Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
Non ricorrono i presupposti perché il giudice di legittimità applichi l'effetto estensivo, ex art. 587 cod. proc. pen., né sono possibili accertamenti al riguardo da parte del giudice dell'esecuzione cui la relativa istanza sia successivamente proposta, nel caso in cui l'imputato proponga ricorso per cassazione - avverso la decisione con la quale il giudice di rinvio escluda l'aggravante di cui all'art. 74, comma quarto, d.P.R. n. 309 del 1990 (sodalizio armato) solo per il coimputato impugnante espressamente detto capo - senza censurare l'omessa applicazione dell'effetto estensivo a suo favore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2008, n. 30599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30599 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 28/05/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 758
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 029713/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA CE nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Letta la requisitoria del Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza 8-4-05 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da DA CE volta ad ottenere, in applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 c.p.p., l'esclusione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 che era stata ravvisata con la sentenza 21-6-02 (esecutiva il 13-2- 03) di condanna a suo carico della citata Corte, in relazione al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico;
istanza basata sulla fatto che la suddetta aggravante era stata esclusa per il coimputato UC AN avente la stessa posizione processuale.
Detta decisione veniva annullata dalla Cassazione con rinvio per nuovo esame poiché erroneamente il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che il DA avesse, in appello, concordato il trattamento sanzionatorio ex art. 599 c.p.p.. Con provvedimento 20-9-06 il Giudice di rinvio rigettava l'istanza de qua ed avverso quest'ultima pronuncia il DA ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'illogicità delle considerazioni svolte a sostegno dell'adottata conclusione.
La denuncia è infondata.
La vicenda processuale è la seguente:
con sentenza del Gip presso il Tribunale di Milano il ricorrente ed il UC furono ritenuti colpevoli di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, con l'aggravante dell'essere il sodalizio armato;
la pronuncia emessa in grado di appello fu annullata dalla Cassazione;
in sede di giudizio di rinvio l'aggravante fu esclusa solo per il ES, ritenendosi mancante la prova della di lui consapevolezza della disponibilità delle armi da parte dell'organizzazione criminale;
contro la sentenza emessa in siffatta sede il MI propose ricorso per cassazione, ma non ebbe ad avanzare contestazioni in ordine alla ravvisata sussistenza a suo carico dell'aggravante stessa, essendosi egli limitato a censurare l'omessa concessione delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio;
Nella delineata situazione la richiesta effettuata in sede di esecuzione risulta preclusa posto che, per effetto della mancata denuncia - nell'ambito del ricorso relativo al procedimento di cognizione - dell'omessa applicazione dell'effetto estensivo deve ritenersi che l'imputato non intendesse porre in discussione la configurabiltà a suo carico dell'aggravante ed in particolare della di lui consapevolezza circa la presenza delle armi: in siffatta ottica non ricorrevano gli estremi perché la Cassazione applicasse l'effetto estensivo ne' il giudice dell'esecuzione può ormai operare accertamenti sul punto de quo (consapevolezza).
Precipuamente va affermato che l'effetto estensivo di cui all'art.587 c.p.p. è destinato ad operare e può incidere sul giudicato solamente quanto quest'ultimo non risulti esteso ad escludere il presupposto normativamente postulato per l'applicazione dell'effetto stesso, ossia la ricorrenza di una situazione identica tra il soggetto che lo invoca rispetto a quello che a suo tempo ebbe a proporre l'impugnazione.
In conclusione s'impone il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2008