Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 38815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38815 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
GI Di TE RI GR ET RA Tripiccione CA ON
GI DI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38815/2025 Roma, li, 01/12/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1276/2025 UP 11/11/2025
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TT NO ZI, nato a [...] il [...]
R.G.N. 23724/2025
avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di Appello di Palermo
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere GI DI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che conclude per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, l'avvocato Alessandro Casano del foro di Marsala, in difesa di TT NO ZI, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 maggio 2025 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 19/12/2024, appellata dall'imputato TT NO ZI, che, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
2e227609243e2cd-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1
Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione TT NO ZI, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. manifesta illogicità della motivazione. La Corte di Appello ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per considerare abituale il comportamento dell'imputato e tuttavia ha ritenuto insussistenti i presupposti applicativi dell'art. 131-bis cod. pen. sulla base a) della ritenuta pervicacia con cui l'imputato aveva violato il divieto di avvicinamento, pervicacia che non potrebbe logicamente distinguersi dall'abitualità della condotta, che, però, era stata ritenuta insussistente;
b) dell'intensità del vulnus arrecato ai beni giuridici, tenuto conto della natura plurioffensiva del reato e dalla circostanza che la persona offesa era stata costretta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, ma, con riguardo al primo profilo, appare evidente la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., posto che la norma non esclude la sua portata applicativa ai reati plurioffensivi, mentre in relazione al secondo profilo, la persona offesa aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per evitare che il figlio potesse allontanarsi da lei per trasferirsi nell'abitazione della fidanzata, sicchè le finalità dell'intervento sarebbero estranee alla norma e al bene giuridico dalla stessa protetto e, dunque, non potrebbero denotare alcuna intensità della violazione;
c) dalla condotta susseguente al reato, tenuto conto che dopo la commissione del fatto-reato l'imputato evadeva dagli arresti domiciliari e veniva notato in due occasioni in compagnia della madre, ma, come chiarito dalla Cassazione (sentenza Sez. VI n. 43491/2023), la condotta susseguente al reato costituisce elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini dell'applicabilità dell'esimente, nel caso in cui determini un aggravamento dell'offesa, non rilevando comportamenti successivi solo perché espressivi di capacità a delinquere.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: manifesta illogicità della motivazione in punto di rigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa. L'impugnata sentenza ha rigettato la richiesta di accesso alla giustizia riparativa ritenendola generica ed indeterminata e, in ogni caso, inutile alla stregua dell'intervenuta riappacificazione delle parti. Premessa la ritenuta impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, in ordine alla genericità ed indeterminatezza della richiesta ci si limita ad osservare che l'art. 129-bis cod. proc. pen. non richiede l'uso di formule sacramentali, né l'indicazione delle motivazioni sottese alla
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Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2e227e09243e2cd-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
richiesta, potendo, peraltro, la stessa Autorità Giudiziaria disporre di ufficio l'avvio del programma. Quanto alla ritenuta superfluità, si osserva che, con i motivi di appello, era stato espressamente richiesto un trattamento sanzionatorio più favorevole, con la conseguenza che sussisterebbe una concreta utilità per il ricorrente di accedere alla giustizia riparativa atteso che la positiva conclusione dello stesso è valutabile sia in punto di circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., che ai fini della quantificazione della pena (art. 58 d. lgs. n. 150/2022).
3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno rassegnato le conclusioni così come in epigrafe riportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato.
1.1. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-bis cod. pen., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l'esigibilità del concreto esercizio dello "ius excludendi" e l'esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul (Cass., Sez. VI, n. 4936 del 15/01/2025, rv. 287608-01). Nel caso di specie, al di là dell'assimilazione del termine pervicacia ad abitualità, resta il fatto che l'imputato da diverse settimane violava la misura stabilendosi presso l'abitazione della madre, in tale modo, come opportunamente osservato dalla Corte di Appello palermitana, fra l'altro, evidenziando una particolare intensità del dolo. Inoltre, non può ignorarsi che il ricorrente, sottoposto, in aggravamento, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, la violava non solo evadendo, ma accompagnandosi diverse volte con la madre. A quest'ultimo riguardo, se è vero che questa Corte ha affermato che, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto delle modifiche all'art. 131-bis cod. pen. introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini della applicabilità dell'esimente nel caso in cui determini un aggravamento dell'offesa, non rilevando invece comportamenti successivi sol perché espressivi di capacità a delinquere (Cass. Sez. VI, n. 43941 del 03/10/2023, rv. 285360-01), tuttavia, va anche ricordato che, sempre in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto della novellazione dell'art. 131-
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Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2e227609243e2cd-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 331776349812eb09
bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo (Cass., Sez. II, n. 20279 del 21/03/2023, rv. 284617-01). Nel caso di specie, la violazione della misura cautelare degli arresti domiciliari non risulta presa in esame di per sé, ma in quanto, siccome in tale modo l'imputato continuava ad avvicinarsi alla madre, espressione, da un lato, di pervicacia di condotta, dall'altra di ulteriore intensità del dolo, dall'altra ancora, di una protratta e più intensa lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. In buona sostanza, la sentenza impugnata, con argomentazioni corrette in punto di diritto, adeguate e non manifestamente illogiche, ha escluso la possibilità di riconoscere l'invocata causa di non punibilità e, pertanto, la doglianza difensiva non può che essere rigettata.
2. Anche il secondo motivo va rigettato.
Come è noto, circa la ricorribilità per cassazione del provvedimento di rigetto della richiesta di invio ad un Centro per la giustizia riparativa si sono pronunciate proprio di recente le Sezioni Unite di questa Corte. Invero, all'esito dell'udienza del 30/10/2025, le Sezioni Unite, rispondendo al seguente quesito "se sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa e, nell'ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi", hanno affermato: "il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato". Alla luce della decisione delle Sezioni Unite il secondo motivo di ricorso è certamente ammissibile. Tuttavia, come è noto, in tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione della domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità (Cass. Sez. IV, n. 646 del 06/12/2023, [...], rv. 285764-01). Nel caso in esame, la Corte palermitana ha motivato il rigetto dell'istanza in modo immune da censure, sotto il profilo logico e giuridico, escludendo che, nel caso di specie, l'accesso al programma di giustizia riparativa potesse sortire un
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Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
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Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09
effetto utile ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, in considerazione della circostanza che il ricorrente aveva violato la misura cautelare impostagli con il pieno consenso della madre, per cui non vi sarebbe nulla da ricomporre. A fronte di tale giustificazione, la difesa si è limitata ad evidenziare l'effetto utilitaristico, per la posizione sanzionatoria dell'imputato, che l'accesso al programma di giustizia riparativa ed il suo eventuale buon esito potrebbe avere, così confondendo la "utilità" richiesta dal comma 3 dell'art. 129- bis cod. proc. pen., che si riferisce alle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, e cioè agli aspetti conflittuali della vicenda penale, e che si ricollega ai fini propri della giustizia riparativa così come desumibili dall'art. 42 comma 1 lett. e) d.lgs. n. 150/2022 e dall'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 150/2022, con i riverberi positivi che l'esito riparativo potrebbe avere sulla posizione processuale dell'imputato. Su tali basi, la doglianza non può trovare accoglimento.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11 novembre 2025
Il Consigliere estensore GI DI
Il Presidente GI Di TE
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente GI Di TE
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Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09