CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2023, n. 29938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29938 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA nei confronti di NO IN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 22/11/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29938 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 22 novembre del 2022 (motivazione depositata il successivo 12 dicembre) ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da NO IN avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza con la quale veniva disposta nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla contestazione provvisoria di numerose ipotesi di peculato, frode nelle pubbliche forniture, corruzione e turbativa d'asta (il Tribunale del riesame annullava il provvedimento genetico in relazione alla contestazione di cui al capo 16, concernente un addebito di concorso in frode nelle pubbliche forniture, confermando nel resto). 2. Avverso l'ordinanza del riesame il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, propone ricorso con il quale deduce un unico motivo con il quale eccepisce l'erronea valutazione, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale oltre alla mancata valutazione di elementi di prova a sé favorevoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Esso, dopo una prima parte (pag. 1 e 2) nella quale si contestano, in termini di puro fatto e con argomentazioni di non agevole comprensione, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale del riesame in ordine ai rapporti tra l'indagato e agenti della Forestale, in riferimento ad un addebito di peculato in concorso, si diffonde (pag. 2-5) in una serie di considerazioni e riferimenti giurisprudenziali totalmente astratti in ordine alla fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. In tal modo, il ricorrente non si è confrontato in modo specifico con le - adeguate e non illogiche - motivazioni dell'ordinanza impugnata che, con riferimento agli atti di indagine, argomenta in modo congruo in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagate , . Il ricorso è quindi inammissibile in quanto in esso difetta la necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex plurimis, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni per ritenere l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. 2 Il sigliere este ore Il Pré idente P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2023
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29938 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 22 novembre del 2022 (motivazione depositata il successivo 12 dicembre) ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da NO IN avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza con la quale veniva disposta nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla contestazione provvisoria di numerose ipotesi di peculato, frode nelle pubbliche forniture, corruzione e turbativa d'asta (il Tribunale del riesame annullava il provvedimento genetico in relazione alla contestazione di cui al capo 16, concernente un addebito di concorso in frode nelle pubbliche forniture, confermando nel resto). 2. Avverso l'ordinanza del riesame il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, propone ricorso con il quale deduce un unico motivo con il quale eccepisce l'erronea valutazione, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale oltre alla mancata valutazione di elementi di prova a sé favorevoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Esso, dopo una prima parte (pag. 1 e 2) nella quale si contestano, in termini di puro fatto e con argomentazioni di non agevole comprensione, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale del riesame in ordine ai rapporti tra l'indagato e agenti della Forestale, in riferimento ad un addebito di peculato in concorso, si diffonde (pag. 2-5) in una serie di considerazioni e riferimenti giurisprudenziali totalmente astratti in ordine alla fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. In tal modo, il ricorrente non si è confrontato in modo specifico con le - adeguate e non illogiche - motivazioni dell'ordinanza impugnata che, con riferimento agli atti di indagine, argomenta in modo congruo in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagate , . Il ricorso è quindi inammissibile in quanto in esso difetta la necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex plurimis, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni per ritenere l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. 2 Il sigliere este ore Il Pré idente P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2023