Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4484
CASS
Sentenza 26 marzo 2003

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Qualora l'esecuzione di un'opera pubblica di pertinenza di un Comune sia approvata e finanziata dall'Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana "ex lege" regionale n.32 del 1954, si realizza una fattispecie di cooperazione tra due amministrazioni per l'esecuzione di opere pubbliche, con la conseguenza che, al fine di individuare il soggetto responsabile nei confronti dei terzi per gli atti compiuti dall'Amministrazione finanziata che abbia curato i lavori, assume valenza decisiva che questa - così come accade nel caso di delegazione intersoggettiva, affidamento improprio o sostituzione - eserciti un potere proprio ed agisca per l'esecuzione dell'opera non in rappresentanza dell'ente finanziatore, ma in virtù di competenza propria, spendendo, tra l'altro (come nella specie), il proprio nome di persona giuridica diversa dall'ente regionale. L'ente finanziato, pertanto, salvo che la legge o l'atto amministrativo ne limitino espressamente i poteri, essendo investito della facoltà di provvedere alla realizzazione delle opere e di compiere il procedimento ablativo, deve ritenersi direttamente responsabile dell'illegittima occupazione e dell'irreversibile appropriazione del fondo privato, assumendo, per l'effetto, la veste di legittimato passivo dell'azione di risarcimento per la perdita dell'immobile intentata dal privato, senza che questi possa legittimamente evocare in giudizio (anche) l'Assessorato regionale, salva l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo nel verificarsi dell'acquisizione, concretatesi nell'aver partecipato alla realizzazione dell'opera o nell'aver comunque concorso, con il proprio comportamento, a determinare l'illecito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4484
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4484
    Data del deposito : 26 marzo 2003

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