi di squadre di operatori portuali infedeli, dotati di elevatissime disponibilità finanziarie, proprio allo scopo di reperire, acquistare all'estero, importare e trasportare in Italia, attraverso navi cargo in arrivo al porto di Gioia Tauro e commercializzare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, costituendone riprova l'emissione di 2 (m? un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti, tra gli altri, di IN TE, figlio di GI e nipote di LF, ritenuto facente parte, con ruolo apicale, di un'organizzazione di altissimo livello finalizzata al narcotraffico internazionale, nonché l'emissione di altra ordinanza nei confronti di GI DE (cugino di OL DE, moglie di GI TE) in qualità di organizzatore di associazione sempre finalizzata al narcotraffico internazionale, infine l'emissione di ulteriore ordinanza di custodia cautelare nei confronti di LL AT ed altri per associazione mafiosa, con sequestro di ben sei aziende di Gioia Tauro, a riprova della perdurante operatività della cosca di riferimento. Evidenzia, detto Tribunale, come il suddetto non abbia manifestato alcun segno di resipiscenza, di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità. Al riguardo rileva che: - è stata sottoposta a censura una missiva inviata al detenuto dal fratello GI, anch'egli sottoposto al regime di cui all'art. 41- bis Ord. pen.; - sono stati segnalati dei colloqui con i familiari dall'evidente contenuto criptico (quello in cui, in data 16.11.2022, TE in modo estemporaneo rispetto al discorso che stava tenendo, riferiva al nipote di prendere a frustate il cavallo in campagna;
o anche quello in cui, in data 19.10.22, il detenuto sembra veicolare un messaggio attraverso il racconto di un sogno;
e via dicendo); - TE, inoltre, è risultato destinatario di diversi rapporti disciplinari. Il Tribunale a quo si confronta con le due pronunce prodotte dalla difesa e precisamente con la sentenza di assoluzione di GI TE emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria in data 27/06/2022 per l'omicidio BA e l'annullamento con rinvio della Corte di cassazione della sentenza con la quale LF TE era stato condannato ad anni trenta di reclusione per lo stesso omicidio (pronunce prodotte entrambe dalla difesa), rilevando che al più possono dimostrare l'assenza di una faida tra cosche. Ritiene, quindi, sufficientemente motivato il decreto impugnato in ordine alla sussistenza della probabilità che TE, proprio in forza del carisma criminale, dell'assenza di elementi da cui desumere un allontanamento del suddetto dalla realtà associativa e dell'elevata pericolosità del gruppo criminale di appartenenza, se detenuto in regime ordinario, possa comunicare indebitamente con l'esterno. 2. Avverso tale ordinanza TE, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione dell'art. 41 bis, comma 2 -sexies I. 26 luglio 3 1975, n. 354, per essere stati disattesi i principi di diritto che regolano la proroga del regime detentivo differenziato, nonché motivazione apparente. Secondo la difesa il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto in motivazione dare conto della prevalenza di elementi specifici di pericolosità idonei a neutralizzare gli elementi di segno contrario, quali ad esempio l'assoluzione di GI TE dall'omicidio BA, indicato nel decreto di proroga come delitto su cui veniva incentrata la pericolosità dei TE, o anche l'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione nei confronti della condanna di LF TE per lo stesso omicidio, considerati irragionevolmente come elementi residuali. Il difensore rileva, altresì, che la motivazione è apparente anche con riguardo ai recenti procedimenti relativi a IN TE, nipote di LF, DE GI e EL. AT ed altri;
e che è altrettanto apparente quando si sostiene che LF TE ricoprisse un ruolo apicale col fratello in una consorteria mafiosa, rimandando a procedimenti penali che nulla hanno a che fare con LF TE ovvero al procedimento che ha interessato il nipote. Sottolinea poi che alcun rilievo - e anche sul punto la motivazione è apparente - ai fini della capacità di collegamento con l'esterno ha il riferimento alle censure della missiva inviatagli dal fratello GI o quello del tutto generico alla cripticità di alcuni colloqui in carcere. Evidenzia, infine, come sia espressiva di apparenza motivazionale anche la conclusione cui perviene il Tribunale di sorveglianza sul perdurante ruolo verticistico rivestito all'interno della cosca di riferimento da TE. Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Con successiva nota la difesa, ad integrazione del ricorso proposto, trasmette il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione con cui viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione emessa il 27/06/2022 dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria nei confronti di GI TE e VI GE, coimputati di LF TE per lo stesso fatto omicidiario CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41 -bis, comma 2-bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono «prorogabili 4 nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni» purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno, «tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto». Evidenzia sempre detto articolo che "il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa". L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che nel caso in esame non può senza dubbio parlarsi di motivazione apparente, avendo il Tribunale di sorveglianza compiutamente indicato le ragioni per le quali sussiste il concreto rischio di ripristino di collegamenti con il sodalizio di appartenenza, come evidenziato dalle recenti indagini penali riguardanti il narcotraffico nonché dalle comunicazioni a contenuto criptico con i familiari ritenute altamente sospette dall'ordinanza impugnata. La quale, invero, si sofferma anche sulla tematica dell'assoluzione di GI TE e dell'annullamento della sentenza di condanna per lo stesso omicidio di LF TE, oltre che sulla non regolare condotta carceraria. 5 2. Al rigetto del ricorso proposto da LF TE consegue condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2023.
lettetee~e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 34588 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 20/04/2023 Letta la requisitoria del dott. Pasquale Serrao d'Aquino, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato, per il tramite del difensore, da LF TE, detenuto presso la Casa di reclusione di Parma in esecuzione di provvedimento di cumulo della Procura Generale di Catanzaro per l'espiazione di anni trenta di reclusione, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41 -bis ord. pen. con decreto emesso dal Ministro della Giustizia. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, premesso che l'accertamento al medesimo demandato - come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - concerne la capacità dell'interessato di mantenere contatti con un'organizzazione criminale esterna e non già l'attuale sussistenza di siffatti legami, tale regime nel caso di TE è giustificato : a) dalla sua qualità di elemento apicale insieme al fratello GI dell'omonima cosca, già inserita nella cosca Molè e attualmente affiliata alla famiglia di 'ndrangheta dei Perri, come individuata da sentenze divenute definitive di recente;
b) dalla sua qualità di promotore dell'omonima cosca dedita al narcotraffico internazionale, che per anni ha gestito i traffici illeciti del porto di Gioia Tauro, diventando il principale riferimento per l'importazione della cocaina attraverso il Mediterraneo, nell'ambito della potente organizzazione di 'ndrangheta (emergendo dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria definitiva il 15/10/2019 l'organizzazione sistematica da parte di TE, ex dipendente della società aeroportuale e conoscitore delle dinamiche operative all'interno dello scalo, di un vero e proprio servizio all'interno del porto - che continua a rappresentare uno degli approdi preferiti dai trafficanti internazionali - attraverso la ricezione e lo scarico di ingenti partite di droga e il successivo trasporto fuori dall'area portuale, contando sull'apporto di operatori portuali infedeli o compiacenti, mantenendo rapporti diretti con i narcos sudamericani e finanziando l'illecito traffico); c) dall'assunzione della direzione della cosca a seguito dell'arresto del fratello GI;
d) dall'esistenza attuale sul territorio di gruppi criminali associati, comprensivi di squadre di operatori portuali infedeli, dotati di elevatissime disponibilità finanziarie, proprio allo scopo di reperire, acquistare all'estero, importare e trasportare in Italia, attraverso navi cargo in arrivo al porto di Gioia Tauro e commercializzare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, costituendone riprova l'emissione di 2 (m? un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti, tra gli altri, di IN TE, figlio di GI e nipote di LF, ritenuto facente parte, con ruolo apicale, di un'organizzazione di altissimo livello finalizzata al narcotraffico internazionale, nonché l'emissione di altra ordinanza nei confronti di GI DE (cugino di OL DE, moglie di GI TE) in qualità di organizzatore di associazione sempre finalizzata al narcotraffico internazionale, infine l'emissione di ulteriore ordinanza di custodia cautelare nei confronti di LL AT ed altri per associazione mafiosa, con sequestro di ben sei aziende di Gioia Tauro, a riprova della perdurante operatività della cosca di riferimento. Evidenzia, detto Tribunale, come il suddetto non abbia manifestato alcun segno di resipiscenza, di autentica dissociazione e di acquisizione di valori di legalità. Al riguardo rileva che: - è stata sottoposta a censura una missiva inviata al detenuto dal fratello GI, anch'egli sottoposto al regime di cui all'art. 41- bis Ord. pen.; - sono stati segnalati dei colloqui con i familiari dall'evidente contenuto criptico (quello in cui, in data 16.11.2022, TE in modo estemporaneo rispetto al discorso che stava tenendo, riferiva al nipote di prendere a frustate il cavallo in campagna;
o anche quello in cui, in data 19.10.22, il detenuto sembra veicolare un messaggio attraverso il racconto di un sogno;
e via dicendo); - TE, inoltre, è risultato destinatario di diversi rapporti disciplinari. Il Tribunale a quo si confronta con le due pronunce prodotte dalla difesa e precisamente con la sentenza di assoluzione di GI TE emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria in data 27/06/2022 per l'omicidio BA e l'annullamento con rinvio della Corte di cassazione della sentenza con la quale LF TE era stato condannato ad anni trenta di reclusione per lo stesso omicidio (pronunce prodotte entrambe dalla difesa), rilevando che al più possono dimostrare l'assenza di una faida tra cosche. Ritiene, quindi, sufficientemente motivato il decreto impugnato in ordine alla sussistenza della probabilità che TE, proprio in forza del carisma criminale, dell'assenza di elementi da cui desumere un allontanamento del suddetto dalla realtà associativa e dell'elevata pericolosità del gruppo criminale di appartenenza, se detenuto in regime ordinario, possa comunicare indebitamente con l'esterno. 2. Avverso tale ordinanza TE, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione, deducendo violazione dell'art. 41 bis, comma 2 -sexies I. 26 luglio 3 1975, n. 354, per essere stati disattesi i principi di diritto che regolano la proroga del regime detentivo differenziato, nonché motivazione apparente. Secondo la difesa il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto in motivazione dare conto della prevalenza di elementi specifici di pericolosità idonei a neutralizzare gli elementi di segno contrario, quali ad esempio l'assoluzione di GI TE dall'omicidio BA, indicato nel decreto di proroga come delitto su cui veniva incentrata la pericolosità dei TE, o anche l'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione nei confronti della condanna di LF TE per lo stesso omicidio, considerati irragionevolmente come elementi residuali. Il difensore rileva, altresì, che la motivazione è apparente anche con riguardo ai recenti procedimenti relativi a IN TE, nipote di LF, DE GI e EL. AT ed altri;
e che è altrettanto apparente quando si sostiene che LF TE ricoprisse un ruolo apicale col fratello in una consorteria mafiosa, rimandando a procedimenti penali che nulla hanno a che fare con LF TE ovvero al procedimento che ha interessato il nipote. Sottolinea poi che alcun rilievo - e anche sul punto la motivazione è apparente - ai fini della capacità di collegamento con l'esterno ha il riferimento alle censure della missiva inviatagli dal fratello GI o quello del tutto generico alla cripticità di alcuni colloqui in carcere. Evidenzia, infine, come sia espressiva di apparenza motivazionale anche la conclusione cui perviene il Tribunale di sorveglianza sul perdurante ruolo verticistico rivestito all'interno della cosca di riferimento da TE. Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Con successiva nota la difesa, ad integrazione del ricorso proposto, trasmette il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione con cui viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di assoluzione emessa il 27/06/2022 dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria nei confronti di GI TE e VI GE, coimputati di LF TE per lo stesso fatto omicidiario CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41 -bis, comma 2-bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono «prorogabili 4 nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni» purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno, «tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto». Evidenzia sempre detto articolo che "il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa". L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che nel caso in esame non può senza dubbio parlarsi di motivazione apparente, avendo il Tribunale di sorveglianza compiutamente indicato le ragioni per le quali sussiste il concreto rischio di ripristino di collegamenti con il sodalizio di appartenenza, come evidenziato dalle recenti indagini penali riguardanti il narcotraffico nonché dalle comunicazioni a contenuto criptico con i familiari ritenute altamente sospette dall'ordinanza impugnata. La quale, invero, si sofferma anche sulla tematica dell'assoluzione di GI TE e dell'annullamento della sentenza di condanna per lo stesso omicidio di LF TE, oltre che sulla non regolare condotta carceraria. 5 2. Al rigetto del ricorso proposto da LF TE consegue condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2023.