Sentenza 22 dicembre 2010
Massime • 1
Il delitto di turbata liberta dell'industria o del commercio, ove la condotta fraudolenta si protragga nel tempo, ha natura di reato eventualmente permanente, identificandosi il momento di cessazione dell'antigiuridicità con l'ultimo atto illecito. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale la Corte ha precisato che, in assenza di indicazioni circa l'epoca di ultimazione della condotta illecita, è legittimo computare il termine di decorrenza della prescrizione dalla data della querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2010, n. 6251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6251 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 22/12/2010
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 2143
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 42774/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI RM N. IL 30/09/1967;
avverso la sentenza n. 412/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 20/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto;
Uditi i difensori avv.ti Nigro Vincenzo e Carbone Antonio. OSSERVA
CI LO propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Potenza confermava quella del tribunale della medesima città in data 5 novembre 2008 con cui era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 110, 81 cpv. c.p. e art. 513 c.p. perché, in concorso con altri soci e con l'amministratore unico della società Tecnogas, adoperavano violenza sulle cose e mezzi fraudolenti, consistiti nella materiale sostituzione di serbatoi della società D.E.L. GAS il cui ramo di azienda nel settore della distribuzione di gas propano liquido è stato acquisito dalla società LABORGAS, con analoghi recipienti della società Tecnogas, in pendenza di contratti per la distribuzione del gpl con la società D.E.L. GAS-LABORGAS nel rifornimento di serbatoi di proprietà dell'ENERGAS S.p.A. (ex LABORGAS) utilizzando la loro strumentazione e sostituendo in alcuni casi i serbatoi, nonché nel rifornimento dei serbatoi attraverso la manomissione dei lucchetti di sicurezza e nel mettere in atto un comportamento ingannevole nei confronti dei clienti delle società D.E.L. GAS-LABORGAS ed ENERGAS S.p.A. facendo loro credere di operare per conto della società D.E.L. GAS con la quale società invece aveva interrotto il rapporto di lavoro, nonché attuando la rottura dei sigilli dei serbatoi, al fine di impedire o, comunque turbare il regolare esercizio dell'attività commerciale di distribuzione del gpl nel territorio della Val d'Agri da parte delle società ENERGAS S.p.A. e LABORGAS S.p.A.. Deduce in questa sede il ricorrente:
1) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale assumendosi in proposito che l'impedimento o la turbativa agisce "a monte" sulla possibilità di produrre o scambiare beni o servizi, ancor prima di arrivare alla platea dei potenziali acquirenti e che entrambe le sentenze di merito omettono entrambe di esaminare la questione omettendo anche di valutare se le turbative siano state tali da porre in pericolo la possibilità dell'azienda di scambiare beni;
2) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Si fa rilevare che la corte di appello ha erroneamente sospeso i termini di prescrizione per l'udienza del 17 settembre 2008 senza tenere conto che il rinvio era stato determinato per un caso di omonimia del testo citato, diverso da quello citato dalla difesa;
3) mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che l'imputato, sottopostosi ad interrogatorio nel corso del giudizio abbreviato, avrebbe rinunciato ad avvalersi degli strumenti difensivi previsti dal codice e travisamento della prova sulle dichiarazioni del teste TA il quale invece avrebbe confermato le dichiarazioni del CI il quale aveva affermato di non essersi occupato dei rifornimenti e di avere avuto rapporti commerciali solo negli anni 1993 1994;
4) mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Si rileva che l'uso di mezzo fraudolento volto ad assicurare un utile economico non può integrare gli estremi del reato contestato. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In ordine al primo motivo si rileva che indubbiamente la fattispecie contestata è contraddistinta dal fine specifico di turbare o impedire un'industria o un commercio e cioè di attentare alla libertà di iniziativa economica (Sez. 2^, n. 20647 del 11/05/2010 Ud. Rv. 247272).
Nemmeno può contestarsi la necessità di un nesso teleologico fra i mezzi fraudolenti e la turbativa del commercio o dell'industria (Sez. 6^, n. 548 del 05/03/1970 Rv. 114717). I giudici di appello su entrambi punti si soffermano con adeguata e corretta motivazione facendo rilevare come dagli atti emerga la prova del ricorso generalizzato ad un meccanismo oggettivamente fraudolento e violento consistente nel sostituire arbitrariamente gli originali serbatoi della DELgas e nel riempire questi, anche mediante manomissione, con gpl proveniente da altra società, sottacendo in particolare il CI anche la circostanza che egli non operava più per conto della DELgas.
Per quanto concerne l'oggetto della tutela penale esso deve essere considerato il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dei privati e non vi è dubbio, alla luce delle argomentazioni della decisione di appello, che tale meccanismo abbia determinato il turbamento dell'attività commerciale delle società DELgas-LABORGAS essendosi evidenziato il consistente numero di clienti i cui serbatoi erano stati arbitrariamente staccati o sostituiti con altri consentendo in tal modo il ricorso a forniture di altre società.
In ordine al secondo motivo di ricorso si deve rilevare come la contestazione faccia riferimento anche alla querela del 4 marzo 2003 e che nessuna diversa indicazione è rinvenibile circa l'epoca di accertamento dei fatti.
Nemmeno il ricorrente - che pure ne avrebbe avuto l'onere in base al principio di autosufficienza del ricorso - fornisce al riguardo elementi diversi.
Poiché qualora - come nella specie - la condotta fraudolenta si protragga nel tempo si deve riconoscere la natura eventualmente permanente del reato cessando la antigiuridicità con l'ultimo abusivo, in assenza di ulteriori indicazioni circa l'epoca di ultimazione della condotta illecita, è legittimo computare il termine ordinario di prescrizione quantomeno dalla data dell'ultima querela e, cioè, dalla data del 4 marzo 2003 - 4.09.2010 ed a tale periodo debbano essere aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione.
Per questa ragione, anche non voler tenere conto dell'ultimo aumento al quale fa cenno il ricorrente nel motivo, si deve ritenere che il reato si prescriva comunque alla data del 3 gennaio 2011. Di qui l'infondatezza del motivo di ricorso non essendo ad oggi il reato prescritto.
In ordine al terzo motivo i giudici di appello evidentemente fanno riferimento ad attività difensiva ulteriore rispetto all'interrogatorio, al quale comunque può essere sottoposto su sua richiesta dell'imputato nel corso del giudizio abbreviato, anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato condizionato all'acquisizione di prove.
Per il resto e, cioè, con riferimento alle dichiarazioni del teste TA, occorre ricordare che, come più volte affermato da questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova,
che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, ed esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di ed. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 2^, n. 5223 del 24/01/2007 Rv. 236130).
In ordine al quarto ed ultimo motivo si deve infine ritenere che la motivazione sul dolo specifico sia agevolmente ricavabile dal contesto della motivazione nella quale si sottolineano, come detto, le finalità della condotta e, per il CI, la pregressa esperienza lavorativa presso la DELgas ed il nuovo interesse societario per la TECNOGAS.
Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011