Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2002, n. 17487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17487 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
47487 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL .374JUDICE F ACE) Oggetto LA CORTE SU RE A D CASSAZIONE Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 7878/99 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Dott. Roberto PREDEN - Consigliere 41123 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. Ud. 26/09/02 Dott. Mario FINOCCHIARO · Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LLOYD ADRIATICO SPA, con sede in Trieste, in persona rappresentante pro tempore Dott. Sergio del legale elettivamente domiciliata in ROMA VIA Cecovini, ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER EA, LL ET;
intimati 2002 avverso la sentenza n. 999/98 del Giudice di pace di 1766 FIRENZE, emessa e depositata il 26/05/98 (R.G. 999/98); 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/09/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. PI ABBRITTI che ha chiesto si dichiari la manifesta infondatezza del ricorso in oggetto. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Firenze, con sentenza del 26 maggio 1998, ha accolto la domanda con la quale An- drea RA aveva chiesto che PI EL ed il suo assicuratore spa Lloyd Adriatico Assicurazioni, fossero condannati in solido a risarcirgli i danni pro- vocati dall'autovettura del convenuto EL, danni indicati in lire 1 milione.
2. Il giudice di pace ha ritenuto che la responsa- bilità del EL ed i danni da lui provocati non era- no oggetto di contestazione tra le parti e, rilevato che alla fattispecie non era applicabile la disciplina contenuta nell'art. 4 della legge n. 990 del 1969, di- chiarata incostituzionale, ha condannato a risarcire i danni anche la Compagnia di assicurazioni.
3. La spa Lloyd Adriatico Assicurazioni ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia 2 cassata, addebitando alla decisione l'errore di non avere considerato che la dichiarazione di incostituzio- nalità dell'art. 4, lettera b) della legge n. 990 del 1969 - la quale non considera terzi danneggiati coloro che sono legati da vincoli di parentela con il danneg- -giante perché essa si riferisce ai soli danni alla persona e che, per quanto riguarda i danni alle cose, vale la disposizione dell'art. 28 della legge 19 feb- braio 1992, n. 142. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
4. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. cod. per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato, per manifesta infondatezza.
5. Contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore inferiore a lire due mi- lioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazio- ne di una norma di legge, con о senza espressa indica- zione della sua rispondenza all'equità) il ricorso per cassazione non può essere proposto per violazione della sostanziale ai sensi dell'art.360 cod. proc.legge civ., la quale ricorre soltanto in caso di inosservanza ° falsa applicazione della Costituzione e delle norme 3 comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie: sent. 15 ottobre 1999, n. 716/SU; 7 marzo 2001, n. 3290. 6. Il principio si applica anche alla fattispecie che si sta esaminando, perché la decisione adottata dal giudice di pace esprime un principio equitativo, che non è in contrasto con le nome costituzionali e quelle comunitarie di rango superiore. Il richiamo alle disposizioni dell'art. 4 delle legge n. 990 del 1969 è stato utilizzato come elemento del giudizio equitativo e, quindi, la censura si sot- trae alle critiche mosse.
7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio non debbono essere li- quidate, perché l'intimato non ha svolto attività di- fensiva.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 26 settembre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, EstensoreLuigi FrancesFrancesco by his way Il PresidenteMufanter A Depositata in Cancelleria 29.11.02 Oggi 4 IL CANCED HERE C Dotsse ana Ale