Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2001, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
ர Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL TOPOI2186 /0 1 0 CASSAZIONE LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 2586/98 Consigliere Con. 4563 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Rel. Consigliere Ud.28/11/00Dott. Raffaele FOGLIA - Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 15 FEB. 2001 per diritti ZO RI, ZI NE, TT AL, RT IL CANCELLIERE DO, MI ER, TO MA, DE CH HE LI, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentati dall'Avvocato ROMOLI GIANNI che li difende unitamente all'avvocato GABRIELI CANCELLECIA ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
MAZIONE UPS INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Rilasciate copia legale al Sig. ROMORomay 2000 persona del legale rappresentante pro tempore, per digiti elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 4911 26 F 2001 CANCE -1- presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
resistente avvers0 la sentenza n. 10709/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 11/10/97 R.G.N. 631/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ROMOLI GIANNI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR Vezzoli ed altri indicati in epigrafe, tutti beneficiari di pensione di vecchiaia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano dell'11.10.1997 (che, a conferma della decisione di primo grado, aveva assolto l'INPS dall'obbligo di corrispondergli gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle quote aggiuntive di pensione loro spettanti dal 10.1.1988 ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988 (interpretato dall'art. 3, c. 2 bis del d.l. n.86 del 1988, convertito in legge n. 160/1988, e oggetto della sentenza della Corte costituzionale n.72 del 1990). Il Tribunale aveva osservato che i predetti accessori del credito previdenziale spettano con decorrenza dal giorno in cui si siano verificate le condizioni legali di responsabilità dell'Istituto erogatore per il ritardo nell'adempimento. Tali condizioni – ai sensi degli artt. 47,c.4 del d.P.R. n. 639 - del 1970 e 7 della legge n. 533 del 1973 - si verificano dalla data di reiezione della domanda, ovvero dal 121mo giorno dalla stessa, ove l'ente non si sia pronunziato. Poiché nella specie l'ente aveva provveduto d'ufficio al pagamento, nulla era dovuto ai ricorrenti, non essendosi realizzato quell'elemento (domanda) costitutivo del diritto ad interessi e rivalutazione cui la Corte costituzionale, nella sentenza n. 156 del 1991 si era riferita temperando la portata dell'art. 429 c.p.c. nei confronti degli enti previdenziali. L'Inps si è costituito depositando procura. In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti deducono l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che i giudici di merito non hanno tenuto conto delle domande amministrative presentate da 3 " ciascuno di loro, e, quindi, dell'esistenza in atti dei presupposti di fatto per il riconoscimento del diritto agli accessori. Il ricorso è fondato alla stregua dei rilievi seguenti. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale 12 aprile 1991, n.156 e 27 aprile 1993 n.196, il creditore di prestazioni previdenziali o assistenziali ha diritto a veder incrementato il proprio credito di rivalutazione e interessi con decorrenza dalla data di reiezione della domanda o dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione di essa senza che l'ente destinatario si sia pronunciato o, infine, ove una domanda non sia richiesta, dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla nascita del diritto. Inoltre, dopo le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 8478 e 8481 del 20 luglio 1993, costituisce ormai giurisprudenza consolidata (della quale ha preso atto anche la Corte costituzionale con sentenza n. 85 del 1994) il principio che, in ipotesi di obbligazioni previdenziali o assistenziali, il credito degli accessori ai sensi dell'art. 429, c.
3. c.p.c., prescinde (come nel caso di crediti di lavoro) dall'imputabilità soggettiva del ritardo del debitore nell'adempimento, costituendo una componente indefettibile del credito principale avente ad oggetto la prestazione previdenziale o assistenziale. Ciò premesso, osserva il Collegio che la tesi del Tribunale circa la non configurabilità, con riguardo all'INPS, della legale responsabilità considerata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, non tiene conto del fatto che, non essendo nella specie necessaria in relazione alla disciplina - dettata dall'art. 21, c.6, della legge n.67 del 1988, interpretato dall'art. 3, c.2 bis del decreto-legge n.86 del 1988, convertito in legge n.160 del 1988 e oggetto della sentenza costituzionale n.72, del 1990 - la preventiva domanda dell'interessato (cfr. Cass. 28 dicembre 1998 n.12861), la legale responsabilità dell'Istituto, con la conseguente decorrenza del diritto del pensionato a rivalutazione ed interessi, si è realizzata allo spirare della moratoria o spatium deliberandi di centoventi giorni dalla data della nascita del diritto. Il che risulta nella specie del tutto coerente con il principio (riaffermato da ultimo da Cass. 27 aprile 1998 n.4307) secondo cui, quando la legge, nell'attribuire il diritto ad una prestazione previdenziale, non richiede la domanda dell'interessato, la rivalutazione e gli interessi decorrono, a norma dell'art. 429 cod. proc. civ (come inciso dalla sentenza costituzionale n.156 del 1991), dal centoventunesimo giorno successivo alla data dalla quale il diritto è stato riconosciuto. Questa Corte ha anche precisato che nell'ipotesi (ricorrente nella specie e diversa da quella dell'interpretazione autentica o della pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma) in cui una legge (nella specie, l'art. 21, c.6, della legge 11 marzo 1988 n. 67) attribuisca un beneficio economico con una R decorrenza (nella specie, 1°.1.1988), anteriore alla sua entrata in vigore (nella specie, 14 marzo 1988), la data della nascita del diritto (cui rapportare il computo dell'anzidetto spatium deliberandi) va identificata non già nel giorno (nella specie, 1°.1.1988) dal quale il beneficio è fatto decorrere dalla legge ma nel giorno dell'entrata in vigore di questa (nella specie, ai sensi dell'art. 31 della legge stessa, il 14 marzo 1988). E' infatti evidente che prima di tale data non esiste alcun diritto azionabile e, per conseguenza, non è configurabile alcun obbligo di provvedere né, quindi, alcun correlativo ritardo (Cass., 19.3.1999, n. 2552). In conclusione, il ricorso dev'essere accolto con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano la quale si atterrà al principio che sugli importi spettanti al pensionato a titolo di quote aggiuntive di cui all'art. 21, sesto comma, citato, dovranno essere calcolati la rivalutazione e gli interessi legali con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo al 14 marzo 1988 ovvero, per i ratei maturati successivamente a tale data, con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei. Lo stesso giudice di rinvio terrà anche conto, non solo di quanto dall'INPS già eventualmente corrisposto per interessi sul capitale non rivalutato, ma anche del principio - enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.5895 del 26 giugno 1996 - della cumulabilità di rivalutazione ed interessi solo per i ratei maturati fino al 30 dicembre 1991, rimanendo tale cumulabilità esclusa (ai sensi dell'art.16, c.6 della legge n.412 del 1991) solo per quelli successivi a tale data. Anche le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dalla Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente luminis Paraguani Phillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 15 FEB. 2001 3 I 0 A 3 1 OLCAIL COLLABORATORE D S 5 . , S T A A . O DI CANCELLEN R M T L E , N L A R ' A O P L S 3 EM B L E 7 I E - P S 8 D D - I I 1 A N S 1 T G N S E O O E S P A G I D M G A I E E , O A L T O D T R I A E T R T L S I I L N D G E E E S D O R E