Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
E 6 N 8 C 71227 L 9 O 1 A I / I Z 4 . / R A N 6 R A 2 - T . T S B R I . U IN NO DEL OPOLE ITALANO0 1 78 3/04 . P G L B . L E I D R A R L . E T B A D A D I T S E A N 1 I E T 3 S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R 1 N I E E . A S T N E A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16523/00 Dott. Favara Ugo Dott. Di Nubila Vincenzo Consigliere Consigliere Cron. 3423 Dott. Falcone Giuseppe Consigliere Rep. Dott. Ferrara Ettore Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere Ud. 08/07/2003 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 71227 DE PAOLI LUIGI & FIGLI SPA, corrente in Bolzano Vicentino (VI), Via Trieste 4/C, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Giuseppe De OL, assistita rappresentata dall'avv.to Claudio e Toniolo del Foro di Vicenza;
е 15360 ricorrente CA
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentata ex lege dalla vix deiPortoghesi, 12 Avvocatura Generale dello Stator Лоша -Contronicnente. intimata avversO la sentenza n. 988/99 pronunciata dalla Corte •1886 1 di Appello di Venezia, Sez. I Civ., depositata 1'8 luglio 1999 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/07/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29 aprile 1995, la società De OL LU & FI SP ad iva il Tribunale di Venezia per ottenere il rimborso delle somme pagate, dalla medesima ricorrente e dalla società incorporata Finacom srl, rispettivamente nel periodo tra il 1989 e il 1992 e nel 1989, a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Riteneva infatti detta tassa i n contrasto con la Direttiva Comunitaria 17 luglio 1969, 69/335/CEE. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2624/95, accoglieva la richiesta avanza ta e condannava 1'Amministrazione al rimborso delle somme pagate, per un totale di lire 58.500.000, oltre agli interessi legali dalla data di notifica della citazi one al saldo. Avverso detta sentenza proponeva appello l'Amministrazione eccependo, tra gli altri motivi, 2 l'intervenuta decadenza ex art. 13 DPR 641/1972. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 988/99 depositata 1'8 luglio 1999, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'Amministrazione a rimborsare la somma complessiva di lire 55.100.000. Contro detta sentenza ricorreva per cassazione la Società De OL LU & FI con sei motivi. Resisteva con controricorso l'intimata Amministrazione.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato la "violazione di legge, erronea contraddittoria e motivazione e violazione del diritto comunitario", atteso che l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 sarebbe in contrasto con la Direttiva Comunitaria 69/335/CEE del 17 luglio 1969 giacché l'importo della tassa annuale verrebbe ad essere di identico ammontare, se non superiore, a quello della tassa iniziale di iscrizione e continuerebbe ad essere cumulato con quello dovuto per l'iscrizione degli altri atti sociali e con i diritti di cancelleria richiesti per il compimento di tali operazioni. Il motivo è fondato. Al riguardo è principio ormai pacifico che in tema di tassa d'iscrizione delle società nel registro delle imprese, la legge n. 448 del 1998 che ha fissato 3 nuove misure di tale tassa e di quella di mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi, riconoscendo alle società contribuenti il diritto al rimborso della differenza per gli anni pregressi è conforme alla Direttiva CE n. 335.69 limitatamente al primo anno (ovvero anno d'iscrizione della società nel registro), in quanto la tassa in questione è prevista a fronte di un servizio reso. Permane, invece, il contrasto con la menzionata direttiva quanto alla tassa forfettariamente stabilita per gli anni successivi o di mantenimento, sicché tale normativa va disapplicata, con diritto del contribuente al rimborso della tassa indebitamente pagata, senza che possa essere opposto in compensazione l'importo dell'analoga tassa stabilito per gli anni successivi al primo (Cass. 28 novembre 2001, n. 15081, Cass. 22 novembre 1996 n. 10344 e 29 agosto 1996 n. 7952, nonché la recente sentenza della C. Giust. CE 10.09.2002 in procedimenti riuniti C. 216/99 e 222/99). La richiesta del Ministero è ¡ pertanto, illegittima, atteso che non c'è alcun nesso fra il costo del servizio e la tassa come dovuta per la sola esistenza in vita della società (cfr. Cass. 22 novembre 1996, n. 10344; Cass. 15081/01 cit.). Né d'altra parte vengono menzionate negli atti processuali altre comprovate 4 iscrizioni di atti sociali. In relazione alla tassa di iscrizione della società, inoltre, non è stato precisato l'anno e pertanto, alla luce del principio dell'autosufficienza del ricorso, la domanda non può trovare ingresso. Con il secondo motivo la società ha lamentato la "violazione di legge, inammissibilità della applicazione dell'art. 11 legge 448/1998, domanda nuova e diversa dall'oggetto del contendere, violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato", atteso che nel corso dell'intero giudizio non sarebbe mai stata proposta da parte dell'Amministrazione finanziaria alcuna autonoma domanda per accertare il diritto a conseguire le somme in questione a titolo di tassa di concessione governativa per attività di deposito di atti diversi dalla iscrizione dell'atto costitutivo. L'accoglimento del primo motivo compor ta necessariamente l'assorbimento del secondo. Con il terzo motivo la società ha denunciato la "applicazione dello ius superveniens con riferimento alla determinazione del tasso di interesse, violazione di legge, eccezione di cosa giudicata, motivazione contraddittoria", atteso che la concreta applicazione dello ius superveniens con riferimento alla nuova 5 determinazione degli interessi al tasso legale del 2.50 per cento, non poteva essere disposta dalla Corte di Appello di Venezia per la formazione del giudicato parziale sul punto, dotato di una sua propria e specifica autonomia. La società ricorrente aveva proposto autonomo motivo di impugnazione in sede di appello, non contestando la misura degli interessi ma la loro decorrenza. La Corte di Appello di Venezia, infatti, ha confermato la statuizione della sentenza impugnata, pronunciata dal Tribunale di Venezia, di corresponsione degli interessi dalla domanda giudiziale al saldo. Il motivo è fondato. Alla luce dell'art. 5 della Legge 29/61, invece, sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa о giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora a decorrere dalla data della domanda di rimborso. Con il quarto motivo la società ha lamentato la determinazione del tasso di interesse e la violazione dei principi comunitari, giacché, per il principio di equivalenza, sulle somme corrisposte a titolo di rimborso della tassa di concessione governativa sulle società dovrebbero essere pagati gli interessi 6 conteggiati allo stesso tasso previsto per analoghi rimborsi in materia tributaria e non potrebbe trovare applicazione la normativa nazionale peggiorativa prevista solo per questo tipo di rimborso. Il motivo, proposto in via subordinata, deve ritenersi assorbito alla luce dell'accoglimento del terzo motivo. Con il quinto motivo la ricorrente ha presentato istanza di rimessione della questione alla Corte di giustizia delle Comunità Europee, in quanto l'art. 11 della L. 448/1998 violerebbe il principio di equivalenza formulato dalla costante giurisprudenza della stessa Corte di giustizia, in quanto il tasso degli interessi ivi previsto per l'indebito comunitario non sarebbe equivalente al tasso degli interessi previsto per le azioni di ripetizione di tributi fondate sul diritto interno. Il motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, deve ritenersi assorbito alla luce dell'accoglimento del terzo motivo. Con il sesto motivo ha lamentato la "violazione di legge, omessa pronuncia su una domanda proposta, art. 5 L. 29/1961", atteso che la Corte di Appello avrebbe illegittimamente ritenuto di non pronunciarsi sulla richiesta condanna del pagamento agli interessi legali con decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti, pur 7 essendo applicabili alla fattispecie le disposizioni di cui all'art. 5 L. 29/1961. Il motivo, articolato a mero scopo cautelare, deve ritenersi assorbito alla luce dell'accoglimento del terzo motivo. Il ricorso pertanto va accolto per quanto di ragione, con la conseguente cassazione della se ntenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, 1'8 luglio 2003. Il Relatore ed estensore Il Presidente A D M Giuseppe Marinucci E R P Faɣara U Шаш S DEPOSITAT 430 GEN. 2004 Кривов Oggi ✓ CANCEL Thou 8