Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7873 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
I D A S , S O A L T L , O 3 A B 3 S LICA ITALIANA 0 I 5 E 1 D P . S T A I D N R T N I S A 3 S G ' O 7 N O L - P L E 8 A S E M - 3 I D 7 1 D I - 1 E A A 8 , - NOME DEL R. D 1 O O E 1 E T R G T T T I S G N R TE SUPREMA DUCASS IONE I R E I E G S C L E ggetto E R SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Andrea VELA - Primo Presidente - R.G.N. 12838/98 - Presidente di sezione - Dott. Francesco AMIRANTE 12839/98 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione 14492/98 - Cron. 18115 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO- Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere - Rep. - Rel. Consigliere Ud. 09/03/01 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI - Dott. Ernesto LUPO Consigliere- PREDEN Consigliere Dott. Roberto ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IRITECNA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE BOSIO, giusta procura speciale del Notaio dott. Riccardo Ridella, depositata 21 luglio 1998, in atti;
2001 - ricorrente 106 -1-
contro
DE HE NI, ON IT, GI VASCO, MESSINEO IA, LA IA OR, HI PAOLO;
intimati e sul 2° ricorso n° 12839/98 proposto da: IRITECNA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE BOSIO, giusta procura speciale del Notaio dott. Riccardo Ridella, depositata 21 luglio 1998, in atti;
ricorrente
contro
DE HE NI, ON IT, GI VASCO, MESSINEO IA, LA IA OR, HI AN;
- intimati e sul 3° ricorso n'1° 14492/98 proposto da: DE HE NI, ON IT, MESSINEO IA, GI VASCO, LA IA OR, elettivamente presso lo domiciliati in ROMA, VIA BRUXELLES 20, studio dell'avvocato PATRIZI GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADOLFO -2- BIOLE', giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IRITECNA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE BOSIO, giusta procura speciale del Notaio dott. Riccardo Ridella, in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 2187/97 del Tribunale di GENOVA, depositata il 17/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato Giovanni PATRIZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale. -3- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Genova depositato il 4 maggio 1995, la signora DA De EL ed altri dipendenti dell'TE s.p.a. esponevano di essere stati illegittimamente collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), a) difettandone i presupposti a causa dell'oggettiva insussistenza della possibilità di ristrutturazione e riconversione dell'impresa, b) non essendo state fatte nella dovuta forma le prescritte comunicazioni alle organizzazioni sindacali circa i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, c) e non essendo stato adottato il criterio della rotazione tra i dipendenti né comunicate le ragioni di tale mancata adozione. Chiedevano, quindi, tra l'altro, la condanna dell'TE alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni loro dovute dalla data della sospensione. La società datrice di lavoro opponeva che sussisteva la “causa integrabile” così come riconosciuto in sede amministrativa;
che i criteri di scelta erano stati oggetto delle comunicazioni di legge e del previsto esame congiunto della situazione di crisi;
che la mancata adozione della rotazione era giustificata, tra l'altro dalle esigenze tecnico produttive;
e, infine, che la domanda relativa alla pretesa mancanza dei presupposti di ammissione alla CIGS era inammissibile, attenendo a materia riservata alla discrezionalità amministrativa e, quindi, suscettibile di sindacato soltanto da parte del giudice amministrativo. Il Pretore adito dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla dedotta mancanza dei presupposti per l'ammissione alla CIGS, riteneva proponibile la domanda dei lavoratori circa la regolarità del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 223 del 1991 e, dichiarata altresì l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione, condannava l'TE al risarcimento del danno, parametrato sulla differenza tra il佩 3 trattamento di CIGS e le retribuzioni dovute ma non corrisposte, esclusa la tutela reintegratoria. La società soccombente interponeva gravame, cui resistevano le controparti, che proponevano, a loro volta, impugnazione incidentale sul punto della giurisdizione. Il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva, respingeva l'appello principale ed accoglieva parzialmente quello incidentale, escludendo la chiesta reintegrazione dei lavoratori, in quanto tutti già riammessi o collocati a riposo. Osservava in particolare il Tribunale che la comunicazione dei criteri di scelta, che deve essere specifica, era stata nella specie effettuata successivamente alla sospensione dal lavoro e rilevava altresì che l'inosservanza degli obblighi di cui al settimo ed ottavo comma dell'art. 1 legge n 223 del 1991 incideva anche sui singoli rapporti di lavoro, determinando l'inadempimento dell'obbligazione retributiva. Quanto all'appello incidentale, riteneva il Tribunale che la sua infondatezza dovesse essere dichiarata per il carattere discrezionale dell'accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, dei presupposti dell'ammissione alla CIGS, suscettibile di essere valutato in via esclusiva dal solo giudice amministrativo. Il medesimo Tribunale, con sentenza definitiva, determinate le somme dovute a ciascun dipendente a titolo del chiesto risarcimento del danno, condannava l'TE al loro pagamento. Avverso ciascuna sentenza l'TE ha proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo rispettivamente quattro motivi con il primo ed un unico motivo con il secondo. Delle controparti, mentre il signor AN RI non ha svolto attività difensiva, le altre hanno presentato controricorso illustrato con memorie, contenente 4 ricorso incidentale subordinato, cui l'TE resiste a sua volta con controricorso e successiva memoria. Tutti i ricorsi sono stati assegnati dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite sia per la questione dedotta con il ricorso incidentale in merito alla giurisdizione, sia per il contrasto giurisprudenziale rilevato dalla Sezione Lavoro sulle conseguenze della violazione dell'art. 1, settimo ed ottavo comma, legge n. 223 del 1991. Motivi della decisione Tutti i ricorsi debbono essere riuniti, attenendo rispettivamente alla stessa sentenza non definitiva il principale e l'incidentale, ed alla sentenza definitiva il ricorso della società soccombente. L'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale è dedotta "omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia - art. 360 c.p.c. - giurisdizione dell'a.g.o. in materia di carenza di presupposi sulla CIGS utilizzata dall'TE" deve essere esaminato in via prioritaria, atteso che, sebbene proposto in via subordinata, attiene a questione pregiudiziale rilevabile d'ufficio, in quanto tale suscettibile di essere esaminato nel dovuto ordine logico giuridico, a prescindere, al riguardo, dalla specifica deduzione delle parti nel senso del suo carattere subordinato, necessariamente non influente sul comunque dovuto detto ordine. Assumono i ricorrenti in via incidentale che la declaratoria di difetto di giurisdizione in ordine alla questione dell'illegittimità dell'atto amministrativo di ammissione al trattamento di CIGS sia erronea, ben potendo il giudice ordinario accertare in via incidentale la dedotta illegittimità per mancanza del presupposto delle concrete possibilità di rilancio dell'impresa, secondo il piano di ristrutturazione, tanto più che, da un lato, essa risulta sia stata posta in liquidazione subito dopo la richiesta di ammissione al beneficio della CIGS, e che, dall'altro, dalla disapplicazione dell'atto 5 illegittimo discende l'illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro, costituente oggetto di controversia spettante al giudice ordinario (del lavoro). Questo ricorso è inammissibile, atteso che esso non pone una questione di giurisdizione in senso tecnico e non presenta, quindi, gli estremi del motivo di ricorso per cassazione di cui all'art. 360, n. 1 cod. proc. civ.. Nel caso di specie, come è agevole desumere dai suoi contenuti, la domanda introduttiva del giudizio, proposta da soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato, implicava un petitum sostanziale identificabile nel rapporto di lavoro e nelle situazioni giuridiche che ne costituiscono articolazione e svolgimento, aventi la consistenza di diritti soggettivi perfetti, come, in particolare, quello dei lavoratori allo svolgimento delle prestazioni ed al correlativo conseguimento della retribuzione. Ora, atteso che, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, è indubbiamente esatto che, in relazione ad un siffatto petitum sostanziale, quale fonte della pretesa illegittimità della sospensione dal lavoro, la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, davanti alla quale la causa è stata effettivamente trattata. Ben vero, i giudici del merito, nell'escludere la sindacabilità, in sede giudiziaria, dell'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione in ordine all'apprezzamento dei presupposti del provvedimento che autorizza l'intervento della CIGS, hanno ricondotto tale situazione al modello del difetto di giurisdizione, e, correlativamente, i lavoratori si dolgono di siffatta statuizione, richiamando, a fondamento del proprio assunto, il principio secondo cui, non essendo idoneo il provvedimento di ammissione alla CIGS a degradare tale situazione soggettiva ad interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ai sensi dell'art. 5 legge n. 2248 all. E del 1865, con le conseguenze (che si preciseranno nel corso dell'esame del ricorso principale) dell'accertamento dell'illegittimità della sospensione dal lavoro e, quindi, dell'inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a corrispondere la retribuzione, con effetto ex tunc, in quanto, non essendosi perfezionata la fattispecie procedimentale della CIGS, riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni. Non è men vero, tuttavia, che, negli esposti termini, né l'impugnato capo della sentenza di merito, né la relativa censura attengono ad una questione di giurisdizione tecnicamente intesa, ossia di ripartizione della potestas decidendi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 cod. proc. civ., e, quindi, ad una questione di rapporti del giudice ordinario con giudici speciali o con la P.A., ovvero di limiti della giurisdizione nazionale nei confronti dello straniero. In effetti, allorché in una controversia fra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice ordinario adito debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a verificare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgano circa l'osservanza dei confini che restringono l'esercizio del relativo potere attengono, data l'estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, poiché investono l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 legge n. 2248, all. E del 1865), con la conseguenza che il prioritario esame del ricorso incidentale, nella parte formalmente diretta a proporre una questione di giurisdizione, non può che concludersi con una declaratoria di inammissibilità (così, in termini, Cass. SU 4 aprile 2000 n. 99). Passando quindi all'esame della questione di merito (nei limiti dei poteri del giudice ordinario ed ora anche di quelli del giudizio di legittimità), deve osservarsi che 7 il presupposto delle concrete possibilità di rilancio dell'impresa, come condizione di legittimità del provvedimento di CIGS, della quale si lamenta la mancanza, è sindacabile in via incidentale dal giudice ordinario siccome riferibile a parametri normativi e non a criteri di discrezionalità meramente amministrativa (conf. Cass. SU 26 maggio 1997 n. 4670, ed altre, tra cui Sez. Lav. 17 marzo 1982 n. 1740). E, nella specie, detto presupposto deve ritenersi sussistente, in quanto l'assunta sua mancanza non può evincersi semplicemente dal fatto che la società TE sia stata posta in liquidazione, atteso che questa, non importa se in concreto sia stata deliberata prima o dopo l'ammissione alla CIGS, comunque non configura uno stato escludente una possibilità di regressione in bonis della società medesima, e, quindi, una possibilità di rilancio dell'impresa. MY. Peraltro, il vizio di illegittimità dell'atto è stato invece correttamente il rilevato, con insindacabili accertamenti in fatto risultanti dalla sentenza impugnata,come derivato dal vizio procedimentale consistente, tra l'altro, nell'anteriorità del decreto ministeriale rispetto alle comunicazioni sindacali, che risultano tardivamente effettuate. Ma occorre al riguardo osservare in particolare quanto segue. Con il primo motivo, l'TE, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma settimo, legge 23 luglio 1991 n. 223, assume che sia erronea la sentenza impugnata nella parte in cui vi è interpretata la norma citata nel senso che essa attribuisca al lavoratore il diritto di far valere l'omissione o i vizi della comunicazione, laddove una sua corretta interpretazione dovrebbe far ritenere che la violazione degli obblighi di comunicazione propri del datore di lavoro possa essere fatta valere solo dalle organizzazioni sindacali nelle sedi opportune (quale quella prevista dall'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300). Il motivo è infondato. 8 Invero la sentenza impugnata è conforme alle affermazioni di diritto (che qui, condividendole, si ribadiscono) enunciate da queste stesse Sezioni Unite (v. sent. 11 maggio 2000 n. 302) in sede (ovviamente posteriore all'ordinanza della Sezione Lavoro cui si è fatto cenno ed in relazione ad altra controversia) di composizione del rilevato contrasto di giurisprudenza in tema di conseguenze della violazione della legge n. 223 del 1991 e di qualificazione della relativa posizione soggettiva dei lavoratori. Il procedimento amministrativo, che deve essere individuato alla luce delle leggi n. 164 del 1975 e n. 223 del 1991, - si è rilevato - è costituito da una serie coordinata e collegata di atti tendenti nel loro assieme alla produzione di effetti giuridici imputati ad organi e soggetti diversi e configura quindi una fattispecie complessa, nella quale la produzione degli effetti giuridici finali deve essere collegata all'esistenza ed alla legittimità dell'intera fattispecie, in tutte le sue singole fasi, e non già del solo momento finale. Con la conseguenza che un vizio che infici non solo il provvedimento finale, ma anche uno qualsiasi degli atti formanti detta serie coordinata e collegata è causa di invalidità di detto provvedimento, la cui non conformità alla fattispecie astratta prevista dall'una o dall'altra legge ne determina la illegittimità. Questa, d'altra parte, può essere direttamente rilevata dal giudice amministrativo, davanti al quale viene impugnato il provvedimento finale mediante domanda di annullamento, mentre al giudice ordinario, adito dal soggetto che deduce la violazione di un proprio diritto soggettivo per effetto dell'atto viziato, è consentita, come si è visto, ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, la dichiarazione dell'illegittimità del suddetto provvedimento con la conseguente sua disapplicazione. Quanto poi all'individuazione dei soggetti legittimati a adire il giudice ordinario si è ulteriormente rilevato -, deve ritenersi che il rispetto della disciplina di cui ai commi settimo ed ottavo dell'art. 1 della legge n. 223 del 1991 assolve una duplice funzione, per un verso, quella di porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere, a tutela d'interessi diffusi correlativi al potere di sospensione attribuito al datore di lavoro ed a prescindere dal loro potere di rappresentanza dei lavoratori coinvolti nella procedura, e, per un altro verso, quella di assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori, in relazione alla crisi dell'impresa, esposti al vulnus della sospensione dell'obbligazione retributiva, sia nell'ipotesi in cui il datore di lavoro decida di attuare il sistema della rotazione, sia nell'ipotesi che lo stesso datore di lavoro ritenga di non adottare alcun meccanismo di rotazione. Tenuto conto, pertanto, di tale duplice funzione incidente sul piano pubblicistico (con previsione di autonoma sanzione ai sensi della seconda parte dell'ottavo comma dell'art. 1 legge n. 223 del 1991) e, rispettivamente, sul piano privatistico, - si è infine rilevato - la violazione delle indicate disposizioni e, quindi, l'esistenza di vizi inerenti al loro contenuto, da un lato, integra una vera e propria ipotesi di condotta antisindacale, che può formare oggetto dell'azione prevista dall'art. 28 legge 20 maggio n. 300, e, dall'altro, considerato che l'atto conclusivo del procedimento (il decreto di concessione dell'integrazione salariale) immediatamente determina la sospensione delle contrapposte prestazioni costituenti il contenuto del rapporto di lavoro - nel senso che il lavoratore sospeso non è obbligato a svolgere la prestazione lavorativa e contemporaneamente il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la retribuzione - legittima i lavoratori, che ne subiscono le conseguenze, a convenire il datore di lavoro davanti al giudice ordinario, allo scopo di conseguire, previo accertamento in via incidentale dell'illegittimità del decreto ministeriale con conseguente disapplicazione del medesimo, il pagamento della retribuzione piena e non integrata. Nella specie, pertanto, non può condividersi la tesi della ricorrente, secondo cui, in sostanza, la legittimità del decreto ministeriale non potrebbe essere fatta valere in 10 alcun modo dai lavoratori, perché, per la violazione del dovere di tempestiva comunicazione, ai sensi dei commi settimo ed ottavo dell'art. 1 legge n. 223 del 1991, la caducazione della procedura per vizi formali non sarebbe prevista né da questa norma, né dalla ratio della disciplina dettata in materia, che sarebbe soltanto quella di consentire al sindacato di intervenire nella fase preliminare alla sospensione disposta dal datore di lavoro. E', infatti, proprio la violazione dell'art. 1 ora citato che, per l'incidenza dei vizi della procedura anche sul rapporto privatistico, fa riprendere vigore, come si è rilevato, l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni. Con il secondo motivo, l'TE, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma settimo, legge n. 223 del 1991, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che la comunicazione di cui al settimo comma dell'art. 1 citato debba essere precisa e dettagliata, non imponendo, invece, la legge alcun criterio in ordine alla maggiore o minore specificità dei criteri di scelta individuati dal datore di lavoro. L'esame di questo motivo è assorbito dal rilievo che, una volta escluso tout court che, di fatto, sia stato tempestivamente osservato l'obbligo relativo alle comunicazioni di cui ai commi settimo ed ottavo dell'art. 1 legge n. 223 del 1991, risulta del tutto ultroneo disquisire in ordine alla forma di dette comunicazioni. Con il terzo motivo, la società ricorrente, deducendo in via subordinata vizi della motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che il Tribunale abbia insufficientemente motivato in ordine alla dettagliata esposizione dei criteri di scelta comunicati alle organizzazioni sindacali. Anche questo motivo non merita esame, per le stesse ragioni ora esposte in relazione al secondo motivo, a prescindere dal rilievo, sia pure soltanto formale, che la motivazione sul punto non solo sussiste, ma è, come ovvio, espressamente svolta dallo stesso Tribunale "ad abundantiam". 11 Con il quarto motivo, infine, si richiede la caducazione della sentenza definitiva, quale conseguenza necessaria dell'accoglimento del ricorso avverso la sentenza non definitiva sull'an. E la medesima richiesta l'TE ripete con distinto ricorso avverso la sentenza definitiva, risultando quest'ultima, a suo avviso, priva ormai di qualsiasi motivazione idonea a giustificare la pronuncia di condanna sul quantum. Deve peraltro affermarsi che sia il quarto motivo del ricorso avverso la sentenza non definitiva, sia il ricorso avverso la sentenza definitiva sono inammissibili, posto che la dichiarata infondatezza delle censure avverso la prima esclude la (erroneamente) supposta erroneità di entrambe le sentenze. Quanto alle spese giudiziali, in considerazione del contrasto giurisprudenziale ancora non composto al momento dell'introduzione del giudizio di cassazione, si ritengono sussistenti giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta i ricorsi principali, dichiara inammissibile quello incidentale, e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di I D A , S O S L A L 0 legittimità. T 1 O , 3 . B 3 A I T S 5 R E D P A . ' S A Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001. N L I T L S N E 3 O G 7 D P - O I M -8 S A I Il consigliere estensore 1 N D A E 1 E S D , bruin Ravagnami I E E O A T R G Il Primo Presidente T N G O IS E E T S G T L Autreskle E I E R R I A L D L O E D Depositato in Cancelleria 1 Collaboratore di Consellerie Roma, li 101 IL COLLABORATORE CANCELLERIA 12