Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10188 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
0 1 88/02 AULA "A" 1 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1618/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Mercurio Presidente Dott. Ettore Cron.27761 Cons. Rel. Spanò Dott. Alberto Rep. Consigliere Dott. Michele De Luca Ud. 24 Mazzarella Consigliere Dott. Giovanni aprile 2002 Consigliere Dott. Attilio Celentano ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DR AR, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Centro Servizi per l'Artigianato, soc. coop.va a responsabilità limitata, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Bennicelli, presso l'avv. Giulio Cevolotto che, unitamente all'avv. Maurizio Iacobi, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente 1778
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Fabio Fonzo, Antonino Sgroi, Antonietta Coretti che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
intimato costituito con procura avversO la sentenza n. 1301/99, decisa il 12 ottobre 1999 e pub- blicata il 2 novembre 1999, resa dal Tribunale di Treviso nel pro- cedimento n. 575/99 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati A. Romoli, per delega dell'avv. Iacobi, per il ricorrente e Clementina Pulli, per delega dell'avv. Fabio Fonzo per l'Istituto resistente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi rispettivamente in data 14 dicembre 1995 e 31 maggio 1996, DR AR, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società cooperativa a r.
1. Centro servizi per l'Artigianato, proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Treviso avversO ordinanza ingiunzione emessa dal dirigente della locale Sede INPS e avversO decreto ingiuntivo emesso su richiesta dello stesso Istituto, per recupero dei contributi non erogati per una dipendente fittiziamente collocata in aspettativa sindacale e di fatto occupata negli stessi compiti svolti in precedenza. Sosteneva l'opponente che il distacco sindacale presso la associa- 2 л zione sindacale Artigianato Treviso era stato effettivo e la di- staccata aveva svolto appunto attività informativa e sindacale. Con sentenza in data 13 novembre 1998 il Giudice adito accoglieva entrambe le opposizioni. Interponeva appello l'INPS e in esito il gravame veniva accolto con sentenza n. 1301/99, emessa in data 12 ottobre 2 novembre 1999 dal Tribunale di Treviso, che rigettava le opposizioni. La decisione veniva così motivata. Il Collegio di merito Osservava che il Pretore aveva valorizzato esclusivamente e peraltro in modo parziale, le deposizioni assunte in corso di causa, senza tener conto delle dichiarazioni rese da- gli stessi testi nell'immediatezza, di fronte agli ispettori dell'Istituto e senza valutare le ragioni di eventuali differenze. Osservava che tutti i testi estranei all'organizzazione del datore di lavoro avevano integralmente confermato le dichiarazioni res e in sede ispettiva e solo due dipendenti le avevano rettificate. Sottoponeva a vaglio critico le risultanze acquisite, giungendo così alla conclusione che la motivazione sottostante al distacco sindacale era quella di ottenere l'esonero dal pagamento dei con- tributi previdenziali, senza alcun cambiamento nello svolgimen to del rapporto e delle mansioni. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne, con atto notificato in data 13 gennaio 2000 nel quale vengono enunciati tre motivi, DR AR in proprio e in qualità di Presidente del Centro servizi per l'Artigianato,. 3 L'INPS si è costituito col solo deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1414 e seguenti cc e 102 cpc, nonché, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si Osserva che il mero svolgimento di prestazioni in favore del Centro non implica la sussistenza di un rapporto di lavoro, in mancanza di prove circa la subordinazione gerarchica. Si rileva ancora che il Tribunale non chiarisce se trattasi di si- mulazione assoluta о relativa e d'altro canto 1'INPS non aveva chiesto la declaratoria di nullità del distacco. Si osserva altresì che l'accertamento non poteva aver luogo se non in contraddittorio con tutti i soggetti partecipi dell'accordo si- mulatorio. Le censure non appaiono fondate. Quanto al primo rilievo si Osserva che la lavoratrice era stata regolarmente assunta alle dipendenze della cooperativa Centro Ser- vizi per l'Artigianato e non si contesta che fino alla data del distacco sindacale vi sia stato un effettivo rapporto di lavoro. Il Tribunale, in esito ad una valutazione delle risultanze di cau- sa di cui meglio si dirà innanzi, ha ritenuto acquisita la prova che nulla è mutato dopo il formale distacco sindacale poiché la lavoratrice ha continuato a svolgere gli stessi compiti, con le pregresse modalità, e tanto poco operava con libera ed autonoma 4 organizzazione da giustificare le assenze per malattia. Da tali elementi ha tratto la conclusione che il distacco era avvenuto al solo scopo di ottenere l'esonero da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali. Non si vede quindi quale ulteriore indagine avrebbe dovuto svolge- re il Collegio di merito al fine di stabilire se, coeteris pari- bus, vi fosse stato un mutamento della causa delle prestazioni, ora rese "a titolo amicale o gratuito", tra l'altro in assenza di qualsiasi deduzione al riguardo da parte dell'odierno ricorrer.te che si limita a prospettare una mera ipotesi in tal senso. Infondati sono poi i rilievi circa la carenza dell'indagine svolta dal Tribunale in ordine alla sussistenza di simulazione assoluta o relativa e all'individuazione dei "soggetti dell'accordo simulato- rio". Invero il Collegio di merito ha escluso che vi sia mai stato un 11distacco sindacale e pertanto, attribuendo allo stesso natura si- mulata", ha voluto in realtà rilevare la falsità della dichiara- zione resa al riguardo dalla parte datoriale, senza alcun riferi- mento ad un accordo con la lavoratrice o con l'Associazione sinda- cale, tale da rendere applicabili i principi sulla simulazione del contratto. Privo di qualsiasi fondamento appare dunque il rilievo che l'accertamento di un accordo simulatorio doveva avvenire in con- traddittorio con tutti i soggetti che vi avrebbero preso parte, dal momento che si è negato in radice che il distacco vi sia mai 5 stato, e ciò indipendentemente da qualsiasi connivenza o acquie- scenza della lavoratrice ○ dell'Associazione distaccataria, quest'ultima estranea alla controversia dal momento che l'Istituto nessuna richiesta ha avanzato nei suoi riguardi, dando evidente- mente per scontato che il distacco era in realtà inesistente. Col secondo motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine alla valuta- zione del materiale probatorio acquisito. La censura non appare fondata. Ed invero il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione de- gli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con ap- prezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cas- sazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto а verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo forma- le di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo ade- guato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comun- 6 que desumibili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridi- CO. Invero la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza im- pugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legit- timità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì, la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della delle argomentazioni svolte dal giudice coerenza logico-formale, del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di indi- viduare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, ai scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ri- tenute maggiormente idonee а dimostrare la veridicità de fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno о all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamen- te previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di moti- vazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contrad- dittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, si rinvenga traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti deci- sivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomen- complessivamente adottate, tale da non consentire tazioni l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (Cass. 29 marzo 2001, n.4667; 16 novembre 2000, 7 n.14858; 24 luglio 2000, n.9716, nonché S.U. n.13045/1995). A tali principi non si è attenuto l'odierno ricorrente il quale, lungi dal porre in rilievo un qualsiasi vizio argomentativo, si limita ad offrire una diversa lettura delle deposizioni testimo- niali prese in esame dal Collegio di merito, tra l'altro riassunte o riportate solo per stralci parziali. Quanto alla possibilità di trarre elementi di convincimento dalla lettura degli Statuti della Cooperativa e dell'Associazione Sinda- cale Artigianato Treviso, si osserva che vengono prospettati pro- fili valutativi di cui non vi è traccia nella motivazione dell'im- pugnata sentenza e peraltro non sono indicati gli atti della fase di merito ove la questione è stata sollevata o trattata. Non è quindi consentito prospettare una censura di difetto di mo- tivazione su una questione che deve ritenersi nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Invero nel giu- dizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione del- la sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed sono proponibili alle questioni di diritto proposte, non nuove questioni di diritto о temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio 0, nell'ambito delle que- stioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. 8 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 13 febbraio 1996, n. 1084, 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 sez. lav., 19 novembre 1996, marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). punto mai trattato. Col terzo motivo si denuncia l'omesso esame dell'eccezione subor- dinata, inerente l'inesattezza del calcolo delle somme in ipotesi dovute, essendo stata determinata l'evasione contributiva sull'in- tera paga sindacale e non su quella effettiva, corrispondente alla prestazione lavorativa ridotta. Parte ricorrente afferma, in termini per vero non del tutto chiari dal momento che non si indicano precisi elementi al riguardo, che la lavoratrice percepiva, per una prestazione ad orario ridotto, una retribuzione diversa ed inferiore rispetto a quella indicata dagli Ispettori dell'Istituto; afferma altresì di aver rilevato nell'atto di opposizione che i contributi sarebbero stati se mai dovuti in misura inferiore. Non indica peraltro gli atti del giudizio di appello ove la difesa sarebbe stata riproposta dinanzi al Tribunale e pertanto la censu- ra di difetto di motivazione va disattesa, in forza delle conside- razioni già svolte, siccome nuova ○ comunque introdotta in viola-- 9 zione del principio di autosufficienza. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. IL PRESIDENTE forire Mucur's- Roma, 24 aprile 2002 Allah ber IL CONSIGLIERE ESTENSORE Qu ie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Loggi, 12 LUG, 2002 selle ④A CANCELLIERE Cusic 10