Sentenza 22 aprile 2014
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo delle giacenze di un conto corrente acceso dall'indagato presso una banca, quando si sospetti che siffatta ricchezza costituisca il provento di distrazioni fraudolente commesse in pregiudizio di società fallite, non rilevando, a tal fine, la circostanza che il profitto del reato si sia confuso con altre somme del patrimonio personale dell'indagato, quando il cespite sequestrato mantiene una sua intrinseca pericolosità che non si esaurisce nella confusione patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immuni da vizi i provvedimenti di sequestro preventivo di denaro depositato su un conto corrente bancario sul quale erano confluite anche ulteriori somme provenienti da rimborsi Irpef o Inps in favore dell'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2014, n. 45510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45510 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 22/04/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 562
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO EL - rel. Consigliere - N. 3681/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI TO N. IL 03/01/1957;
avverso l'ordinanza n. 1129/2013 TRIB. LIBERTÀ di SI, del 07/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. SCARDACCIONE E., che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito altresì per il ricorrente l'avv. CENTORRINO A., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, producendo l'avviso della conclusione delle indagini preliminari. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 07/01/2014, il Tribunale del riesame di IN ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di IN TO avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di IN del 20/12/2013 che, in relazione ai reati di cui all'art. 110 c.p., artt. 216 e 223 L.Fall., ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari e ha disposto il sequestro preventivo dei rapporti bancari o postali allo stesso intestati fino alla concorrenza di Euro 400.172,85.
Secondo il giudice del riesame, IN TO ha posto in essere -insieme con alcuni familiari - una fraudolenta strategia imprenditoriale finalizzata al progressivo accumulo (attraverso la distrazione di proventi e la falsificazione dei libri e delle scritture contabili) dei debiti di New Vigile Peloritano s.r.l. - dichiarata fallita il 25/08/2011 - e il successivo trasferimento delle attività e delle strutture ad altra società allo stesso di fatto riconducibile, OL GI s.r.l. le cui quote, nella misura del 99%, sono state fittiziamente intestate alla moglie LÈ NI. Anche prima di tale cessione, l'azienda - per concorde affermazione degli ex dipendenti della fallita - operava senza soluzione di continuità rispetto alla precedente: in particolare, la gestione dei servizi e dei clienti, nonché la parte tecnica (ossia l'intera attività) di OL GI s.r.l. erano stati subito affidati ad una società cooperativa presieduta da IN TO, così consentendo un perdurante controllo della famiglia IN su tale attività di vigilanza.
In ordine alle ipotesi di bancarotta documentale, l'analisi della contabilità della società, le audizioni del consulente del lavoro e del consulente fiscale mettono in evidenza che l'indagato ha costantemente alterato i dati relativi alle retribuzioni del personale, registrando dei costi notevolmente superiori a quelli emergenti dalle buste paga, a fronte di movimentazioni anomale in contanti attraverso svariati prelievi mensili;
le indagini della polizia giudiziaria, la consulenza contabile della curatela e le dichiarazioni dei dipendenti mettono in luce che l'indagato ha provveduto all'esposizione di passività fittizie con l'evidente fine di occultare ammanchi determinati dalla sistematica appropriazione dei ricavi. In ordine alle ipotesi di bancarotta patrimoniale, è stato accertato che il compendio patrimoniale della fallita è stata fraudolentemente depauperato prima attraverso l'indebita appropriazione di ricavi societari e il pagamento preferenziale a un socio (a fronte di anticipazioni di cui non è stata rinvenuta traccia documentale), poi attraverso la distrazione dei beni sociali ceduti per somme esigue a OL GI s.r.l..
In ordine alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata sottolinea la personalità negativa dell'indagato, che ha rivelato una notevole spregiudicatezza nella gestione delle proprie attività e dimestichezza nella manipolazione della normativa di settore. La misura applicata è l'unica proporzionata ai fatti ed in grado di fronteggiare i rischi di recidiva e di inquinamento delle prove, impedendo la prosecuzione dell'attività criminale caratterizzatasi per il ricorso ad articolati schemi organizzativi e per la collaborazione di prestanomi, con il conseguente elevato rischio di reiterazione criminosa;
una misura meno afflittiva non appare idonea a garantire adeguatamente dal rischio di recidiva, avendo IN manifestato una singolare capacità a delinquere.
Quanto alla misura reale, osserva l'ordinanza impugnata che il cespite sequestrato rappresenta certamente il prodotto della distrazione fraudolenta in pregiudizio della società fallita, quale risultato della condotta criminale.
2. Avverso la citata ordinanza del Tribunale del riesame di IN ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di IN TO, l'avv. Centorrino TO, articolando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - due motivi relativi, rispettivamente, alla misura personale e alla misura reale applicate all'indagato.
2.1. Vizio di motivazione. La motivazione dell'ordinanza impugnata è illogica in relazione alle ritenute distrazioni di beni, falsificazioni di libri e scritture contabili da parte di IN TO, che nella società fallita era un semplice dipendente, le cui mansioni consistevano nella predisposizione dei turni di servizio dei dipendenti e delle fatture a fronte dei contratti consegnatigli dai dipendenti. L'indagato non è mai stato amministratore o liquidatore della società, non ha avuto la disponibilità di libri o scritture contabili, ne' ha mai avuto contatti con le banche. IN TO non ha mai avuto significativi rapporti con VI LV, amministratore di OL GI s.r.l. fino al 2011 quando gli succede nella carica IS EL, i quali soli avevano i poteri di pagamento dei dipendenti, di incasso e di operazioni sui c/c della società, laddove IN TO, quale socio della cooperativa Dimensione Servizi, provvedeva solo alla fatturazione e alla riscossione dei pagamenti, non potendo quindi svolgere alcuna operazione di ritenzione/sottrazione di danaro e/o di falsificazione di libri e scritture contabili. Le dichiarazioni dei dipendenti sono inattendibili e sospette, così come infondate sono le dichiarazioni del commercialista e inconferenti quelle del consulente fiscale. L'acquisto delle quote di VI operato da LÈ NI non è riconducibile al ricorrente. L'ordinanza impugnata, così come quella applicativa delle misure cautelari, muove dal falso presupposto del rapporto di familiarità (che nulla prova), dalle informazioni in atti già delineate e dal convincimento che la società fallita non possa aver operato per qualche anno in perdita.
Anche sotto il profilo della proporzionalità e dell'adeguatezza, la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente, avendo ritenuto possibile la reiterazione del reato solo "in astratto" e con motivazione apparente.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione. Con riferimento alla misura cautelare reale, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare carente nella parte in cui non prevede di escludere beni e/o redditi diversi da quelli che possono rappresentare il prodotto il profitto immediato e diretto dell'illecito. Il sequestro è stato eseguito su un conto corrente dell'odierno ricorrente e della moglie LÈ NI e ha riguardato anche somme di certificata provenienza da rimborsi Irpef ed Inps, che costituiscono provvidenze indispensabili per il sostentamento della famiglia. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo, che articola doglianze relative al profilo indiziario e alle esigenze cautelari della misura personale, è inammissibile.
Le doglianze attinenti ai gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili. Con motivazione non compromessa dalle varie deduzioni difensive, il giudice del riesame ha ricostruito la posizione di IN TO nella vicenda, delineando i termini generali della stessa (caratterizzata dal trasferimento delle attività e delle strutture della fallita ad altra società di fatto riconducibile all'indagato) e mettendo a fuoco, attraverso il riferimento ad una molteplicità di convergenti risultanze indiziarie (l'analisi della contabilità della società, le informazioni acquisite dal consulente del lavoro e dal consulente fiscale, le indagini della polizia giudiziaria, la consulenza contabile della curatela, le dichiarazioni di dipendenti), il ruolo avuto nella realizzazione dei fatti di bancarotta patrimoniale e documentale in questione. A fronte di tali argomentazioni le doglianze articolano censure in fatto (in relazione, in particolare, alla prospettata inattendibilità dei dipendenti) e comunque di merito, tese a sollecitare una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che il Tribunale di Palermo ha operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. Le doglianze relative alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente sono manifestamente infondate. Lungi dal prospettare solo un "astratto" pericolo di reiterazione del reato, l'ordinanza impugnata ha motivato sul punto valorizzando gli articolati schemi organizzativi e l'utilizzo di prestanomi e rimarcando la particolare capacità a delinquere dell'indagato.
Il secondo motivo è infondato. Premesso che, come da consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692), l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente, avendo rilevato come il cespite sequestrato rappresenti il prodotto della distrazione fraudolenta in pregiudizio della società fallita, quale risultato della condotta criminale in relazione alla quale è stato sviluppato ampio apparato argomentativo. Nè a diverse conclusioni può giungersi sulla base della prospettata confluenza sul conto corrente presso il quale è stato effettuato il sequestro di somme di provenienza da rimborsi Irpef o Inps, posto che, come già affermato da questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo sulle giacenze di conto corrente acceso dall'indagato presso una banca, quando si sospetti che siffatta ricchezza costituisca il provento di distrazioni fraudolente commesse in pregiudizio di società fallite, non rilevando, a tal fine, la confusione con il personale patrimonio qualora il cespite sequestrato rappresenti il prodotto o il profitto del reato della distrazione fraudolenta in pregiudizio della fallita società, quale risultato della condotta criminosa, con la conseguenza che esso mantiene una sua intrinseca pericolosita che non si esaurisce nella confusione patrimoniale (Sez. 5^, n. 42235 del 30/09/2010 - dep. 29/11/2010, Montagna, Rv. 248888). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014