Sentenza 21 gennaio 2003
Massime • 1
Allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sè, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISES SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 12672/00 del Giudice di pace di ROMA, Sezione 4^, emessa il 09/11/00 e depositata il 10/11/00 (R.G. 28531/00);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha chiesto si accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Roma, provvedendo in giudizio di equità necessaria (art. 113, 2^ comma, c.p.c.) sulla domanda proposta dalla società ISES s.r.l. nei confronti di DM LL, sulla eccezione del convenuto dichiarava la incompetenza per territorio di esso giudice adito;
indicava quale giudice competente il giudice di pace di Albano;
rimetteva la decisione relativa alle spese processuali del giudizio al giudice indicato come competente. Per la cassazione della suddetta sentenza pubblicata il 10.11.2000 ha proposto ricorso DM LL, il quale in unico motivo - denunciando la violazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice - deduce la erroneità della suddetta decisione, la quale, chiudendo il processo innanzi al giudice adito, avrebbe dovuto disciplinare anche il regime delle spese processuali, non potendosi rimettere la pronuncia al giudice indicato come competente.
Non ha svolto difese la società ISES s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che trattasi di motivo di impugnazione ammissibile, siccome riferito alla disciplina di una norma processuale in tema di giudizio di equità del giudice di pace (Cass., sez. un., n. 716/99), e rilevato che, agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non solo da ragioni di merito, ma anche da ragioni processuali, richiedendo l'art. 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese, una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito (Cass., sez. un., n. 583/99), osserva questa Corte che la impugnazione è manifestamente fondata, onde, in accoglimento del ricorso, la sentenza denunciata deve essere cassata (sul punto relativo alla remissione al giudice indicato come competente della statuizione sulle spese anche del giudizio in cui stata dichiarata la incompetenza "ratione loci" del giudice di pace adito) con rinvio per esame della questione ad altro giudice di pace di Roma, il quale stabilirà anche in ordine alle spese di questo giudizio di Cassazione.
Infatti è pacifico il principio (Cass., n. 2011/ 90; Cass., n. 852/85; Cass., n. 5897/79) secondo cui allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sè, deve provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la impugnata sentenza con rinvio, anche in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione, ad altro giudice di pace di Roma.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2003