Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/1999, n. 11095
CASS
Sentenza 24 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di peculato, la nozione di disponibilità del denaro pubblico da parte del pubblico ufficiale non può essere ristretta al caso della detenzione materiale della "cassa". Invero, l'uscita del denaro dalla "cassa" è il momento terminale di quello che normalmente è un procedimento complesso, al quale il "cassiere" è estraneo se non per quanto concerne l'erogazione materiale del denaro disposta da altri. (Nella fattispecie, i funzionari che sovraintendevano alla manutenzione degli immobili demaniali non erano al tempo stesso i cassieri materiali delle somme da erogarsi, ma erano coloro ai quali era affidata una dotazione in denaro - di cui avevano la disponibilità - da erogarsi dal cassiere esclusivamente a prestazioni svolte dalle ditte private a seguito di loro approvazione di apposite fatture).

Commentario1

  • 1approfondimento dell’Art. 314
    Nino · https://www.studiolegalepassante.it/blog/ · 20 agosto 2025

    Il reato di peculato è uno dei più gravi contro la Pubblica Amministrazione, ed è disciplinato dall'articolo 314 del codice penale. La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del proprio incarico il possesso o la disponibilità di denaro o di un'altra cosa mobile appartenente ad altri, se ne appropria indebitamente. La disposizione prevede una distinzione tra peculato comune e peculato d'uso: – Nel primo caso, l'appropriazione è definitiva e il bene non viene restituito. – Nel secondo, l'agente utilizza il bene temporaneamente e lo restituisce subito dopo, avendolo usato esclusivamente per scopi momentanei. Ti serve un avvocato …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/1999, n. 11095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11095
Data del deposito : 24 giugno 1999

Testo completo