Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11273 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REP1 1273 / 02 IN NO E DEL POLOTTA ANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sentenza equità SEZIONE TERZA CIVILE Giudice di pace sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21140/99 Presidente Angelo GIULIANO Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron.28880 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. Dott. Bruno DURANTE Ud. 25/03/02Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ENOMOTEL DI IN LL AU & GI LU SAS, con sede in Roddi (Cn), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIFRANCO GRAZIANI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE MARASSO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ANTICA DISTELLERIA DOMENICO SIBONA SRL;
2002 - intimata 767 avversO la sentenza n. 3165/98 del Giudice di pace di 1 TORINO, emessa e depositata 1' 11/12/98 (R.G. 7748/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato GIfranco GRAZIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del II e la dichiarazione d'inammissibilità del I motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto emesso in data 9.7.1998 il Giudice di pace di Torino ingiungeva alla sas Enomotel "Il Conven- to" il pagamento in favore della società Antica Distil- leria SI srl della somma di L.
1.363.740 per la дег fornitura di prodotti alcoolici. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione sas Enomotel di AU e GI LU AR, soste- la nendo la completa estraneità al rapporto contrattuale dedotto in giudizio e sorto prima della costituzione della società stessa ed eccependo che la fornitura del- la merce era avvenuta a favore di un soggetto giuridico diverso rispetto a quello ingiunto. Costituitasi in giudizio, la società Antica Distil- leria SI contestava le ragioni addotte dall'opponente e concludeva (in sede di precisazione 2 delle conclusioni) per il rigetto dell'opposizione, co- sì come proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con sentenza dell'11.12.1998 l'adito giudice con- fermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava 1' opponente alle spese processuali. Per la cassazione di tale sentenza 1'Enomotel sas di AR f.lli AU e GI LU ha proposto ricorso sulla base di due motivi. L'intimata Antica Distilleria IC SI srl non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 101 c.p.c., con conseguente nullità della fa- se di merito e della sentenza impugnata. La ricorrente lamenta la mancata integrità del contraddittorio, non avendo il giudice disposto la chiamata in causa di Si- tr Vincenza, terza, come richiesto dalla stessarianni convenuta in opposizione, e nell'interesse dell'attrice opponente nel giudizio di merito. la censura non coglie nel segno. Se è vero, infatti, che il giudizio secondo equità del giudice di pace ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., nel testo modificato, attiene alla decisione nel merito, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme processuali (Cass. S.U. n. 716/1999) e, 3 pertanto, 'inosservanza da parte del detto giudice del principio l'inosservanza da parte del detto giudice del principio procedimentale del contraddittorio inte- gra un vizio della sentenza denunciabile con il ricorso per cassazione, va in primo luogo osservato che, nella specie, secondo quanto assunto dalla ricorrente, si è trattato di istanza di chiamata in causa formulata dal- la convenuta in opposizione, sicchè era quest'ultima che avrebbe potuto dolersi della mancata autorizzazione alla chiamata stessa. Per altro verso, poi, va rilevato che il provvedi- mento di autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. coinvolge valutazioni assolutamente discre- zionali da parte del giudice di merito e l'esercizio implicitamente del relativo potere -nel caso in esame esercitato negativamente, nel senso del diniego dell'autorizzazione stessa- insindacabile in Cassa- zione, atteso, peraltro, che nella specie di certo non si versava in ipotesi di litisconsorzio necessario. Con il secondo mezzo si denuncia violazione dell'art. 101 cpc per carenza di titolarità nel rappor- to giuridico dedotto in giudizio con il decreto ingiun- tivo opposto e conseguente carenza di legittimazione passiva in relazione al decreto ingiuntivo medesimo. Anche questa censura va disattesa, non sussistendo 4 la dedotta violazione, giacché appartiene al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente tito- lari del rapporto fatto valere in giudizio, esulando pertanto la relativa valutazione dai limiti del sinda- cato di legittimità. E' appena il caso di rilevare, del resto, che il giudice di pace ha, in concreto, con incensurabile giu- dizio di merito, quanto alla dedotta estraneità della ver stessa per essere un soggetto diverso, da un lato af- fermato che la società opponente [attuale ricorrente] si è giuridicamente costituita in data 25.3.1995, ante- riormente all'effettuazione delle forniture di cui è reclamato dalla convenuta in opposizione il pagamento, e dall'altro affermato che "Enomotel il Convento", sog- getto al quale vennero indirizzate le fatture nonché le bolle di accompagnamento, altro non è che la "insegna" della società opponente. E' solo in questa sede, inoltre, che viene dedotta, per la prima volta, l'assenza di "connessione" tra il soggetto venditore dei prodotti alcolici (SI di Si- bona Domenica e C. snc con sede in Piobesi d'Alba) e il soggetto promotore del procedimento monitorio (Antica Distilleria IC SI srl con sede in Torino). 5 Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese, stante la mancata attività difensiva della c ontroparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso, il 25.3.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEESIDENTE Lonato Calabruse IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cance Oggi, 30.07.02 IL CANCELL A Dott.ssa Mar 6