Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10277 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1 1 027 7 IN NOM EL POLO ITALI SSAZIONE LA CORTE Oggetto Locazione immobile SEZIONE TERZA CIVILE Rimborso canoni ultralegali Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19610/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Cron.22890 Consigliere Rep. 3448 Dott. Giuliano LUCENTINI Ud. 15/05/01 Dott. Michele LO PIANO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L . LL OR, elettivamente domiciliato in ROMA il IL CANCELLIERE VIALE MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PASCUCCI, che lo difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato VITTORIO BOTTOLI, giusta delega in atti;
ricorrente DE345375
contro
BE SENA;
intimata - avverso la sentenza n. 2024/97 del Tribunale di VERONA, emessa il 19/09/97 e depositata il 03/10/97 (R.G. 2001 112/97); 926 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 甘 udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità о il il rigetto del I motivo e rigetto dei successivi motivi. Svolgimento del processo Con ricorso di appello depositato in cancelleria il 9 maggio 1997, GI EL convenne in giudizio davanti al Tribunale di Verona quale giudice del la- voro e delle locazioni Sena Secircic, esponendo che con sentenza non ancora depositata nella parte motiva e pronunciata solo in pubblica udienza per la parte di- spositiva, il Pretore di Verona aveva condannato esso appellante a pagare alla menzionata Secircic la somma di 16.136.820, oltre spese ed accessori, a titolo di rimborso dei canoni ultralegali pagati dall'appellata per la locazione di un immobile ad uso abitativo sito in Verona, concesso il locazione da esso appellante nel settembre 1993 e successivamente rinnovato. Con sentenza depositata in data 3 ottobre 1997, il Tribunale adito, dopo avere rilevato in parte motiva la novità delle eccezioni proposte in sede di appello dal EL, respinse l'appello medesimo, con condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese del 2 grado. Per la cassazione della menzionata sentenza ha pro- posto ricorso il EL, sulla base di tre motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Con ordinanza in data 11 dicembre 2000, questa Cor- te ha disposto l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, adempimento che è stato espletato a cu- ra della cancelleria. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la nul- lità assoluta della sentenza impugnata, assumendo che la sentenza medesima era stata emessa nello stadio pre- liminare del processo di II° grado, concernente soltan- to la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza pretorile. Il motivo è manifestamente infondato. Invero, dal fascicolo di ufficio del giudizio di secondo grado, il cui esame è consentito a questa Corte essendo stato denunziato un error in procedendo, si evince quanto segue: con ricorso depositato in data 16 mag-1) che, gio 1997, l'odierno ricorrente propose appello ex artt.447 bis/ 433 c. p. C. avverso la sentenza del Pre- tore di Verona, ed in particolare il dispositivo letto in udienza in data 7 febbraio 1997; 3 2) che l'appellante si era riservato di deposi- tare i motivi di appello, chiedendo la sospensione del- la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
3) che, all'udienza del 21 maggio 1997, il Col- legio dispose il rinvio al 20 giugno 1987, per l'acqui- sizione del fascicolo di ufficio di primo grado: a quest'ultima udienza, depositata dal procuratore del- 1'appellante una copia della sentenza impugnata, la causa fu rinviata al 19 settembre 1997; 4) che, a seguito di istanza dell'appellante di anticipazione dell'udienza di inibitoria della provvi- soria esecuzione, fu fissata dal Presidente del Tribu- nale per il 12 agosto 1997 apposita udienza, per la di- scussione di tale istanza;
5) che a quest'ultima udienza il Collegio, ri- tenuto che non si ravvisavano i presupposti di legge, respinse la richiesta di sospensione dell'appellante; 6) che, successivamente, all'udienza del 12 settembre 1997, su congiunta istanza dei procuratori delle parti, la causa fu ritenuta in decisione dal Col- legio. Alla stregua delle circostanze documentali che pre- cedono, tratte dal fascicolo di ufficio del giudizio di appello, appare evidente l'infondatezza della tesi del ricorrente, poiché, contrariamente a quanto dedotto dal 4 medesimo, l'istanza di sospensione dell'esecuzione ri- sulta già decisa all'udienza del 12 agosto 1997, mentre alla successiva udienza del 12 settembre 1997 la causa fu ritenuta in decisione su istanza anche del procura- tore dell'attuale ricorrente. Non sembra, comunque, inopportuno sottolineare come sentenza impugnata dia atto che, al momento in cui la la causa fu ritenuta in decisione, non si era provvedu- to da parte dell'appellante all'integrazione dei motivi ex art.433 C. p. C. F mentre sul punto nessuna censura risulta formulata ad opera del ricorrente. Con il secondo motivo denunzia il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per mancata applica- zione dell'art.11 L.8 agosto 1992, n.359, nonché errata e falsa applicazione della legge 392/1978, deducendo testualmente: "Come sopra anticipato, ci richiamiamo integralmen- te a quanto riportato in fatto a proposito del contrat- to di locazione, agli atti ed alla sua più banale -ma - interpretazione anche, ad esempio, correlata esatta alla lettera EL a Becircic dell'11 luglio 1996 (doc.ti nn.1 e 2 sempre del fascicolo di II° grado) ". Con il terzo motivo, il ricorrente denunziando vio- lazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 C.C. e norme correlate, deduce quanto segue: 5 " Pure per questo motivo ci richiamiamo a quanto più che doviziosamente esposto nel fatto, permettendosi al più, onde evitare alla Corte inutili e noiose ripe- tizioni, di reiterare il contenuto dei nostri (interes- santi? Noiosi?) scritti di I° e II° grado e n.1 del fa- scicolo di II' grado". I due motivi, che possono essere esaminati congiun- tamente, sono entrambi inammissibili, sia per l'asso- luta genericità delle censure con gli stessi proposte, sia perché contengono un richiamo a documenti e scritti del giudizio di merito, senza riportarne il contenuto, con evidente violazione del noto principio di autosuf- ficienza del ricorso per cassazione. In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre nulla va deliberato in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione dell'in- timata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 15 maggio 2001. consiglier relatore ed estensore кай Sand Fiducon Il Presidente 6 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ill Depositata in Cancelleria oggi. 27106 2001 (LCANCELLIERE 01 Giovanni Glambattista Agenzia delle Entrate 109T 250.000 Ufficio di 456T 0000 Iscritto a ruglo Art. n. ty 1763 TOT 290.000 19