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Sentenza 18 aprile 2026
Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2026, n. 10088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10088 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 793/2025 R.G. proposto da: Comune Di ME in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Battagliola -ricorrente- contro Maxi Di s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RG SA Roderi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lombardia n. 2938/2024 depositata il 11/11/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026 dal Consigliere FA Di IS. Udito il difensore di parte controricorrente che ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10088 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: DI PISA FABIO Data pubblicazione: 18/04/2026 2 udito il P.G. che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La CGT-2 della Lombardia, con la sentenza n. 2938/2024 resa nel giudizio di annullamento avverso l’avviso di pagamento n. 9887 del 22 febbraio 2023 con cui il Comune di ME aveva quantificato in 20.816,00 la TARI dovuta dalla società Maxi Di s.r.l. per l’anno 2023 per il punto vendita di Viale Norvegia n. 1, accoglieva l’appello della società contribuente ritenendo esenti da TARI le superfici ove si formano, in misura prevalente, rifiuti speciali. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di ME cui ha resistito la società contribuente la quale ha, successivamente, depositato memoria conclusiva. 3. La Procura Generale ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il proposto ricorso l’ente impositore, nel richiamare i principi fissati da questa Corte con l’ordinanza n.23228/2024, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, assumendo che doveva essere riconosciuta la debenza, sempre e comunque, in ipotesi quale quella in esame, della c.d. quota fissa. 2. Il ricorso è da ritenere inammissibile, come eccepito dalla società controricorrente e rilevato dal P.G. nella propria memoria scritta. 2.1. Invero come costantemente ed univocamente chiarito dalle SS.UU. di questa Corte: - il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure 3 individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa” (Cass., Sez. U., ordinanza n. 32415 dell’8/11/2021, Rv. 662880 - 01); - il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.” (Cass., Sez. U., ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971 - 01). 2.2. Si è, ancora, condivisibilmente osservato che: “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. (vedi, ex multis, Cass. n. 11603 del 14/05/2018). 3. Muovendo da tali premesse non può che rilevarsi l’inammissibilità del ricorso in esame in quanto privo di specifici motivi di censura e senza alcuna indicazione delle norme di diritto su cui gli stessi eventualmente si fondano, dovendosi rilevare che parte ricorrente si è limitata a richiamare, del tutto genericamente, un principio di diritto formulato da questa Corte in tema di rifiuti speciali. 4 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Comune ricorrente a pagare in favore della società controricorrente le spese del presente giudizio liquidate nell'importo di euro 3.000,00, per compensi, ed € 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 25 febbraio 2026 Il Consigliere rel. Il Presidente (FA Di IS) (MO IA AL)
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10088 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: DI PISA FABIO Data pubblicazione: 18/04/2026 2 udito il P.G. che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La CGT-2 della Lombardia, con la sentenza n. 2938/2024 resa nel giudizio di annullamento avverso l’avviso di pagamento n. 9887 del 22 febbraio 2023 con cui il Comune di ME aveva quantificato in 20.816,00 la TARI dovuta dalla società Maxi Di s.r.l. per l’anno 2023 per il punto vendita di Viale Norvegia n. 1, accoglieva l’appello della società contribuente ritenendo esenti da TARI le superfici ove si formano, in misura prevalente, rifiuti speciali. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di ME cui ha resistito la società contribuente la quale ha, successivamente, depositato memoria conclusiva. 3. La Procura Generale ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il proposto ricorso l’ente impositore, nel richiamare i principi fissati da questa Corte con l’ordinanza n.23228/2024, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, assumendo che doveva essere riconosciuta la debenza, sempre e comunque, in ipotesi quale quella in esame, della c.d. quota fissa. 2. Il ricorso è da ritenere inammissibile, come eccepito dalla società controricorrente e rilevato dal P.G. nella propria memoria scritta. 2.1. Invero come costantemente ed univocamente chiarito dalle SS.UU. di questa Corte: - il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure 3 individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa” (Cass., Sez. U., ordinanza n. 32415 dell’8/11/2021, Rv. 662880 - 01); - il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.” (Cass., Sez. U., ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971 - 01). 2.2. Si è, ancora, condivisibilmente osservato che: “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. (vedi, ex multis, Cass. n. 11603 del 14/05/2018). 3. Muovendo da tali premesse non può che rilevarsi l’inammissibilità del ricorso in esame in quanto privo di specifici motivi di censura e senza alcuna indicazione delle norme di diritto su cui gli stessi eventualmente si fondano, dovendosi rilevare che parte ricorrente si è limitata a richiamare, del tutto genericamente, un principio di diritto formulato da questa Corte in tema di rifiuti speciali. 4 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Comune ricorrente a pagare in favore della società controricorrente le spese del presente giudizio liquidate nell'importo di euro 3.000,00, per compensi, ed € 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 25 febbraio 2026 Il Consigliere rel. Il Presidente (FA Di IS) (MO IA AL)