Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
Nella nozione di grave e irreparabile danno, rilevante per la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, rientra anche il versamento di una somma di denaro particolarmente elevata in rapporto alle disponibilità dell'obbligato, sì che questi corra il rischio di essere privato di beni necessari per le sue esigenze esistenziali. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che non costituisca danno grave ed irreparabile, per un soggetto titolare di redditi da pensione ed altresì proprietario di un appezzamento di terreno, il versamento di una somma di denaro di euro 5.700,00).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2009, n. 27886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27886 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Corte di Cassazione, pag. 1
O S C U RA T A
Ordinanza n.:1277 278 8 6 /09 In caso di diffusione ( presente provvedimer Registro Generale n.: 14221/09 omettere le generalità e Udienza camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 altri dati identificativi еееdelle perl a norma dell'art. 5.
d. Igs.196/03 in quanto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
☐ disposto d'ufficio Sezione Sesta Penale a richiesta di parte
☑ Imposto dalla leggecomposta dai Signori:
Adolfo Di Virginio Presidente
Saverio Felice Mannino Consigliere
Arturo Cortese Consigliere
Luigi Lanza Consigliere
Anna Maria Fazio Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
decidendo sulla richiesta proposta ex art. 612 C.P.P. da M.M.F.
per la nato a "omissis"
sospensione della esecuzione della condanna civile conseguente alla sentenza 8 maggio 2008 della Corte di appello di
Caltanissetta.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale Antonio Di Casola che ha chiesto il rigetto dell'istanza.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 8 maggio 2008 la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della decisione 6 aprile 2005 del Tribunale monocratico di
Nicosia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
dell'odierno ricorrente, in ordine al delitto di maltrattamenti in danno della nuora, er intervenuta prescrizione, S.F.
confermando ex art. 578 C.P.P. le statuizioni civili, consistite nella condanna generica al risarcimento dei danni e nella provvisionale di
€.
5.000. Detta sentenza è stata oggetto il 21 giugno 2008 di ricorso per cassazione (fissato per l'odierna pubblica udienza) da parte dell'imputato, il quale ha peraltro ritenuto di proporre autonomo e distinto ricorso ex 612 C.P.P. sulla sospensione.
Il M. on l'odierno ricorso, premesso che la F. con atto notificato il 18 marzo 2009 ha chiesto il pagamento della provvisionale, prospetta che dalla esecuzione della detta condanna civile possano derivargli gravi ed irreparabili danni, nel senso che:
a) la F. è priva di patrimonio, ha scarsi redditi personali e l'eventuale annullamento delle statuizioni civili in Cassazione
renderebbe impossibile qualsiasi recupero della somma di cui è chiesta l'erogazione;
b) che la somma da versare priverebbe di mezzi di sussistenza il ricorrente e la di lui famiglia.
Il motivo è palesemente infondato e l'istanza va rigettata.
E' giurisprudenza pacifica che, ai fini della sospensione dell'esecuzione di una condanna civile, ai sensi dell'art. 612 cod.
proc. pen., può costituire danno grave ed irreparabile anche quello derivante dal versamento di una somma di denaro, quando però
questa sia particolarmente elevata in rapporto alle complessive disponibilità dell'obbligato e questi corra quindi il rischio di essere privato di beni necessari per le sue esigenze esistenziali;
condizioni, queste, che si verificano, nel caso di soggetto titolare di soli redditi da lavoro (o da pensione), quando l'adempimento dell'obbligazione non gli consentirebbe il mantenimento del suo tenore di vita o comunque il ripristino, in termini ragionevoli, della O S C U RA T A Corte di Cassazione, pag. 3
situazione patrimoniale pregiudicata dall'esecuzione, tenuto anche conto dei limiti di pignorabilità stabiliti dalla legge (Cass. pen. sez.V, 39900/2006 Rv.234959, Paolini).
Peraltro, nella specie, non può costituire danno grave ed irreparabile quello che può derivare, per un soggetto titolare di reddito da pensione (il cui ammontare comunque non viene esattamente precisato), il versamento a titolo di provvisionale di una somma di euro 5.700, avuto anche riguardo al fatto che trattasi di persona coniugata (il cui coniuge fruisce di altra pensione), proprietaria dell'abitazione in cui risiede e, per di più, proprietario anche di un appezzamento di terreno, il cui valore non viene in alcun modo indicato.
La richiesta va quindi rigettata.
P.Q.M.
rigetta l'istanza.
Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2009
Il cons. est.
Luigi Lanza
Il Presidente
Adolfo Di Virginio
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 7 LUG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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