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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19901 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI US, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/01/2019 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere US SGADARI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Preliminarmente deve darsi atto che il Collegio, con ordinanza emessa in data odierna, ha rigettato l’istanza di rinvio avanzata dal difensore del ricorrente, per le ragioni trascritte nel verbale di udienza, al cui contenuto si rinvia. 2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, emessa il 21 Maggio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata ad un istituto di credito e detenzione illegale di una pistola nella propria abitazione. 2. Ricorre per cassazione SE NA, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 19901 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI US Data Udienza: 16/04/2026 2 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa dallo stesso giudice che aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. nei confronti del coimputato AR TT, valutando la sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite e che, pertanto, versava in una situazione di incompatibilità prevista dall’art. 34 cod. proc. pen., vista la decisività della aggravante rispetto alla posizione del ricorrente;
2) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato inutilizzabili i risultati delle intercettazioni di cui al RIT 308/11 per non essere state compiute le operazioni presso gli uffici della Procura della Repubblica senza adeguata giustificazione. Si trattava delle conversazioni dell’imputato con i familiari avvenute nella sala colloqui della Casa Circondariale di Foggia;
3) con il terzo motivo, si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato di detenzione illegale di pistola di cui al capo B). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte non consentiti ed, in parte, generici. 1. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato che, dopo aver deciso in primo grado in ordine alle istanze in materia cautelare formulate dall'imputato ed averne disposto il rinvio a giudizio, previo rigetto di richiesta di giudizio abbreviato, aveva poi concorso a comporre il collegio di appello nel medesimo procedimento). (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 - 01) Peraltro, il ricorrente veicola l’eccezione senza la produzione della sentenza resa nei confronti del coimputato, sicché il ricorso, sotto questo profilo, non soddisfa neanche i requisiti della autosufficienza. 2. Il secondo motivo è generico. In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, [...], Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, 3 l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, il ricorrente non si è cimentato con la cosiddetta prova di resistenza, nonostante la presenza di prove a suo carico del tutto distinte dalle intercettazioni in ipotesi inutilizzabili, costituite dall’esame dei tabulati delle utenze telefoniche e, soprattutto, dalla dichiarazione testimoniale di un soggetto che aveva visto i rapinatori salire sul furgone condotto dal ricorrente. 3. L’inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la maturazione del termine di prescrizione del reato di detenzione di una pistola di cui al capo B (art. 2 L. 895/1967) commesso il 15 luglio 2011, intervenuta successivamente rispetto alla sentenza impugnata, emessa il 24 gennaio 2019 (il reato risulta commesso il 15 luglio 2011 e prevede una pena di anni otto di reclusione, sicché il termine di prescrizione, considerata l’interruzione, è pari ad anni dieci). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’aver determinato la causa della inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 16/04/2026 Il consigliere relatore Il Presidente SE AD LO AP
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Preliminarmente deve darsi atto che il Collegio, con ordinanza emessa in data odierna, ha rigettato l’istanza di rinvio avanzata dal difensore del ricorrente, per le ragioni trascritte nel verbale di udienza, al cui contenuto si rinvia. 2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, emessa il 21 Maggio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata ad un istituto di credito e detenzione illegale di una pistola nella propria abitazione. 2. Ricorre per cassazione SE NA, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 19901 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: SGADARI US Data Udienza: 16/04/2026 2 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa dallo stesso giudice che aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. nei confronti del coimputato AR TT, valutando la sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite e che, pertanto, versava in una situazione di incompatibilità prevista dall’art. 34 cod. proc. pen., vista la decisività della aggravante rispetto alla posizione del ricorrente;
2) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato inutilizzabili i risultati delle intercettazioni di cui al RIT 308/11 per non essere state compiute le operazioni presso gli uffici della Procura della Repubblica senza adeguata giustificazione. Si trattava delle conversazioni dell’imputato con i familiari avvenute nella sala colloqui della Casa Circondariale di Foggia;
3) con il terzo motivo, si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato di detenzione illegale di pistola di cui al capo B). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte non consentiti ed, in parte, generici. 1. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato che, dopo aver deciso in primo grado in ordine alle istanze in materia cautelare formulate dall'imputato ed averne disposto il rinvio a giudizio, previo rigetto di richiesta di giudizio abbreviato, aveva poi concorso a comporre il collegio di appello nel medesimo procedimento). (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 - 01) Peraltro, il ricorrente veicola l’eccezione senza la produzione della sentenza resa nei confronti del coimputato, sicché il ricorso, sotto questo profilo, non soddisfa neanche i requisiti della autosufficienza. 2. Il secondo motivo è generico. In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, [...], Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, 3 l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, il ricorrente non si è cimentato con la cosiddetta prova di resistenza, nonostante la presenza di prove a suo carico del tutto distinte dalle intercettazioni in ipotesi inutilizzabili, costituite dall’esame dei tabulati delle utenze telefoniche e, soprattutto, dalla dichiarazione testimoniale di un soggetto che aveva visto i rapinatori salire sul furgone condotto dal ricorrente. 3. L’inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la maturazione del termine di prescrizione del reato di detenzione di una pistola di cui al capo B (art. 2 L. 895/1967) commesso il 15 luglio 2011, intervenuta successivamente rispetto alla sentenza impugnata, emessa il 24 gennaio 2019 (il reato risulta commesso il 15 luglio 2011 e prevede una pena di anni otto di reclusione, sicché il termine di prescrizione, considerata l’interruzione, è pari ad anni dieci). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’aver determinato la causa della inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 16/04/2026 Il consigliere relatore Il Presidente SE AD LO AP