Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 2
L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, primo comma cod. civ., non concretando un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, sulla base delle prove acquisite al processo.
La disposizione dell'art. 5, comma quarto, della legge n. 1 del 1991, secondo la quale la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiede, ai fini della sussistenza della responsabilità di detta società, un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, peraltro, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, insindacabile in cassazione se congruamente e logicamente motivato. ( Nella specie, la Corte territoriale aveva ritenuto, con motivazione ritenuta non illogica dalla S.C., che il rapporto di occasionalità necessaria non fosse escluso dalla circostanza che il promotore aveva indotto gli investitori da lui avvicinati a sottoscrivere valori mobiliari che sarebbero stati acquistati sul mercato non già dalla società che gli aveva affidato l'incarico, ma da altra società.)
Commentario • 1
- 1. Illecito del promotore e responsabilità della SIM: fine di un percorso ad ostacoli?Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 14 novembre 2011
La responsabilità della SIM, la quale pur sempre presuppone che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo, trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici cui è ragionevole far corrispondere i rischi. (Cass. Civ., 10 dicembre 2010-25 gennaio 2011 – N. 1741 – Sez. III – Pres. Amatucci – Rel. Amendola) 1. Considerazioni preliminari La Corte di Cassazione si esprime sulla responsabilità della società di intermediazione finanziaria per fatto illecito del promotore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10580 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. UI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. AL TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INTERBANCARIA INVESTIMENTI SIM SPA, ora denominata BNL Investimenti - Società di Intermediamediazione Mobiliare p.A. in persona del suo Amministratore e rappresentante pro tempore Dott. Giovanni Maria Del Mschio, con sede legale in Milano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAMPAGNOLA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato UI SOLIMENA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON RI, OL VA e OL AN NQ EREDI DI OL DINO, nonché RA GI, RA LE NQ EREDI DI RA FR, nonché RA NC, AR RE, AR AL, IN SI, LL GI, LI RO, MA RA, AI RI, AR NT, TT IA, GA DI, MA FR, DO RI, TI MA, LD IT, LL NI, RI ID, GA SE, AR FF, MACCARI AB, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CREMONA 15/B, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NERI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ROMANO GORI, i primi tre per procura speciale del Cancelliere Capo dell'Ambasciata d'Italia in Stoccolma del 02/06/00 atto n. 84 e gli altri giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
GN UI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 274/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione 3 Civile, emessa il 20/11/98 e depositata l'01/04/99 (R.G. 74196 + 138/97 + 196/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato LU SOLIMENA;
udito l'Avvocato Romano GORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo, l'accoglimento del 2^ e l'assorbimento del 3^.
Svolgimento del processo
1. - SI RI ed i suoi consorti di lite convenivano in giudizio LU GN e la società IN Nazionale Investimenti: con la citazione a comparire davanti al tribunale di Bologna, notificata il 27.7.1993, proponevano in loro confronto una domanda di condanna solidale al risarcimento del danno. Gli attori esponevano questi fatti.
Avevano avuto rapporti con LU GN, presso il suo studio di Anzola Emilia, dove il convenuto riceveva la clientela nella sua qualità di promotore finanziario della IN. Avevano aderito ai programmi di investimento loro consigliati dallo GN cui avevano consegnato somme da impiegare in tali investimenti. Ne avevano ricevuto dichiarazioni attestanti che le somme sarebbero state versate per il corrispondente impiego alla società CO.F.EUR. Successivamente avevano appreso dalla stampa del dissesto di questa. Gli attori chiedevano che, a titolo di risarcimento del danno, fossero loro restituite le somme versate, aumentate di rivalutazione ed interessi.
2. - I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano ambedue che la domanda fosse rigettata.
3. - Il tribunale e poi la corte d'appello l'hanno accolta. 4. - La corte d'appello, nella sentenza 1.4.1999, ha motivato la decisione con le seguenti ragioni.
Lo GN era un promotore di servizi finanziari, che agiva per conto e nell'interesse della IN ed avrebbe quindi dovuto limitarsi ad offrire i servizi di questa.
Invece aveva impiegato le somme ricevute dagli investitori nell'acquisto di valori mobiliari da farsi per il tramite di altra società.
L'IN doveva tuttavia rispondere anch'essa del comportamento del suo promotore, perché era stata questa sua qualità che aveva consentito allo GN di svolgere sul mercato l'attività di raccolta di risparmio in funzione dell'investimento in valori mobiliari.
I convenuti, per esonerarsi da responsabilità, avrebbero dovuto provare d'aver osservato la diligenza del mandatario, ma non avevano assolto a tale onere.
Neppure avevano provato che gli investitori avessero concorso dal canto loro a causare il danno che avevano subito, sicché non poteva accogliersi la domanda tendente a far affermare il concorso di colpa delle altre parti, domanda che peraltro era stata proposta solo in appello e come tale sarebbe stata inammissibile.
5. - La IN, che ha assunto la denominazione di BNL Investimenti, ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 16.5.2000.
SI RI ed i suoi consorti di lite hanno resistito con controricorso.
LU GN non ha svolto attività difensiva.
La ricorrente ha depositato una memoria e note di udienza. Motivi della decisione
1. Il ricorso contiene tre motivi.
2. Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto, di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli 5, terzo e quarto comma, della L. 2 gennaio 1991, n. 1 e dei principi in materia di mandato, oltre che in relazione all'art. 115 cod. proc. civ.). Il motivo non è fondato.
2.1. - Le critiche della ricorrente s'incentrano sulla interpretazione dell'art.
5.4. della legge 1 del 1991 e sulla applicazione che i giudici di merito ne hanno fatto al caso concreto. La norma richiamata dispone che "La società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".
La ricorrente osserva che la responsabilità derivante da fatti compiuti in danno di terzi dai promotori di servizi finanziari non può essere imputata alle società d'intermediazione finanziaria per il solo fatto che abbiano deciso di avvalersi di quel promotore;
richiede anche che il fatto sia stato compiuto dal promotore nell'esercizio delle incombenze che la società gli ha affidato. Si richiede quindi un rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore.
Questo rapporto di necessaria occasionalità non vi sarebbe stato e ciò risulterebbe dalla stessa motivazione della decisione, perché lo GN aveva consegnato agli investitori dichiarazioni attestanti l'impiego dei capitali a fronte di servizi finanziari che sarebbero stati forniti dalla società Cofeur di cui era socio. La sentenza impugnata non presenta però i vizi denunciati nel motivo.
Le società d'intermediazione mobiliare possono offrire i propri servizi nelle condizioni indicate dall'art.
5.1. della legge 1 del 1991 ed esercitare l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio prevista dall'art.
1.1. lett. f) della stessa legge, solo mediante promotori di servizi finanziari, che d'altra parte possono svolgere tali attività, in qualità di dipendente, agente o mandatario, unicamente per la società con cui sono in rapporto (art.
5.3. della legge).
Stabilire con un promotore di servizi finanziari il rapporto di cui si è detto significa affidare loro il compito di svolgere per la società d'intermediazione le incombenze cui ha riguardo l'art.
5.4. della legge.
E, quando il comportamento del promotore rientra nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito, il rapporto di occasionalità necessaria, in linea di principio, sussiste e così la responsabilità della società d'intermediazione per i danni arrecati ai terzi nello svolgimento di quelle incombenze.
Ciò posto in termini di interpretazione della norma, costituisce un giudizio di merito, non sindacabile, perché non motivato in modo illogico, quello con cui è stato affermato che il rapporto di occasionalità necessaria, nel caso concreto, non poteva considerarsi escluso dal fatto che il promotore avesse indotto gli investitori da lui avvicinati a sottoscrivere valori mobiliari che sarebbero stati acquistati sul mercato non dalla IN, ma da altra società.
E questo perché, secondo la valutazione dei giudici di merito, solo grazie al rapporto intrattenuto con la IN, mai contestato, era stato possibile accreditarsi presso i potenziali investitori come promotore e porsi nella condizione di proporre l'acquisto di servizi finanziari della Cofeur, che per suo conto non era autorizzata ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio.
Considerazione che rende ragione del perché siano state ritenute non rilevanti le prove dedotte e non siano stati presi in considerazione i documenti tutti provenienti dalla Cofeur e non dalla IN.
3. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di norme sul procedimento oltre a difetti di motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1227, primo comma, e 2056 cod. civ.; ed agli artt. 345 e 244 cod. proc. civ.). È fondato.
3.1. - Il motivo riguarda il punto dell'aver gli attori concorso con il loro comportamento a cagionare il danno che hanno subito. La corte d'appello, sulla questione, si è espressa nei seguenti termini: "... a parte il fatto che essa è stata proposta per la prima volta nel presente giudizio per cui trattasi di domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., va comunque sottolineato che essa appare priva di fondamento non essendo stato minimamente provato dagli appellanti l'eventuale concorso colposo degli appellati nella produzione del danno".
La prima delle due considerazioni è viziata da violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. L'IN (con lo GN) era stata convenuta in giudizio e la sua difesa non era volta ad ottenere una condanna delle altre parti in suo favore, ma a delimitare la rilevanza del fatto costitutivo del proprio diritto dedotto in giudizio dagli attori. Quella difesa avrebbe se mai potuto essere qualificata come un'eccezione e, applicabile nel processo l'art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 52 della L. 26 novembre 1990, n. 353, quella nuova eccezione doveva essere esaminata nel merito.
Deve aggiungersi che la giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che il giudice di merito deve esaminare di ufficio, sulla base delle prove acquisite al processo, il punto se il danneggiato abbia concorso a determinare il danno con un suo comportamento negligente (Cass. 29 febbraio 1988 n. 2183; 3 dicembre 1999 n. 13460; 1 febbraio 2000 n. 1073). Sicché non si tratta di un'eccezione in senso proprio, ma solo di una difesa.
Se non che la corte d'appello, pur avendo introdotto il proprio discorso nel modo che si è visto, ha in concreto esaminato il punto. Lo ha fatto, negando che fosse risultato provato il concorso di colpa degli attori sottoposto alla sua valutazione con l'impugnazione.
Così facendo la corte d'appello ha espresso un giudizio di merito.
La critica contrapposta a questo giudizio è stata la seguente. La colpa degli attori andava rinvenuta nel fatto di avere sottoscritto documenti, da cui avrebbero potuto desumere che essi entravano in rapporto con la Cofeur e non con la IN;
inoltre, la corte d'appello avrebbe dovuto ammettere la prova sul punto che gli attori ne erano consapevoli.
La prova per testimoni è stata considerata inammissibile ed a ragione, perché le persone da interrogare non erano state chiamate a riferire su fatti, da cui si potesse inferire un giudizio, ma ad esprimere esse stesse un giudizio.
Resta da esaminare l'altro aspetto della censura.
La denunzia del vizio di difetto di motivazione, perché possa essere esaminata, deve da un lato riferirsi ad un punto decisivo, dall'altro avere i caratteri della specificità.
Presenta il carattere della specificità, quando l'esposizione del motivo contiene la precisa indicazione delle prove del fatto non esaminato o non sufficientemente esaminato e del loro contenuto. Ma al carattere della specificità è coessenziale un altro tratto.
Spetta alla parte indicare il diverso itinerario logico che il giudice avrebbe dovuto seguire, per dimostrare da un lato la congruenza tra fatti e ragionamento proposto, dall'altro gli aspetti di illogicità, contraddittorietà od insufficienza che invece connotano il ragionamento esposto nella sentenza.
Orbene, il motivo svolto nel ricorso presenta i requisiti necessari a che possa esaminato.
Avere la parte che lamenta il danno tenuto un comportamento che è entrato nella serie causale ed è stato connotato da negligenza è un fatto decisivo in rapporto al giudizio di determinazione della parte di danno di cui deve essere risarcito.
La ricorrente ha indicato tale comportamento nel fatto che le persone avvicinate dal promotore abbiano poi finito col sottoscrivere documenti dimostrativi di un rapporto stabilito direttamente con un intermediario diverso dalla IN.
Ed ha indicato come fonte di prova di tale comportamento i documenti, elencati in base al loro contenuto, prodotti dagli attori a dimostrazione degli investimenti fatti su sollecitazione del promotore.
Orbene, secondo la ricorrente ciò avrebbe rivelato nelle parti la consapevolezza di non investire in prodotti o servizi finanziari collocati dalla IN.
Ma, sebbene questo profilo sia superato da quanto si è detto a proposito della non ammissibilità della prova sul punto, nella motivazione della corte d'appello non v'è una spiegazione del perché non sia da considerare in nessun modo negligente il comportamento di chi, sollecitato al risparmio da promotore che si presenti come tale in base al rapporto che ha con un determinato intermediario, si faccia convincere a sottoscrivere documenti che non lo nominino ed appaiono porlo in contatto con un diverso intermediario.
4. - Il terzo motivo, che verte sui criteri impiegati nella liquidazione delle spese del processo, resta assorbito. 5. - Il ricorso è in parte rigettato e in parte accolto. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto. Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica in diversa sezione della corte d'appello di Bologna, che rinnoverà l'esame del punto della sentenza relativo al concorso di colpa dei danneggiati.
Il giudice di rinvio provvederà altresì sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 26 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002