Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
Integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia che manifestino la volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio e risultino idonee ad incutere timore e coartare la volontà del destinatario. (Fattispecie nella quale un detenuto, alla richiesta della polizia penitenziaria di consegnare alcuni beni che custodiva nella cella, aveva risposto: " Se avete coraggio entrate in cella e prendeteveli con la forza").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2013, n. 17919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17919 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/04/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 732
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 354/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento nei confronti di:
CE NO TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 03/11/2011 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Nadia Boni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado del 15/04/2009 con la quale il Tribunale di Rossano aveva assolto CE NO TO, con la formula del "perché il fatto non sussiste", dal reato di cui all'art. 337 c.p., commesso in Rossano il 19/01/2007. Rilevava la Corte di appello come la frase pronunciata dal CE, all'epoca detenuto nella casa circondariale di Rossano, all'indirizzo di un sovrintendente e di due assistenti della polizia penitenziaria - i quali, durante un controllo nella cella dell'imputato, avevano rilevato la presenza di beni in esubero, avevano intimato al CE di consegnare loro tali beni e si erano sentiti rispondere dal prevenuto "non ho nulla da consegnarvi, se avete coraggio entrate in cella e prendeteveli con la forza" - non avesse integrato gli estremi del delitto contestato, in quanto non accompagnata da alcuna atteggiamento esteriore di violenza o di minaccia, ma qualificabile come una sorta di disobbedienza ad eseguire personalmente quell'ordine ed a consegnare spontaneamente i beni richiesti.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 337 c.p., ed il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che la frase pronunciata dall'imputato verso i tre sottufficiali della polizia penitenziaria operanti avesse una carica intimidatoria ed avesse, di fatto, impedito ai pubblici ufficiali di portare a termine l'atto del loro ufficio.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
4. Premesso che laddove venga denunciata una violazione della legge penale sostanziale, il relativo vizio di motivazione, che pure sia stato dedotto dal ricorrente, resta assorbito nell'esame della lamentata erronea interpretazione o applicazione della norma, va rilevato come, nella fattispecie, i Giudici di merito abbiano palesemente inficiato la loro valutazione in ordine alla sussunzione del caso concreto nell'ipotesi incriminatrice astratta. Costituisce, infatti, ius receptum nella consolidata giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato tipicizzato dal legislatore soltanto sotto il profilo teleologia), come volontà diretta ad impedire la libertà d'azione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, talché la minaccia o la violenza possono consistere in qualunque mezzo di coazione fisica o psichica diretto idoneamente ed univocamente a raggiungere lo scopo di impedire, turbare, ostacolare l'atto di ufficio o di servizio intrapreso da chi ne aveva facoltà (così, tra le tante, Sez. 6^, n. 46 del 15/01/1970, Macrì Rv. 114631). Alla luce di tale regula iuris risulta palese la carica intimidatrice che ebbe la frase pronunciata dall'imputato CE all'indirizzo dei tre sottufficiali di polizia giudiziaria che, nel doveroso esercizio dei compiti di istituto, gli avevano intimato di consegnare parte degli oggetti detenuti nella cella in esubero rispetto al limite consentito: e ciò perché il prevenuto non si limitò a rifiutare la dazione spontanea di quei beni, atteggiamento, questo sì, che avrebbe avuto la valenza di mero atto di disobbedienza, ma si oppose di fatto all'apprensione di quegli oggetti da parte dei pubblici ufficiali operanti con atteggiamento apertamente minaccioso, dato che comunicò loro non solamente che, se avessero inteso portare a termine l'Iniziativa dell'ufficio, avrebbero dovuto prendere i beni "con la forza", così evocando la necessità dell'impiego di una forza fisica per vincere una resistenza che egli avrebbe esercitato, ma soprattutto aggiunse la frase "se avete il coraggio di entrare in cella" - frase in ordine alla quale significativamente manca un qualsivoglia commento nella motivazione del provvedimento gravato - certamente capace di incutere timore e di coartare la volontà dei destinatari in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente ed alle condizioni ambientali in cui quelle parole vennero proferite.
5. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al giudice di merito che, nel nuovo giudizio, si uniformerà al principio di diritto innanzi esposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2013