Sentenza 11 maggio 2017
Massime • 1
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, ove con esso si denunci l'erroneità del calcolo del tempo necessario al prodursi di tale vicenda, quando il termine di legge, come indicato nell'atto di impugnazione, è comunque spirato in data precedente a quella della decisione della Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2017, n. 30276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30276 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
30276-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 11/05/2017 AN PRESTIPINO Presidente Sent. n. sez. 1378/2017 GEPPINO RAGO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO N.6423/2017 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: RA AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/06/2015 del TRIB.SEZ.DIST. di FRATTAMAGGIORE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. FRANCA ZACCO che conclude per l'inammissibilita' per sopravvenuta carenza di interesse data la maturata prescrizione Udito il difensore avv.Imbimbo Pietro del foro di Roma d'ufficio, che si riporta ai motivi RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Il Tribunale di Napoli sezione distaccata di FRATTAMAGGIORE, con sentenza in data 01/06/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di SE AN in ordine al delitto di danneggiamento aggravato commesso il 15 novembre 2008 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Proponeva ricorso per cassazione per saltum il Procuratore Generale di Napoli deducendo quale unico motivo violazione della legge penale per non essere ancora decorso alla data di emissione della sentenza il termine di prescrizione. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse;
ed infatti avuto riguardo alla data di contestazione dei fatti (15 novembre 2009) il termine di prescrizione prorogato del reato contestato pari ad anni 7 e mesi 6 viene a scadere il 15 maggio 2016 successivamente l'emissione della pronuncia di impugnata (1 giugno 2015) ma prima della trattazione del presente ricorso. Al proposito questa Corte ha già stabilito che è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, ove con esso si denunci l'erroneità del calcolo del tempo necessario al prodursi di tale vicenda, quando il termine di legge, come indicato nell'atto di impugnazione, è comunque spirato in data precedente a quella della decisione della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 6151 del 22/01/2013, Rv. 254858). L'affermazione si ricollega ad una precedente statuizione delle Sezioni Unite secondo cui in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Rv. 251694). L'applicazione del sopra esposto principio comporta che pur essendo la prescrizione maturata successivamente l'emissione della impugnata sentenza deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sopraggiunto. Né rileva ai fini della sospensione della prescrizione il rinvio disposto dal 16 dicembre 2009 al 15 dicembre 2010 poiché lo stesso appare essere stato disposto dal G.O.T. incaricato in sostituzione del giudice titolare per assenza di quest'ultimo senza valutare la legittimità dell'impedimento pur dedotto dal difensore.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 11/05/2017 Il Consigliere Estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA IGNAZIO PARD SECONDA SEZIONE PENALE 1 6 GIU. 2017 IL CANCEL Il Presidente M DI E R P Claudia Planili AN PRESTIPINO U