Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
In tema di revisione, l'ammissibilità della richiesta è oggetto d'esame per ragioni di economia processuale, nella fase preparatoria e rescindente, che è diretta a verificare che tale mezzo straordinario di impugnazione sia proposto nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non sia manifestamente infondato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2009, n. 15534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15534 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 24/03/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 671
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17173/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GE NN nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, sezione prima penale, in data 11 marzo 2008, che dichiarava inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna della Corte di Appello di Palermo in data 28 marzo 2006, irrevocabile. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baglione Tindari che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
GE NN GA ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, sezione prima penale, in data 11 marzo 2008, che dichiarava inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna della Corte di Appello di Palermo in data 28 marzo 2006, irrevocabile, che lo aveva condannato alla pena di anni 8 e mesi 7 di reclusione ex art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 confermando la sentenza del 16 dicembre 2004 del tribunale di Marsala. Il ricorso prospetta contrasto di giudicati in punto di condanna D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, ed in relazione ad un'altra sentenza del Tribunale di Marsala del 28 aprile 2007 con la quale sono stati assolti i coimputati nel medesimo fatto, AT GI ed AT TO (fatti del 21 novembre 1999: acquisto di 200 grammi di cocaina).
In realtà, secondo la Corte di appello di Caltanissetta, le imputazioni sono diverse in quanto, mentre AN risulta condannato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, i due AT sono stati assolti dalla diversa imputazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 loro contestata al capo 38, e comunque detta assoluzione era conseguente - non tanto alla inattendibilità del dichiarante - quanto alla mancanza di riscontri - per loro - alle accuse del collaboratore di giustizia Concetto Mariano e che, in ogni caso, non erano state per loro valorizzate le risultanze delle intercettazioni telefoniche.
Il Procuratore generale ha ritenuto inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, in quanto, a prescindere da tutte le altre questioni poste dal condannato e respinte dai giudici della revisione, nella specie, assumerebbe peculiare rilievo, ai fini della ammissibilità dell'istanza di revisione ex art. 630 c.p.p., lett. a), il fatto che la sentenza (la quale stabilisce fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di cui si chiede la revisione) sia "irrevocabile".
Sul punto il Procuratore generale rileva:
a) che, con riferimento alla detta irrevocabilità, nella impugnata ordinanza si legge: "... la pronuncia del 23.4.2007 non risulta neppure irrevocabile";
b) che a niente rileva quanto affermato in sede di ricorso per cassazione e cioè che " in data 28.4.2007 il tribunale di Marsala pronunciava la sentenza n. 205/2007, oramai divenuta irrevocabile sul punto", in quanto l'art. 633 c.p.p. dispone che "alla richiesta di revisione devono essere unite le copie delle sentenze di condanna ivi indicate", ovviamente con le relative obbligatorie annotazioni, quale appunto, fra le altre, la data del passaggio in giudicato;
c) che, pur essendo ragionevole ritenere che la sentenza sia divenuta definitiva in pendenza del presente gravame, ciò non è sufficiente per rendere ammissibile il ricorso.
Le conclusioni del Procuratore generale meritano integrale accoglimento - a prescindere dalla valutazione delle altre ragioni sviluppate ed argomentate dalla Corte di appello di Messina - in quanto il ricorrente non ha rispettato la regola formale - sancita a pena di inammissibilità - la quale impone, giusta espressa indicazione dell'art. 633 c.p.p., che per fondare un contrasto di giudicati, le pronunce giurisdizionali che lo fondano, non solo debbano essere dotate della necessaria irrevocabilità, ma anche che della stessa definitività sia offerta prova al giudice della revisione.
È invero pacifico - per risalente giurisprudenza - che in tema di revisione, in punto di irrevocabilità e pertinenza della sentenza inconciliabile, poiché i requisiti di forma e di sostanza nonché la rilevanza dei nuovi elementi devono essere esaminati - per evidenti ragioni di economia processuale - già nella fase preparatoria e rescindente (fase diretta a verificare che tale mezzo straordinario di impugnazione sia proposto nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non sia manifestamente infondato), in detta fase quindi può e deve essere valutata - come esattamente fatto dalla corte distrettuale - la ammissibilità della istanza, sia con riferimento al controllo della intervenuta irrevocabilità delle pronunzie giudiziarie che si assumono in contrasto con la decisione alla cui revisione si mira, sia in ordine al carattere di effettiva novità delle prove delle quali si chiede l'assunzione (Cass. pen. sez. 5^, 7263/1998 R.V. 212925 Caruso). L'assenza di tale necessario adempimento probatorio rende non ammissibile il chiesto giudizio di revisione ed impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dell' interessato al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009