Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione del detenuto che abbia presentato il relativo atto alla direzione dell'istituto di pena in busta chiusa e, quindi, privo del requisito della autenticazione prescritto dal combinato disposto degli articoli 583 e 591 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2008, n. 19183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19183 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/04/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1249
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 044544/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL ON, N. IL 21/09/1954;
avverso ORDINANZA del 10/10/2006 SETTIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 10.10.2006 la Settima Sezione Penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da DE IO contro la ordinanza della Corte di Appello di Potenza che aveva a sua volta dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, la istanza di ricusazione presentata dal suddetto, imputato del reato di cui all'art. 416 c.p., nei confronti del magistrati componenti la medesima Corte.
Successivamente alla pronuncia della suddetta ordinanza è pervenuta a questa Corte, in data 11.10.2006 altra istanza dell'interessato, consegnata in busta chiusa alla direzione dell'istituto in cui è detenuto ed indirizzata a questa Corte, con cui, per quanto è dato comprendere, intendeva ricusare anche la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione per legittima suspicione. Tale istanza è stata registrata per la ipotesi che possa essere interpretata come ricorso ex art. 625 bis c.p.p., in relazione alle eventuali questioni non prese in esame con l'originario ricorso.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è in effetti inammissibile.
In primo luogo risulta proposto in busta chiusa e quindi privo del requisito della autenticazione prescritto dal combinato disposto degli artt. 583 e 591 c.p.p. (in tal senso: Cass. Sez. 6^, 13 maggio 1999 ric. Sbordone, RV 213476). In ogni caso, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte il ricorso straordinario può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, con esclusione invece di diverse pronunce, attesa la natura eccezionale dell'istituto, che non può essere applicato in via analogica (v. per tutte Cass. 18.2.2004 n. 6835). Trattandosi nella specie di ordinanza che ha deciso il procedimento incidentale di ricusazione del giudice, ne discende la inammissibilità del ricorso.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2008