Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
Qualora l'esecuzione di un'opera pubblica di pertinenza di un Comune sia approvata e finanziata dall'Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana "ex lege" regionale n.32 del 1954, si realizza una fattispecie di cooperazione tra due amministrazioni per l'esecuzione di opere pubbliche, con la conseguenza che, al fine di individuare il soggetto responsabile nei confronti dei terzi per gli atti compiuti dall'Amministrazione finanziata che abbia curato i lavori, assume valenza decisiva che questa - così come accade nel caso di delegazione intersoggettiva, affidamento improprio o sostituzione - eserciti un potere proprio ed agisca per l'esecuzione dell'opera non in rappresentanza dell'ente finanziatore, ma in virtù di competenza propria, spendendo, tra l'altro (come nella specie), il proprio nome di persona giuridica diversa dall'ente regionale. L'ente finanziato, pertanto, salvo che la legge o l'atto amministrativo ne limitino espressamente i poteri, essendo investito della facoltà di provvedere alla realizzazione delle opere e di compiere il procedimento ablativo, deve ritenersi direttamente responsabile dell'illegittima occupazione e dell'irreversibile appropriazione del fondo privato, assumendo, per l'effetto, la veste di legittimato passivo dell'azione di risarcimento per la perdita dell'immobile intentata dal privato, senza che questi possa legittimamente evocare in giudizio (anche) l'Assessorato regionale, salva l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo nel verificarsi dell'acquisizione, concretatesi nell'aver partecipato alla realizzazione dell'opera o nell'aver comunque concorso, con il proprio comportamento, a determinare l'illecito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4484 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. SALVAGO TO - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AN, MA NA, MA IU, MA AT, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. BAFILE 5, presso l'avvocato CASIMIRO MONASTRA, rappresentati e difesi dall'avvocato AN POETA, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI REGIONE SICILIA, in persona dell'Assessore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 69/99 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 09/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2002 dal Consigliere Dott. TO SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
TA + 3 c/Ass. L. P. Regione Sicilia R.G. 10027/00
Udienza:13.11.02 Risarcimento danni da occupazione illegittima SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della decisione del Tribunale della stessa città, con sentenza del 9 aprile 1999 ha respinto la domanda di risarcimento del danno formulata da SI ME, TO, NC, nonché dai germani AE, ON, SE e TO TA nei confronti dell'Assessorato dei L.P.
della Regione siciliana per l'avvenuta occupazione illegittima, nel corso di un procedimento di espropriazione, di un fabbricato di loro proprietà onde eseguire i lavori di sistemazione del quartiere Borgo di Troina, ritenendo che l'amministrazione convenuta si fosse limitata a finanziare ai sensi della legge reg. siciliana 32 del 1954 l'opera pubblica: realizzata, invece, dal comune di Troina, che era l'unico titolare della procedura ablativa ed il soggetto che, avendo provveduto all'occupazione dell'immobile nonché alla demolizione del fabbricato, era tenuto a rispondere nei confronti dei terzi, di tutti gli atti compiuti nello svolgimento di detto procedimento. Mentre la legittimazione passiva dell'Assessorato avrebbe potuto ritenersi soltanto nell'ipotesi in cui fosse sussistito un rapporto di causalità tra gli atti di sua competenza ed il danno cagionato;
che nel caso non si era verificata, essendosi detta amministrazione limitata a mettere a disposizione del comune le somme occorrenti per le espropriazioni.
Per la cassazione della sentenza, gli TA hanno proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo;
cui resiste l'Assessorato ai L.P. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, AE, ON, SE e TO TA, quali eredi degli originarì attori deceduti nelle more del giudizio, denunciando violazione degli art.2043 e 2055 cod. civ., nonché motivazione insufficiente, censurano la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che l'Assessorato nella vicenda ablativa aveva agito nell'esercizio dei poteri di amministrazione attiva, avendo dichiarato l'opera di p.u. e delegato il comune al compimento degli atti della procedura ablativa, avendo successivamente provveduto ad autorizzarli e/o approvarli (fino al pagamento dell'indennità) e perfino sindacando il provvedimento giurisdizionale concernente la ripartizione delle quote di pertinenza di ciascuno degli espropriati;
per cui quanto meno ne doveva essere dichiarata la corresponsabilità nella illegittima occupazione dell'immobile.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La sentenza impugnata, accogliendo l'appello formulato dall'Assessorato ai L.P. della Regione Sicilia ha accertato senza alcuna contestazione delle parti al riguardo: a) che detta amministrazione si era limitata ad approvare ed a finanziare la perizia redatta per conto del comune di Troina per la esecuzione dei lavori di sistemazione di un quartiere di quel centro abitato;
b) che era stato il comune a provvedere alla realizzazione dell'opera nonché alle espropriazioni alla stessa strumentali;
per cui aveva dapprima occupato gli immobili necessari fra i quali, quello dei ricorrenti Amiata, poi acquistato a titolo originario in conseguenza della cd. occupazione espropriativa per non avere l'ente pubblico conseguito il decreto di esproprio nei termini assegnati dalla dichiarazione di p.u. (decreto assessoriale del 17 novembre 1967);
c) che l'Assessorato aveva quindi provveduto soltanto a mettere a disposizione del comune le somme di cui al concesso finanziamento previa approvazione dei verbali di bonario accordo stipulati dall'amministrazione comunale con i proprietari dei terreni. Ne ha tratto correttamente la conseguenza che tra l'Assessorato ed il comune di Troina è intercorso un rapporto di finanziamento espressamente previsto dagli art. 1 e 23 della legge reg. Sicilia n. 32 del 1954, in base alla quale l'opera è stata realizzata:
configurabile allorquando un ente si assume l'onere di provvedere alle spese necessarie per l'opera (e, quindi, anche al pagamento degli indennizzi per le espropriazioni che la stessa comporta), rimanendo peraltro detta opera di competenza dell'ente che la compie e che ne è beneficiario.
Pertanto, anche in questa fattispecie di cooperazione fra due amministrazioni per l'esecuzione di un'opera pubblica, al fine di individuare la responsabilità nei confronti dei terzi per gli atti compiuti dall'amministrazione finanziata che ha curato l'opera, assume valenza decisiva che questa - così come avviene nelle ipotesi di delegazione intersoggettiva, affidamento improprio o sostituzione - eserciti un potere proprio ed agisca per l'esecuzione dell'opera non in rappresentanza dell'ente finanziatore, ma per competenza propria e spendendo il proprio nome di persona giuridica diversa. E l'ente che riceve il finanziamento, salvo che la legge o l'atto amministrativo ne limitino espressamente i poteri, essendo investito del potere di provvedere alla realizzazione dell'opera e di compiere il procedimento ablativo è direttamente responsabile dell'illegittima occupazione e dell'irreversibile appropriazione del fondo privato;
ed assume, quindi, la veste di legittimato passivo nell'azione di risarcimento dei danni per la perdita dell'immobile intentata dal proprietario.
Vero è che secondo la giurisprudenza di questa Corte in ciascuna di queste fattispecie resta salva l'eventuale corresponsabilità nel verificarsi dell'acquisizione dell'altro ente partecipe alla realizzazione dell'opera, il cui comportamento abbia comunque concorso a determinare l'illecito; con la conseguente facoltà del proprietario del fondo di scegliere quale dei due chiamare in giudizio o se convenirli entrambi. E che gli TA hanno menzionato alcuni interventi dell'Assessorato nella realizzazione dell'opera ravvisandovi l'esercizio di poteri autonomi di amministrazione attiva.
Ma l'approvazione del progetto con decreto 2/1967, costituente dichiarazione di p.u. (e, quindi, non un atto ablativo, ma il principale momento di collegamento fra l'astratta configurazione del relativo potere e la concreta possibilità del suo nascere, comportante per gli immobili che ne sono destinatari un vincolo di indisponibilità) e l'approvazione del verbale di bonario accordo, costituiscono, come finiscono per riconoscere gli stessi ricorrenti (pag. 5), attività rientranti nei poteri di controllo dell'Assessorato: posto che l'art. 8 della legge reg. 28 del 1962 nel determinarne i poteri e le competenze gli attribuisce quello di "alta vigilanza" proprio con riferimento all'ipotesi di opere pubbliche di interesse di enti locali dagli stessi programmate ed eseguite con fondi del bilancio regionale. Il che è anche logico data la concessione all'ente locale del finanziamento affinché provveda esso al compito della realizzazione materiale dell'opera;
in relazione al quale, peraltro, lo stesso art. 8 attribuisce all'Assessorato anche il potere ulteriore di sostituirsi all'ente locale nello svolgimento di singoli atti nella fase di esecuzione dell'opera senza che ciò comporti l'assunzione, diretta dell'esecuzione dell'opera o la sostituzione nei connessi rapporti esterni, che permangono sempre in capo all'ente locale (Cass. 5058/1993; 176/1988; 3364/1980): così come dimostra proprio la circostanza che l'amministrazione controricorrente - nel caso limitatasi in base all'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello a finanziare l'opera, senza perciò sostituirsi al comune nella realizzazione della stessa - non ha ritenuto di provvedere al pagamento dell'indennità neppure dopo il provvedimento autorizzativo del Tribunale: spettando appunto la relativa obbligazione all'espropriante, che era soltanto il comune di Troina. E da ultimo non giovano ai ricorrenti le decisioni di questa Corte da essi ricordate che riguardano la fattispecie affatto diversa in cui il comune deleghi ai sensi dell'art. 60 della legge 865 del 1971 altro ente pubblico ovvero cooperative private al compimento di alcuni atti del procedimento espropriativo, di cui pertanto l'ente pubblico territoriale è e resta il solo titolare;
tant'è che la relativa attività viene compiuta dal soggetto delegato "in nome e per conto" dell'amministrazione delegante: a differenza di quanto avviene, come si è visto, nell'ipotesi di finanziamento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Assessorato ai L.P. della Regione siciliana in complessivi euro 1.600,00 di cui euro 1.500,00 per onorario di difesa. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003