CASS
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/08/2023, n. 34877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34877 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO ID nato il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2023 del TRIBUNALE di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. MARCO FERRARIS, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Lia t ,•I ,,,1 -1 -\r à Penale Sent. Sez. 2 Num. 34877 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Asti, con ordinanza del 3 marzo 2023, respingeva il ricorso presentato nell'interesse di VI ED, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di VI, eccependo la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti per avere il Tribunale del Riesame omesso di rilevare la assoluta impossibilità , di sussumere in capo all'indagato la commissione dei reati previsti e punti dagli artt. 644 e 648-ter 1 cod. pen., rilevando l'assoluta inverosimiglianza del racconto della persona offesa. 1.2 II difensore eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 512-bis cod. pen. e 240-bis cod. pen., nonché 321 n.2 cod. proc. pen. per avere il Tribunale applicato il sequestro preventivo per equivalente e per sproporzione pur in assenza del presupposto dell'applicabilità di misure di prevenzione o della confisca;
osserva come: a) nei capi di incolpazione n.5, 6 e 7, con i quali veniva contestata la violazione della fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. veniva fatto esclusivo riferimento "al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali che avrebbero potuto colpire VI ER (soggetto pluripregiudicato e sottoposto ad indagini per reati lucrogenetici) attribuivano fittiziamente la titolarità...." b) nei medesimi capi nessun riferimento veniva fatto ai reati di usura, di autoriciclaggio e di estorsione;
c) il Pubblico Ministero, con la memoria depositata all'udienza del 28/02/2023 aveva precisato che il sequestro preventivo per equivalente e per sproporzione delle società e dell'autovettura riguardava solo i capi 5), 6) e 7). Appariva quindi evidente, prosegue il difensore, che sia nel capo di imputazione che nelle richieste del Pubblico Ministero venisse del tutto obliterato il riferimento ai reati elencati nell'art. 240-bis cod. pen. e da qui la mancata indicazione dei presupposti del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.; non può, a norma dell'art. 321 n.2 cod. proc. pen., essere concessa la confisca per equivalente e per sproporzione per qualsiasi reato di natura patrimoniale, ma solo per quelli per i quali è prevista la confisca obbligatoria contemplata dall'art. 240-bis cod. pen. 1.3 Il difensore lamenta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenze in riferimento all'art. 321 cod. proc. pen., nonché per mancata correlazione tra la domanda cautelare e la misura adottata, con conseguente nullità ex art. 178 cod. proc. pen.: l'aver ritenuto il Tribunale che sussistevano i presupposti della misura cautelare perché VI avrebbe commesso anche l'usura, l'autoriciclaggio e l'estorsione, costituiva una vera e propria violazione del principio della domanda del sequestro, 2 che spettava unicamente al Pubblico Ministero, con conseguente nullità della decisione;
il Pubblico Ministero, nel chiedere il sequestro, aveva fatto riferimento unicamente al genere dei reati "lucrogenetici", escludendo quindi i quelli di cui ai capi 1), 2) e 4); per Il) e il 2) le esigenze risultavano già garantite dal sequestro di cui all'art. 321 n.1 cod. proc. pen., mentre per il capo 4) era palese la carenza di gravi indizi in capo a VI. 1.4 II difensore eccepisce l'inosservanza dell'art. 321 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione: mancava il difetto di attualità, visto che i reati sarebbero stati commessi tra il 1990 ed il 2008 e difettava la pericolosità che l'attività di impresa posta in essere dall'indagato potesse aggravare gli effetti del reato commesso o agevolare la commissione di altri reati;
analoghe considerazioni valevano per l'autovettura, non comprendendosi come la stessa potesse essere frutto di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 In via preliminare, si deve osservare che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, con il primo motivo, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, il Tribunale ha evidenziato la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa GO nelle pagine da 2 a 4 dell'ordinanza impugnata, e il ricorrente pretende di sovrapporre una propria diversa valutazione, operazione non consentita in sede di legittimità. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha sottolineato la sproporzione della capacità reddituale del nucleo familiare e i motivi per cui l'indagato poteva presumere l'avvio di un procedimento di prevenzione nei suoi confronti (pag.6 e 7 dell'ordinanza impugnata); ha inoltre rilevato come l'art. 512-bis cod. pen. rientri nell'elenco dei reati previsti dall'art. 240-bis cod. pen., motivazione con la quale il ricorrente non si confronta, ed ha ampiamente motivato sugli indizi relativi alla sussistenza del reato, sufficienti per disporre il sequestro. 1.3 Relativamente al requisito del periculum in mora, ciò che si richiede - ma solo nel caso di confisca facoltativa - è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione "può"), il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato: in particolare, il suddetto requisito può essere desunto anche da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio;
la motivazione del Tribunale, contenuta alle pag.4 e 7 della ordinanza impugnata ("...condotte dell'imputato, caratterizzate da plurimi trasferimenti finalizzati alla sottrazione ai provvedimenti ablativi"), è conforme al principio sopra indicato, e quindi immune da censure. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2023
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. MARCO FERRARIS, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Lia t ,•I ,,,1 -1 -\r à Penale Sent. Sez. 2 Num. 34877 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Asti, con ordinanza del 3 marzo 2023, respingeva il ricorso presentato nell'interesse di VI ED, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di VI, eccependo la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti per avere il Tribunale del Riesame omesso di rilevare la assoluta impossibilità , di sussumere in capo all'indagato la commissione dei reati previsti e punti dagli artt. 644 e 648-ter 1 cod. pen., rilevando l'assoluta inverosimiglianza del racconto della persona offesa. 1.2 II difensore eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 512-bis cod. pen. e 240-bis cod. pen., nonché 321 n.2 cod. proc. pen. per avere il Tribunale applicato il sequestro preventivo per equivalente e per sproporzione pur in assenza del presupposto dell'applicabilità di misure di prevenzione o della confisca;
osserva come: a) nei capi di incolpazione n.5, 6 e 7, con i quali veniva contestata la violazione della fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. veniva fatto esclusivo riferimento "al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali che avrebbero potuto colpire VI ER (soggetto pluripregiudicato e sottoposto ad indagini per reati lucrogenetici) attribuivano fittiziamente la titolarità...." b) nei medesimi capi nessun riferimento veniva fatto ai reati di usura, di autoriciclaggio e di estorsione;
c) il Pubblico Ministero, con la memoria depositata all'udienza del 28/02/2023 aveva precisato che il sequestro preventivo per equivalente e per sproporzione delle società e dell'autovettura riguardava solo i capi 5), 6) e 7). Appariva quindi evidente, prosegue il difensore, che sia nel capo di imputazione che nelle richieste del Pubblico Ministero venisse del tutto obliterato il riferimento ai reati elencati nell'art. 240-bis cod. pen. e da qui la mancata indicazione dei presupposti del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.; non può, a norma dell'art. 321 n.2 cod. proc. pen., essere concessa la confisca per equivalente e per sproporzione per qualsiasi reato di natura patrimoniale, ma solo per quelli per i quali è prevista la confisca obbligatoria contemplata dall'art. 240-bis cod. pen. 1.3 Il difensore lamenta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenze in riferimento all'art. 321 cod. proc. pen., nonché per mancata correlazione tra la domanda cautelare e la misura adottata, con conseguente nullità ex art. 178 cod. proc. pen.: l'aver ritenuto il Tribunale che sussistevano i presupposti della misura cautelare perché VI avrebbe commesso anche l'usura, l'autoriciclaggio e l'estorsione, costituiva una vera e propria violazione del principio della domanda del sequestro, 2 che spettava unicamente al Pubblico Ministero, con conseguente nullità della decisione;
il Pubblico Ministero, nel chiedere il sequestro, aveva fatto riferimento unicamente al genere dei reati "lucrogenetici", escludendo quindi i quelli di cui ai capi 1), 2) e 4); per Il) e il 2) le esigenze risultavano già garantite dal sequestro di cui all'art. 321 n.1 cod. proc. pen., mentre per il capo 4) era palese la carenza di gravi indizi in capo a VI. 1.4 II difensore eccepisce l'inosservanza dell'art. 321 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione: mancava il difetto di attualità, visto che i reati sarebbero stati commessi tra il 1990 ed il 2008 e difettava la pericolosità che l'attività di impresa posta in essere dall'indagato potesse aggravare gli effetti del reato commesso o agevolare la commissione di altri reati;
analoghe considerazioni valevano per l'autovettura, non comprendendosi come la stessa potesse essere frutto di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 In via preliminare, si deve osservare che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, con il primo motivo, il ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, il Tribunale ha evidenziato la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa GO nelle pagine da 2 a 4 dell'ordinanza impugnata, e il ricorrente pretende di sovrapporre una propria diversa valutazione, operazione non consentita in sede di legittimità. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha sottolineato la sproporzione della capacità reddituale del nucleo familiare e i motivi per cui l'indagato poteva presumere l'avvio di un procedimento di prevenzione nei suoi confronti (pag.6 e 7 dell'ordinanza impugnata); ha inoltre rilevato come l'art. 512-bis cod. pen. rientri nell'elenco dei reati previsti dall'art. 240-bis cod. pen., motivazione con la quale il ricorrente non si confronta, ed ha ampiamente motivato sugli indizi relativi alla sussistenza del reato, sufficienti per disporre il sequestro. 1.3 Relativamente al requisito del periculum in mora, ciò che si richiede - ma solo nel caso di confisca facoltativa - è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione "può"), il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato: in particolare, il suddetto requisito può essere desunto anche da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio;
la motivazione del Tribunale, contenuta alle pag.4 e 7 della ordinanza impugnata ("...condotte dell'imputato, caratterizzate da plurimi trasferimenti finalizzati alla sottrazione ai provvedimenti ablativi"), è conforme al principio sopra indicato, e quindi immune da censure. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2023