Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 1
L'attività di smaltimento di rifiuti è da considerare un "servizio di pubblica necessità" e, pertanto, integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità l'inadempimento di tale attività che alteri il funzionamento del servizio nel suo complesso. (Fattispecie relativa alla ritenuta insussistenza del reato in relazione alla condotta dell'esercente di un centro di raccolta che aveva occasionalmente impedito lo scarico nel sito di rifiuti ospedalieri all'impresa che li aveva prelevati nei luoghi di produzione e con la quale aveva in tal senso stipulato un accordo contrattuale).
Commentari • 2
- 1. Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In riferimento alla fattispecie di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 331, deve escludersi che il privato, il quale lamenti di essere leso da una turbativa del servizio, possa assumere la qualità di persona offesa. Ed infatti, il delitto in questione tutela un bene sopraindividuale, costituito dalla regolare prestazione di servizi pubblici in favore della collettività. Questa conclusione è desumibile dagli elementi costitutivi della fattispecie, e, in particolare da quello del turbamento della regolarità del servizio come conseguenza della condotta di interruzione o di sospensione dello stesso. Se, intatti, la condotta …
Leggi di più… - 2. La raccolta dei rifiuti. Profili di diritto civile e penaleSimona Postorino · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2009, n. 30749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30749 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/04/2009
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 819
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 4913/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN PP, nato a [...] il [...];
2) AS MA, nata a [...] il [...];
contro la sentenza del 2 maggio 2008 emessa dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
udito l'avvocato PALADINO Paolo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del 18 maggio 2007 con cui il Tribunale di Marsala aveva ritenuto PP IN e MA AS responsabili del reato di interruzione di servizio pubblico, condannandoli entrambi alla pena di quattro mesi di reclusione e trecentosessanta euro di multa, con l'interdizione dall'esercizio del servizio pubblico per un mese, e sospensione della pena. Dalla sentenza si apprende che il 21 settembre 2002 i due imputati, nelle rispettive qualità di responsabile e amministratore della Intersan s.a.s., ditta avente ad oggetto l'attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri, avrebbero impedito ad un dipendente della ditta IT & C. s.n.c. di scaricare i rifiuti presso il proprio centro raccolta, così come stabilito in base al contratto stipulato il 7 ottobre 1999, interrompendo il servizio di pubblica necessità espletato. In base al contratto citato le due ditte avevano previsto che la IT s.n.c. avrebbe potuto consegnare per lo stazionamento nei locali della Intersan s.a.s. i rifiuti sterili e infetti prelevati da ospedali e laboratori, dietro un corrispettivo commisurato al litro, quest'ultima società si sarebbe occupata del trasferimento di tali rifiuti presso gli impianti di smaltimento. Secondo i giudici d'appello l'improvviso e imprevisto rifiuto di accogliere il materiale raccolto dalla IT s.n.c. nel proprio centro raccolta non avrebbe avuto alcuna giustificazione, ne' in un preteso inadempimento contrattuale ne' in una momentanea difficoltà organizzativa della società Intersan, da qui la commissione del reato di cui all'art. 331 c.p.. Contro questa sentenza i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione con il medesimo atto.
Con il primo motivo hanno dedotto la mancanza di motivazione della sentenza, in quanto i giudici d'appello non avrebbero risposto alle diffuse argomentazioni difensive, limitandosi ad affermare apoditticamente, senza spiegare i vari passaggi logici, che l'attività svolta dalle due imprese rientrava tra i servizi di pubblica necessità, che non è rilevante la circostanza che nell'autorizzazione non fosse previsto che la società IT s.n.c. si sarebbe potuta rivolgere ad altra azienda per il conferimento finale, che la Intersan s.a.s, non svolgeva un rapporto di mera intermediazione che la legava con l'altra società, infine che non rileva l'astratta possibilità per l'IT s.n.c. di conferire direttamente presso l'impianto di incenerimento. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza soprattutto là dove, dopo aver premesso che le due società svolgevano la stessa attività in base a conformi autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, conclude affermando la sussistenza del reato contestato, anziché riconoscere che la IT s.n.c. aveva la stessa autorizzazione della Intersan s.a.s., per cui poteva svolgere autonomamente il servizio di smaltimento dei rifiuti e che l'accordo commerciale aveva l'unica finalità di ridurre i costi di gestione. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 331 c.p., per avere ritenuto la sussistenza del reato senza considerare che la Intersan s.a.s. non aveva in alcun modo assunto responsabilità dirette nei confronti dei clienti dell'altra società, con la conseguenza che solo la RS era l'unica titolare del servizio di pubblica necessità dalla stessa gestito e, quindi, dovendo escludersi in capo ai ricorrenti ogni ipotesi di responsabilità per il reato di interruzione di pubblico servizio, risultando il loro eventuale ingiustificato inadempimento rilevante sotto il profilo civilistico.
La violazione dell'art. 331 c.p. viene sostenuta anche sotto il diverso profilo del turbamento della regolarità del servizio, turbamento che nella specie non vi è stato e che, comunque, secondo i ricorrenti, non può in alcun modo essere imputato ad essi, il cui rifiuto è stato causalmente inidoneo e insufficiente al verificarsi dell'interruzione.
Infine, con l'ultimo motivo si censura la sentenza per un ulteriore difetto di motivazione, cioè per non avere risposto alle argomentazioni difensive che contestavano il coinvolgimento di PP IN nel reato in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati.
Innanzitutto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata nella ricostruzione delle modalità del fatto evita ogni indagine sulle condotte concretamente poste in essere dagli imputati, ritenendo sufficiente aver accertato che il 21 settembre 2002 ad un dipendente della ditta IT s.n.c. era stato impedito di scaricare i rifiuti speciali. La responsabilità del mancato "scarico" dei rifiuti viene così attribuita ai due imputati in quanto amministratori e, comunque, responsabili della società Intersan s.a.s., senza alcuna indagine effettiva circa il ruolo avuto effettivamente nella vicenda, ma unicamente sulla base della loro collocazione all'interno della ditta. In questo modo la sentenza non ha individuato responsabilità individuali e personali, ma ha preferito riferirsi direttamente alla società, senza considerare che, dovendo accertare la sussistenza del reato di interruzione di servizio di pubblica necessità in capo a persone fisiche, avrebbe comunque dovuto selezionare il comportamento tenuto nella specie dai due imputati, la cui responsabilità risulta, invece, appiattita su quella della società, soggetto diverso, a cui peraltro non può neppure applicarsi la disciplina di cui al D.Lgs. 231 del 2001, sulla responsabilità da reato.
D'altra parte, la riprova dell'omessa considerazione dei singoli apporti degli imputati rispetto al "rifiuto" della prestazione sta nel fatto che i giudici di merito non hanno neppure distinto i diversi ruoli rivestiti da AS e da RU nell'ambito della ditta, considerandoli acriticamente sullo stesso piano. Sotto altro profilo si rileva che, pur dovendosi riconoscere che l'attività in materia di smaltimento dei rifiuti possa essere qualificata servizio di pubblica necessità, tuttavia non può certo sostenersi che qualsiasi inadempimento porti automaticamente alla interruzione del servizio.
Nel caso di specie si è trattato di un unico episodio in cui, per ragioni che la stessa sentenza non è riuscita ad accertare, non è stato consentito lo scarico ad un camion della ditta IT, scarico che poi è avvenuto presso altro centro raccolta, circostanza questa decisiva per escludere l'effettivo turbamento del servizio, richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 331 c.p.. Peraltro, gli stessi giudici d'appello riconoscono che la MP aveva comunque la possibilità di rivolgersi ad altre società per il trasporto e per il conferimento dei rifiuti presso l'impianto di incenerimento.
Si tratta di due circostanze che dimostrano l'insussistenza del reato contestato agli imputati, in quanto con esse viene a mancare uno degli elementi della fattispecie. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata per la configurabilità del reato è necessario che il turbamento della regolarità del servizio sia idoneo ad alterare il funzionamento del servizio stesso nel suo complesso e non di una singola prestazione (Cass. 24 marzo 1986, Del Ben). Nel caso di specie deve escludersi che il singolo episodio abbia determinato un'alterazione funzionale complessiva del servizio di smaltimento e la riprova di ciò sta nel fatto che il servizio è continuato con lo scarico effettuato in altro centro di smaltimento.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2009