Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
L'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 cod. pen. (l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale) non è configurabile il relazione al delitto di lesioni personali volontarie commesso in concorso con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia l'aggravante è elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.. Ne consegue che la medesima condotta non può essere posta a carico dell'imputato come integrativa sia del citato reato sia della circostanza aggravante.
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: sulla configurabilità della aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima L'aggravante di cui all' art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. , è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2008, n. 19669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19669 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 22/04/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 507
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 002468/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BA MO, N. IL 21/03/1978;
avverso SENTENZA del 20/09/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 26.9.2006 il GUP del Tribunale di Bologna condannava TE SI, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reati di porto ingiustificato di strumenti da taglio, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Con sentenza del 20.9.2007 la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato TE SI propone, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 337 c.p.. Rileva in particolare la difesa, premesso che il reato di resistenza a pubblico ufficiale è un reato a dolo specifico atteso che l'elemento soggettivo si concreta nel fine di ostacolare l'attività allo stesso pertinente e presuppone quindi la consapevolezza da parte del soggetto agente della qualifica rivestita dal pubblico ufficiale, che tale consapevolezza nel caso di specie non poteva ravvisarsi in capo all'odierno ricorrente atteso che il sovr. AZ si era qualificato solo verbalmente tant'è che il TE aveva chiesto più volte la esibizione del tesserino;
e pertanto erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto provata la consapevolezza da parte del TE di trovarsi in presenza di un pubblico ufficiale. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto rileva innanzi tutto il Collegio che le censure nei confronti dell'impugnata sentenza concernenti le argomentazioni svolte dai giudici di merito al fine di evidenziare la consapevolezza in capo al ricorrente, avuto riguardo alle modalità attinenti allo specifico episodio verificatosi, della qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal predetto sovr. AZ, propongono sostanzialmente una diversa rilettura in punto di fatto dell'episodio verificatosi e non sono pertanto in questa sede prospettabili. Posto ciò rileva ulteriormente il Collegio che non può fondatamente affermarsi l'ignoranza della qualificazione giuridica di pubblico ufficiale in capo al soggetto che, nel corso di una rapina, qualificatosi come appartenente alla Polizia di Stato, abbia posto in essere un atto del proprio ufficio cercando di ostacolare l'azione del rapinatore, argomentando dal rilievo che il suddetto agente avrebbe dovuto, pur nella concitazione del momento e del repentino svilupparsi degli eventi, esibire il tesserino di appartenenza al corpo di Polizia. Ed invero, in un siffatto contesto, il rapinatore che opponga resistenza non può legittimamente affermare che esuli dal proprio comportamento la volontà cosciente di usare violenza al pubblico ufficiale che, se pur solo verbalmente, si era qualificato come tale, assumendo di non avere avuto la consapevolezza di trovarsi alla presenza di un pubblico ufficiale che esercitava una funzione tipica del suo ufficio (in tal senso, v. Cass. Sez. 6^, 2.4.1992 n. 7445). D'altronde deve altresì rilevarsi che anche il privato cittadino che si opponga in flagranza di reato all'autore di un reato perseguibile d'ufficio riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e pertanto neanche sotto questo profilo può ritenersi in capo al soggetto agente la insussistenza del dolo nel delitto di resistenza ex art.337 c.p. (Cass. Sez. 2^, 21.6.1985 n. 8799).
Alla stregua di quanto il proposto gravame sul punto appare manifestamente infondato.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta mancanza di motivazione sul secondo motivo di appello ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla inconsistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10 in relazione al reato di lesioni personali. Rileva in particolare la difesa che la Corte territoriale aveva omesso di motivare sul predetto motivo di appello evidenziando che, qualora venisse ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 337 c.p., la aggravante in parola contestata con riferimento al reato di lesioni personali verrebbe a violare il principio del ne bis in idem, essendo stata tale condotta posta in continuazione con quella di resistenza a pubblico ufficiale: e pertanto la medesima condotta sarebbe addossata al ricorrente due volte, la prima quale elemento integrante il fatto reato, e la seconda quale circostanza aggravante del reato posto in continuazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto osserva innanzi tutto il Collegio che la Corte territoriale ha rilevato che l'autonomia delle due figure delittuose della resistenza a pubblico ufficiale e delle lesioni personali legittimava la contestuale imputazione dei reati suddetti e la contestazione della suddetta aggravante in relazione al reato di lesioni. Siffatta conclusione non po' essere condivisa. Ed invero, se pure è vero che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nella resistenza al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, e non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali, di talché in questa ultima ipotesi l'ulteriore delitto di lesioni personali, stante il suo carattere autonomo, ben può concorrere con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, da tale osservazione non può inferirsi alcuna conclusione circa la sussistenza, in relazione al predetto reato di lesioni, dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10. Ed invero, contrariamente a quel che si verifica con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, che chiaramente sussiste allorché l'atto di violenza, con il quale l'agente ha prodotto consapevolmente le lesioni, non sia fine a se stesso ma venga posto in essere, come verificatosi nel caso di specie, nei confronti di un pubblico ufficiale allo scopo di resistere a questo nel compimento di un atto del suo ufficio, l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10 ("l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale") deve ritenersi non configurabile atteso che il fatto in cui si sostanzia tale aggravante si inserisce quale elemento costitutivo nell'ulteriore reato di resistenza a pubblico ufficiale;
da ciò la conseguenza che la medesima condotta verrebbe ad essere posta a carico dell'imputato sotto due diversi profili, e cioè sia come circostanza aggravante del reato di lesioni personali, sia come elemento costitutivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Deve pertanto ritenersi l'insussistenza della suddetta aggravante e deve di conseguenza disporsi la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio limitatamente alla definizione del trattamento sanzionatorio conseguente alla ritenuta insussistenza della aggravante predetta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10, e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 22 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008