Sentenza 12 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
COPIA REPUBBLICA03 605 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE шалибизжи Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ul forres Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 21721/98 - Cron. 7462 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Rep. 1193 Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 23/11/00 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E N TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 CITO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 12 MAR. 2001per diritti L. GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIO IL CANCELLIERE G., difesa dagli avvocati SEBASTIO ATTILIO, DE PALMA LIRE 1500 FRANCESCO, giusta delega in atti;
CANCELLER - ricorrente contro 0523361 MIRABILE GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO OLIVA 48, presso lo studio dell'avvocato 0523362 | SONIA D'ANGIULLI, difeso dall'avvocato GIOVANNI BUONFRATE, giusta delega in atti%;B 2000 controricorrente - 1904 nonchè
contro
-1- DEL CORE FRANCESCO;
- intimato avverso la sentenza n. 1320/98 del Tribunale di TARANTO, depositata il 02/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito 1'Avvocato Giovanni BUONFRATE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Francesca IT, con ricorso in data 12 ottobre 1984 al Pretore di Taranto, denunziò che AN LE e CE EL OR avevano realizzato una fabbrica in appoggio al muro (che in tal modo era stato anche sopraelevato) di recinzione del suo cortile, muro del quale adduceva di essere esclusiva proprietaria, violando, peraltro, l'art. 43 delle norme di attuazione della variante generale al P.R.G. del Comune di Taranto, che prescrive la distanza minima di sei metri dal confine. Mentre il EL OR restò contumace, il LE si costituì in giudizio per resistere al ricorso. L'adito pretore, in accoglimento della domanda, condannò i convenuti a ripristinare la condizione del muro di recinzione e ad arretrare la propria costruzione alla distanza di sei metri, ma il Tribunale di Taranto, adito in appello dal бе е д LE, con sentenza resa in data 2 settembre 1998, accogliendo il gravame, ha rigettato la domanda. Ha osservato il giudice d'appello che, al pari del LE, la IT non aveva fornita la prova del suo esclusivo possesso del muro divisorio, 3 essendo a tal fine irrilevante il titolo di acquisto della proprietà del fabbricato e del cortile addotto dallo stesso LE, sia perché si verteva in tema di azione di manutenzione nel possesso sia perché il titolo non faceva riferimento alcuno al muro divisorio. Sicché, in difetto di altri elementi di prova a sostegno della pretesa dell'appellata, ad avviso del Tribunale bisognava ancorare il giudizio alla presunzione di comproprietà del muro divisorio stabilita dall'art. 880 cod. civ., che faceva ritenere l'esistenza di una situazione di compossesso. Conseguentemente, dovendosi riconoscere, ex art. 885, co. 1°, cod. civ., al LE ed al EL OR il diritto ad innalzare il muro, non sussisteva il denunciato attacco al possesso, asseritamente esclusivo, della IT. Né, ha aggiunto il giudice d'appello, risultava violato a l l'art. 43 delle norme di attuazione della variante l u generale al P.R.G. del Comune di Taranto, poiché G tale norma consentiva le costruzioni in aderenza, cui vanno parificate quelle in appoggio, e la possibilità di costruire sul confine rendeva applicabile nel caso in esame il generale principio della prevenzione. Per la cassazione di tale sentenza la IT ha proposto ricorso, fondato su due motivi. Resiste con controricorso il LE, mentre l'altro intimato il EL OR non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente censura 1'impugnata sentenza per violazione ○ falsa 874, 873, in applicazione degli artt. 880, 881, relazione all'art. 43 P.R.G. del Comune di Taranto, 1140 e 1143 cod. civ. nonché per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il titolo da lui addotto era rilevante al fine di provare la proprietà e, quindi, il possesso esclusivo del muro di recinzione, poiché il muro era completamente ricompreso nella sua proprietà, costituendo il prolungamento del muro т portante del fabbricato pervenutole in donazione и con detto titolo, senza proiettarsi nella proprietà в и prospiciente. Sicché, risultava vinta la presunzione di comproprietà del muro di cinta. д Né ad avviso della ricorrente poteva condividersi la valutazione di irrilevanza del titolo nel giudizio possessorio data dal giudice 5 dalla presunzione di d'appello, perché, come la divisorio deriva comproprietà del muro così la prova presunzione di compossesso del muro, del diritto di proprietà esclusiva sul muro comporta la presunzione di possesso esclusivo. In ordine alla possibilità per il LE ed il EL OR di costruire in appoggio al muro, la ricorrente osserva che essa, da un canto, diveniva irrilevante а fronte del rilievo che i resistenti avevano mancato di chiedere la comunione forzosa del muro, dall'altro essa non era consentita dall'art. 43 delle norme di attuazione della variante generale al P.R.G. del Comune di Taranto, perché tale norma destina le aree di cortile esclusivamente a parcheggio per autovetture, sicché realizzare nuove su quell'area era vietato costruzioni. Col secondo motivo la ricorrente denuncia т и motivazione contraddittoria su punti decisivi della controversia, osservando che il Tribunale, mentre, в и da un canto, esclude che la prova della proprietà ч esclusiva del muro di cinta possa essere rilevante nel giudizio possessorio relativo al muro stesso, al contrario, contraddicendosi, trae la presunzione di compossesso del muro dalla presunzione di 6 comproprietà di esso ai sensi dell'art. 880 cod. civ. Le due censure, che possono essere congiuntamente esaminate in considerazione dell'intimo loro collegamento, non possono essere condivise. sostiene che la Correttamente la ricorrente muro divisorio, presunzione di comunione del stabilita dall'art. 880 cod. civ., costituisce una presunzione iuris tantum, che può, pertanto, essere vinta dalla prova contraria desumibile dal titolo addotto dalla parte. Ma, come ha ritenuto il nell'esercizio della funzione giudice d'appello, istituzionale a lui riservata come giudice del merito, nel caso in esame dal titolo addotto dalla IT a sostegno del proprio assunto non era dato di ricavare alcune specifico riferimento al muro, onde poterne dedurre la proprietà esclusiva della ит ricorrente. ив Né la prova della proprietà del fabbricato e del cortile, data da quel titolo, poteva, di per ч sé, comportare la prova della proprietà esclusiva del muro di cinta, poiché, al riguardo, la ricorrente avi dovuto allegare e provare nella fase di merito quel che solo in questa sede afferma 7 e, cioè, l'essere il muro interamente ricompreso nell'area di esclusiva sua proprietà. tale questione, peraltroLa novità di involgente la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, emerge dall'impugnata sentenza né la ricorrente, che pur si duole di omessa motivazione sul punto, ha cura di indicare l'atto processuale che conterrebbe la relativa deduzione, in tal modo violando il principio di autosufficienza del ricorso. Ne consegue l'inammissibilità della questione, siccome questione nuova. La considerazione svolta assorbe la questione relativa all'efficacia probatoria del titolo nel giudizio possessorio, essendo evidente che nulla provando il titolo allegato in ordine all'asserita esclusiva proprietà del muro, non v'è ragione di la questione della derivabilità della т porre у presunzione di esclusivo possesso del muro dalla ть prova della proprietà esclusiva di esso. Resta, conseguentemente, assorbita anche la censura di contraddittoria motivazione mossa al riguardo col secondo motivo. Peraltro, dalla mancata dimostrazione della proprietà esclusiva del muro deriva, per la ricorrente, l'impossibilità di invocare il mancato 8 esercizio, da parte del LE e del EL OR, del diritto potestativo di chiedere la comunione forzosa del muro come condizione che avrebbe preclusa la facoltà di costruire in appoggio al muro stesso. Quanto, poi, al divieto assoluto di costruire nel cortile, che sarebbe posto dalla citata norma di attuazione del P.R.G. del Comune di Taranto, ancora una volta la ricorrente si scontra con della questione, dell'inammissibilitàl'ostacolo derivante dalla novità di essa. Invero, dall'impugnata sentenza risulta che la denuncia di nuova opera era esclusivamente fondata sulla violazione della distanza minima dal confine prescritta per le nuove costruzioni, non anche sul divieto di costruzione nella zona in cui fu realizzato il fabbricato dai convenuti. Il ricorso va, dunque, respinto ei conseguentemente, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la 9 ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in di cui £.
3.000.000complessive £.313170 per onorari. Così deciso in Roma, addì 23 novembre 2000, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile. це всегобие Quantom Il Courigliere externu дваровитамо IL CANCELLIERE C1 Paoloo Talarico co DEPOSITATO IN CANCELLERIA Froma 12 MAR. 2001 H. CANCELLIERE C1 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 DELLE MAG. 2001 1 blie 4 Registrato in cala. aln. 22.126. versate £. 310.000 (lire trecentodiecimilo > p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mang G DI FILIPPO) I Respons e Seri Atti Grodiziari (Dr. M. RACHINI 10