Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10580
CASS
Sentenza 19 luglio 2002

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L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, primo comma cod. civ., non concretando un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, sulla base delle prove acquisite al processo.

La disposizione dell'art. 5, comma quarto, della legge n. 1 del 1991, secondo la quale la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiede, ai fini della sussistenza della responsabilità di detta società, un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, peraltro, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, insindacabile in cassazione se congruamente e logicamente motivato. ( Nella specie, la Corte territoriale aveva ritenuto, con motivazione ritenuta non illogica dalla S.C., che il rapporto di occasionalità necessaria non fosse escluso dalla circostanza che il promotore aveva indotto gli investitori da lui avvicinati a sottoscrivere valori mobiliari che sarebbero stati acquistati sul mercato non già dalla società che gli aveva affidato l'incarico, ma da altra società.)

Commentario1

  • 1Illecito del promotore e responsabilità della SIM: fine di un percorso ad ostacoli?
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 14 novembre 2011

    La responsabilità della SIM, la quale pur sempre presuppone che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo, trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici cui è ragionevole far corrispondere i rischi. (Cass. Civ., 10 dicembre 2010-25 gennaio 2011 – N. 1741 – Sez. III – Pres. Amatucci – Rel. Amendola) 1. Considerazioni preliminari La Corte di Cassazione si esprime sulla responsabilità della società di intermediazione finanziaria per fatto illecito del promotore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10580
Data del deposito : 19 luglio 2002

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