Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2026, n. 10088
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Sentenza 18 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Ricorso per cassazione privo di specifici motivi di censura

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto privo di specifici motivi di censura e senza alcuna indicazione delle norme di diritto su cui gli stessi eventualmente si fondano, limitandosi a richiamare genericamente un principio di diritto. Si è richiamato il costante e univoco orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., individuando con chiarezza i vizi prospettati, e deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, selezionando i profili di fatto e di diritto della vicenda posti a fondamento delle doglianze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2026, n. 10088
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10088
    Data del deposito : 18 aprile 2026

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