Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
I L L O 9 B 8 6 e . l a N n , e 1 p / 0 1 A 8 a R 9 T m 1 S e - I €2275 t 1 G s i 1 E RE s - R € GETTO: Revocazione di sentenza 4 l A discussazione - Errore revocatorio: a 2 D . e limiti. h E L c T EI PO on LIANO i 3 f N i 2 E d S . o E T m LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R A SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N.14673/99. Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Cron. 4752 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere C.C.
5.12.00. ha pronunciato la seguente: S EN T ENZA sul ricorso proposto da: EL RI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II, n. 11, presso l'avv. Ange lo Scarpa, che unitamente all'avv. Italo Alessio 36 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del foro di Trieste lo rappresenta e difende per Richiesta copia studio procura a margine del ricorso;
dal Sig. ILSOLE 24 ORE per diritti L. 3000 ricorrente 16 FEB. 2001 IL CANCELLIERE
contro
MINISTERO DEL TESORO;
CANCELLERIA intimato avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 3219 pubblicata il 27 marzo 1998; CG064049 udita la relazione della causa svolta nella ca 2298 2000 mera di consiglio del 5 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
lette le richieste del P.M., in persona del So stituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha concluso per la dichiarazione di inammissi- bilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 17 marzo 1992 MA SS conveniva in giudizio dinanzi al Pre- tore di Trieste il Ministero del Tesoro proponendo opposizione avverso il decreto del 22 gennaio 1992 con il quale gli era stata inflitta la sanzione pe- cuniaria di £. 693.258.000 per aver costituito al- l'estero disponibilità e attività valutarie per una somma di pari importo. Con sentenza del 25 giugno 1993 - 3 dicembre 1994 il pretore adito accoglieva l'opposizione. Su ricorso dell'Amministrazione la Corte di Cassazione, con sentenza del 7 maggio 1997 27 mar zo 1998, n. 3219, cassava con rinvio la decisione impugnata. La sentenza è stata impugnata per revocazione da MA SS con ricorso notificato il 13 luglio 1999. Non ha presentato difese il Ministero del Teso 2 ! ro. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue con clusioni in data 28 luglio 2000. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia la violazione e la fal- sa applicazione degli artt. 82, 160, 170, 285, 286 325, 328, 330, 391 bis e 394 cod. proc. civ., non- chè degli artt. 5 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578; dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37; degli artt. 1334 e 1335 cod. civ., e dell'art. 22, CO. 5°, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e sostiene che la sentenza impugnata sarebbe vizia- ta da errore di fatto per aver pronunciato nei con- fronti di esso intimato senza rilevare che egli non aveva avuto alcuna notizia del ricorso per cassazio ne che era stato erroneamente notificato nel domici lio eletto per il giudizio di opposizione presso la cancelleria civile della Pretura di Trieste e non presso l'avv. Italo Alessio, nel cui studio in Trie ste, alla Via San Francesco, n. 14, aveva eletto do micilio nella procura rilasciata in calce all'atto di opposizione subito dopo la relazione di notifi- cazione. Afferma il ricorrente che per il ricorso 3 in opposizione aveva rilasciato mandato all'avv. Al do ZZ del foro di Cosenza il quale aveva e- letto domicilio presso la cancelleria del giudice a dito, ma che, immediatamente dopo la notifica del ricorso, aveva rilasciato procura speciale anche al l'avv. Italo Alessio di Trieste, eleggendo domici- lio presso di lui. Dal fascicolo di ufficio risul- tava inoltre che l'avv. Alessio aveva provveduto al l'iscrizione a ruolo della causa e aveva partecipa- to al giudizio di opposizione ricevendosi tutte le comunicazioni delle ordinanze emesse in corso di causa;
infine, nell'intestazione della sentenza del pretore veniva indicato l'avv. Alessio come difenso re e procuratore costituito dell'opponente: da ciò conseguiva che la sentenza di cassazione, che aveva ritenuta regolare la notificazione del ricorso del- 1'Amministrazione presso la cancelleria della Pre- tura di Trieste, doveva ritenersi viziata da errore di fatto, non avendo rilevato che il domicilio elet to dell'opponente era presso lo studio dell'avv. A- lessio. Chiede quindi che questa Corte, revocata la sentenza impugnata, dichiari inammissibile il ricor so del Ministro del Tesoro con il conseguente pas- saggio in giudicato della sentenza impugnata. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, proposto oltre il termine annuale di decadenza dalla pubblicazione della sentenza impugnata, in base alla considerazio ne che la notificazione del ricorso per cassazione dovrebbe ritenersi del tutto regolare in quanto pre sumibilmente l'Amministrazione non avrebbe avuto co noscenza della seconda procura congiunta rilasciata dall'opponente dopo la notificazione del ricorso in troduttivo, tanto più che essa non conteneva alcuna revoca della precedente elezione di domicilio. Il ricorso è inammissibile anche se per ragio- ni diverse da quelle prospettate nelle conclusioni del Pubblico Ministero. Va ricordato, al riguardo, che l'errore di fat to revocatorio deve consistere in una falsa perce- zione della realtà immediatamente rilevabile dagli atti, la quale non deve essere frutto dell'apprezza mento delle risultanze processuali. Tali requisiti non si rinvengono nell'errore denunciato dal ricorrente il quale, a ben vedere, si duole del fatto che la corte di cassazione avreb be errato nel ritenere, immotivatamente, la regola- rità della notificazione del ricorso dell'Ammini- strazione e avrebbe perciò omesso di disporre la rinnovazione della notificazione all'intimato pro- 5 nunciando sul ricorso. E infatti il giudice di legittimità, accerta- ta la mancata attività difensiva dell'Alessandrel- lo, avrebbe dovuto verificare la regolarità della notificazione del ricorso e, riscontrata la diver- genza tra la procura, risultante dal ricorso intro- duttivo del giudizio di merito, e l'indicazione del difensore nell'epigrafe della sentenza impugnata, contenuta nel fascicolo dell'Amministrazione ricor- rente, avrebbe dovuto procedere ad una verifica de- gli atti;
quindi, riscontata la presenza di una du- plice elezione di domicilio nell'originale dell'at- to di opposizione contenuto nel fascicolo d'ufficio inviato dalla Pretura di Trieste, avrebbe dovuto porsi la questione dell'efficacia della seconda ele zione di domicilio agli effetti della regolarità della notificazione del ricorso effettuata presso il primitivo domicilio eletto e, solo all'esito di una valutazione di inefficacia, avrebbe potuto pro- nunciare sul ricorso omettendo l'ordine di rinnova- zione della sua notificazione presso il secondo do- micilio eletto in Trieste. A ben vedere, infatti, il vizio in cui è incor sa la sentenza impugnata non è un l'errore di fatto revocatorio, come ritenuto dal ricorrente, bensì quello di violazione degli artt. 330 e 291 cod. proc. civ., che non può esser posta a fondamento dell'impugnazione per revocazione ma trova il suo rimedio, nei confronti delle sentenze non definiti- ve, nella deroga alla disciplina dell'art. 327 cod. proc. civ. che consente l'impugnazione senza limiti di tempo alla parte che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per essere stata dichiarata erroneamente contumace. In conclusione, perciò, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. La mancata partecipazione al giudizio dell'Am- ministrazione intimata preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
Дов La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. Mys Vikrow 9 8 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6 . le Prima o Civile N I a Z , IL CANCELLIERE n 1 A e 8 R p Depositate T 9 Heria Andre IS 1 a - m G 1 11 16 FEB 2001 te E 1 R - is 4 A s 2 D l OL SANTAMERE . a E L T e h N 3 ific E 2 S . E d T o R m A 7