Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 1
In tema di peculato, la nozione di disponibilità del denaro pubblico da parte del pubblico ufficiale non può essere ristretta al caso della detenzione materiale della "cassa". Invero, l'uscita del denaro dalla "cassa" è il momento terminale di quello che normalmente è un procedimento complesso, al quale il "cassiere" è estraneo se non per quanto concerne l'erogazione materiale del denaro disposta da altri. (Nella fattispecie, i funzionari che sovraintendevano alla manutenzione degli immobili demaniali non erano al tempo stesso i cassieri materiali delle somme da erogarsi, ma erano coloro ai quali era affidata una dotazione in denaro - di cui avevano la disponibilità - da erogarsi dal cassiere esclusivamente a prestazioni svolte dalle ditte private a seguito di loro approvazione di apposite fatture).
Commentario • 1
- 1. approfondimento dell’Art. 314Nino · https://www.studiolegalepassante.it/blog/ · 20 agosto 2025
Il reato di peculato è uno dei più gravi contro la Pubblica Amministrazione, ed è disciplinato dall'articolo 314 del codice penale. La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del proprio incarico il possesso o la disponibilità di denaro o di un'altra cosa mobile appartenente ad altri, se ne appropria indebitamente. La disposizione prevede una distinzione tra peculato comune e peculato d'uso: – Nel primo caso, l'appropriazione è definitiva e il bene non viene restituito. – Nel secondo, l'agente utilizza il bene temporaneamente e lo restituisce subito dopo, avendolo usato esclusivamente per scopi momentanei. Ti serve un avvocato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/1999, n. 11095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11095 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto - Presidente del 24/6/1999
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere SENTENZA
Dott. CO Trifone - Consigliere N. 1236
Dott. Antonino Assennato - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo - Consigliere N. 16220/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da IN BB (nato a [...] il [...]); dal difensore (avv. Giulio Bianchi) di SI OR (nato a [...] il [...]); di SL LL (nato a [...] il [...]); dal difensore (avv. Giovanni di Martino) di CI OL RA (nato a [...] il [...]), di TA CO (nato a [...] il [...]) e di TA AR (nato a [...] il [...]);
avverso la sentenza 12.6.1998 della Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Frasso, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per la parte civile l'Avv. Rosalba Cilio, in sostituzione dell'avv. Cosimo Maglie, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da SL LL, CI OL RA, TA CO e TA AR con conseguente conferma della sentenza della Corte d'appello e la condanna alla rifusione delle spese e competenze del grado di giudizio.
Uditi i difensori avv. Fazzari, in sostituzione dell'avv. Strada, per SL;
avv. Bianchi per SI;
avv. Di Martino per CI TA e TA;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano con sentenza 12.6.1998 riformava parzialmente la sentenza 14.7.1994 del Tribunale di Milano, riducendo la pena inflitta a CI OL RA a mesi 8 e gg. 20 di reclusione e quella inflitta a TA CO a mesi 9 e gg. 10 di reclusione, mentre confermava le condanne inflitte ad IN BB (anni 2 e mesi 8 di reclusione), SI OR (anni 2, mesi 2 e gg. 20 di reclusione), SL LL (anni 1 e mesi 8 di reclusione) e TA AR (anni 1, mesi 5 e gg. 10 di reclusione).
L'AM e il SI sono stati ritenuti colpevoli nella loro qualità di dipendenti dell'ufficio tecnico edilizia del Comune di Milano responsabili della manutenzione di edifici del demanio comunale - dei reati di cui agli artt. 81, 314 e 479 c.p. per essersi appropriati di parte del denaro, di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, corrispondente alla sovrafatturazione nella misura di almeno il 20% dei lavori con l'indicazione di opere in tutto in parte non eseguite da varie imprese (Soveal s.r.l., Colme s.r.l., Edilmonetti s.r.l., Materid s.r.l., Ivic Frase s.r.l., SG s.r.l.); il CI, il TA e il TA - nella loro qualità di dipendenti dell'ufficio tecnico edilizia della Provincia di Milano responsabili della manutenzione di edifici del demanio provinciale - di analoghe appropriazioni il CI e il TA relativamente alla Soveal s.r.l., il TA relativamente alla stessa Soveal e alla Policor s.r.l.; il SL, quale imprenditore privato titolare della SL LL s.r.l., in concorso con i funzionari pubblici RD Claudio (deceduto) e AR SE.
Avverso la sentenza ricorrono i predetti imputati personalmente o tramite i loro difensori.
IN (capi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N). Si duole in primo luogo della errata qualificazione giuridica del fatto. I funzionari addetti alla manutenzione degli stabili del demanio comunale e provinciale avevano una dotazione periodica per gli stabili loro affidati, non invece la concreta disponibilità del denaro corrispondente a tale dotazione, che veniva materialmente erogato dall'ufficio amministrativo dell'ente (il Comune) quando il dipendente tecnico inoltrava le fatture con i documenti rappresentativi delle opere eseguite e dei relativi importi. L'alterazione della documentazione consentiva alle imprese di percepire pagamenti superiori al dovuto e al funzionario di lucrare il compenso illecito che gli veniva versato dalle imprese. Di conseguenza il funzionario riceveva le somme non dovutegli, delle quali non disponeva ne' aveva il possesso, poiché l'erogazione di esse era subordinata alla falsificazione della documentazione contabile. La condotta pertanto doveva qualificarsi come truffa aggravata.
In secondo luogo lamenta la illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla commisurazione della pena. SI (capi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N). Il ricorso evidenzia anzitutto la violazione di legge per la mancata derubricazione del reato di peculato in quello di ricettazione, non essendo provato il previo concerto fra l'imputato e i correi. In secondo luogo denuncia la violazione di legge sostanziale non risultando la partecipazione del SI alla redazione delle schede relative riportanti i lavori di manutenzione degli immobili in quanto di competenza di altri soggetti.
CI (capo FG), TA (capi GF e GH), TA (capi GL e GM), modificate le originarie imputazioni di cui all'art. 314 c.p. in quella, di cui all'art. 318, c. 1, c.p. per CI e TA, lamentano tutti la violazione di legge sostanziale per non avere la sentenza impugnata indicato a quali specifici episodi siano collegate le condotte degli imputati, ne' la riferibilità dei fatti agli stessi sotto il profilo soggettivo, stante in particolare la sproporzione fra l'erogazione di piccole somme (tra l'altro in occasione delle feste natalizie) spontaneamente offerte dagli imprenditori privati e gli atti ritenuti contrari ai doveri d'ufficio.
Lamentano inoltre il difetto di motivazione e la violazione di legge per non essere stata ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 318, comma 2, c.p. (corruzione passiva susseguente) alla luce delle dichiarazioni dei corruttori. Il TA, infine, per non essere stata riconosciuta l'incompatibilità del gip in relazione all'art. 34 c.p.p. SL (capi CQ, CR, DN, DO, EE, EF). Si duole dell'omesso esame dei motivi d'appello relativi ai capi CQ e CR, concernenti i rapporti con il funzionario Bertonazzi, per mancanza di qualsivoglia riscontro esterno alle dichiarazioni del Bertonazzi;
dell'erronea applicazione della legge penale per non essere stata riconosciuta l'ipotesi di truffa aggravata in luogo di quella di peculato;
del vizio logico della motivazione sotto il profilo che con il SL non era stato raggiunto alcun accordo circa la maggiorazione delle fatture e che le somme riconosciute dallo stesso costituivano una forma di liberalità; del difetto di motivazione in ordine al risarcimento del danno, posto che il SL aveva consegnato alla parte lesa la somma di lire 15 milioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata bene evidenzia il sistema ordito dai funzionari degli uffici tecnici del Comune e della Provincia di Milano, responsabili della manutenzione dei rispettivi beni demaniali, di sovrafatturazione delle prestazioni dovute a singole imprese private:
sistema attraverso il quale le somme versate in più dagli enti pubblici territoriali finivano, con la complicità degli imprenditori, nelle tasche dei funzionari.
Le ipotesi contestate sono quelle di falso in atto pubblico e peculato, ad eccezione degli imputati CI e TA assolti dai reati di falso e per i quali il reato di peculato è stato derubricato in quello di corruzione nel giudizio di primo grado confermato dalla Corte d'appello. Per questi ultimi si devono svolgere considerazioni diverse rispetto a quelle che concernono gli altri coimputati.
I motivi di ricorso di IN, SI, TA e SL, sia pure diversamente articolati, sono tutti tesi ad escludere l'ipotesi di peculato prospettando le difese altre ipotesi di reato per i fatti addebitati (la cui materialità non viene messa in discussione) e precisamente: truffa aggravata secondo la difesa di IN e SL, ricettazione secondo la difesa di SI, corruzione successiva impropria secondo la difesa di TA. Il presupposto di tale argomentare, che conduce comunque a prospettazioni diverse fra loro, è che i funzionari non avessero il possesso materiale del denaro pubblico, che restava nelle mani dell'ufficio erogatore delle somme (ossia l'ufficio amministrativo del Comune o della Provincia), onde verrebbe meno uno degli elementi necessari per la realizzazione della fattispecie di cui all'art. 314 c.p. La tesi, indubbiamente suggestiva, omette di considerare che la nozione di disponibilità del denaro pubblico da parte del pubblico ufficiale non può essere ristretta al caso della detenzione materiale della "cassa". L'ipotesi classica è appunto quella del cassiere che si appropria del denaro affidato alla sua custodia, ma tale ipotesi non esaurisce l'ambito di applicazione della norma che abbina al termine "possesso" il termine "disponibilità", rafforzato dall'avverbio comunque.
L'uscita del denaro dalla "cassa" è il momento terminale di quello che normalmente è un procedimento complesso, al quale il "cassiere" è estraneo se non per quanto concerne l'erogazione materiale del denaro disposta da altri. Ebbene. nel caso qui in questione, i funzionari che sovraintendevano alla manutenzione degli immobili demaniali non erano al tempo stesso i cassieri materiali delle somme da erogarsi, ma erano coloro ai quali era affidata una dotazione in denaro, da erogarsi esclusivamente a seguito di approvazione da parte loro di apposite fatture per le prestazioni svolte dalle ditte private.
Sotto questo profilo è indubitabile la disponibilità, sia pure mediata, del denaro pubblico, nel senso che senza l'approvazione del funzionario il denaro non poteva uscire dalla "cassa" comunale o provinciale. È proprio nel termine "disponibilità" che si sintetizza la condotta criminosa: il funzionario dispone del fondo pubblico e, attraverso una complessa procedura, consente, autorizza, legittima l'uscita del denaro che, attraverso la mediazione (ossia la necessaria complicità) dei privati beneficiari delle somme artatamente gonfiate, finisce per la parte di surplus nelle sue tasche.
È di tutta evidenza che se si dovesse restringere il significato della fattispecie peculato al puro e semplice ammanco di cassa - come prima indicato nella ipotesi più tipica - la tutela della pubblica amministrazione risulterebbe profondamente umiliata e si consentirebbe a qualunque pubblico funzionario, capace di escogitare meccanismi ingegnosi che evitino l'apprensione diretta del denaro pubblico, ma non il risultato finale dell'appropriazione di esso, di depauperare il patrimonio pubblico con minimi rischi a livello penale.
Non si può negare che il meccanismo ordito dai funzionari in questione fosse truffaldino, ma l'ipotesi di truffa è chiaramente assorbita nella più grave previsione di cui all'art. 314 c.p. D'altra parte anche la tesi della ricettazione non regge al vaglio critico, nel senso che presupporrebbe l'estraneità del funzionario alla realizzazione dei falsi documentali e soltanto la consapevolezza a posteriori che il denaro è provento di una attività illecita posta in essere dai privati. Il che è del tutto da escludere in quanto l'alterazione delle fatture passa necessariamente attraverso il previo consenso dei funzionari, i quali unici hanno il potere di accertare la loro veridicità e la corrispondenza alle prestazioni eseguite. Non vi sarebbe ragione alcuna per le ditte private di maggiorare falsamente le fatture, con rischi a livello penale e di credibilità imprenditoriale, se non quella di accedere alla richiesta dei funzionari pubblici, i quali ricevono surrettiziamente il denaro pubblico in modi illeciti.
Il sistema, per contro, giova ai funzionari che non devono ricorrere a concussioni o corruzioni, e agli imprenditori privati che non ci rimettono denaro di tasca loro, ma si limitano a "girare" ai funzionari infedeli quello pubblico, illegalmente percepito. Ferma restando pertanto la qualificazione giuridica del reato principale gli altri motivi di ricorso appaiono privi di consistenza. IN lamenta l'incongruità della pena e il mancato riconoscimento sotto il profilo sanzionatorio dello sforzo risarcitorio attraverso il versamento della somma di lire 40 milioni. Ma la sentenza impugnata ben motiva l'entità della pena in relazione al ruolo svolto dal soggetto, le cui ammissioni in sede di indagini preliminari apparivano in qualche modo necessitate. Mentre il versamento della somma non corrisponde comunque al danno cagionato. Quanto al SI il secondo motivo attiene al merito della vicenda, in relazione al quale non può esercitarsi il sindacato di legittimità in presenza di una adeguata e non illogica motivazione. TA egualmente propone motivi di merito circa l'accertamento della materialità dei fatti (peraltro non contestati nella sostanza) ed eccepisce invece l'incompatibilità del gip a giudicare con il rito abbreviato avendo in precedenza accolto le istanze di patteggiamento di altri coimputati.
Questa doglianza di natura processuale non può trovare accoglimento. La sentenza 2.11.1996, n. 371, della Corte costituzionale, pur affermando l'incompatibilità del gip che accoglie la richiesta di patteggiamento da parte di coimputati concorrenti necessari, indica lo strumento processuale per far valere detta eventuale incompatibilità: l'istituto della ricusazione.
La ricusazione è soggetta a termini e forme rigorosamente stabiliti dall'art. 38 c.p.p. a pena di decadenza. I termini sono ampiamente decorsi, posto che il problema si poneva nel giudizio abbreviato davanti al gip e in tale sede la dichiarazione di ricusazione non è stata promossa. Rettamente la sentenza impugnata osserva che la situazione processuale sul punto deve ritenersi esaurita, in quanto la causa di incompatibilità è insorta (a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma "in quanto non prevede . . .") in epoca successiva alla chiusura del grado di procedimento cui si riferisce. Non sussiste l'attualità della norma dell'art. 34 in relazione agli artt. 37 segg. c.p.p.
SL propone a sua volta, motivi di merito in relazione alla pretesa assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni di uno dei coimputati: in ciò peraltro smentito dalla decisione di secondo grado che evidenzia come almeno tre funzionari incriminati abbiano ammesso che il denaro non costituiva altro che un ritorno di somme corrispondenti a lavori non eseguiti e che ciò costituì il risultato di un preciso accordo.
I ricorsi degli imputati fin qui considerati (IN, SI, TA e SL) devono pertanto essere rigettati, con la conseguente condanna dei predetti in solido al pagamento delle spese processuali. Il SL e il TA, inoltre, devono rifondere alla parte civile le spese sostenute nel grado che si liquidano in complessive lire 2.900.000 (di cui lire 2.400.000 per onorari, oltre IVA e C.P.A.).
Diverse, invece, sono le considerazioni relative agli imputati CI e TA. Entrambi rispondono esclusivamente di corruzione impropria a seguito della derubricazione dell'originario titolo di reato effettuata dai primi giudici, confermata in sede di appello. L'impugnata sentenza peraltro difetta di motivazione in ordine alla esclusione della ipotesi, pur prospettata della difesa, della configurazione del fatto ai sensi dell'art. 318. c. 2, c.p., limitandosi a rilevare che la stessa ammissione di aver ricevuto compensi non dovuti configura il reato di cui al comma 1 dell'art.318 c.p. Posto che le dazioni di denaro, in modesta misura e in occasioni particolari, vi furono, doveva la Corte di merito verificare il legame diretto con singoli atti di ufficio che i funzionari avrebbero dovuto compiere per favorire le ditte private. Sotto questo profilo la sentenza deve essere annullata relativamente agli imputati CI e TA e gli atti rimessi ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di CI OL RA e TA CO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano;
rigetta i ricorsi di IN BB, SI OR, SL LL e TA AR, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali;
condanna in solido SL LL e TA AR a rimborsare alla parte civile le spese sostenute nel grado determinate in lire 2.900.000 (di cui lire 2.400.000 per onorari, oltre IVA e C.P.A.).
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999