Sentenza 4 marzo 2014
Massime • 1
In tema di opposizione a decreto penale di condanna, nel caso in cui la data di notificazione del decreto penale risultante sulla copia consegnata all'imputato sia diversa rispetto a quella indicata nell'originale, deve applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 168 cod. proc. pen., secondo cui "quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata". (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza dichiarativa l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale perché proposta oltre il termine prescritto, individuato dal giudice di merito con riferimento alla data risultante dall'originale e non a quella di cui alla relazione scritta sulla copia consegnata al destinatario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2014, n. 30485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30485 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 04/03/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 453
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 50386/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AN N. IL 05/06/1973;
avverso l'ordinanza n. 3216/2010 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del 16/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari di Velletri emetteva nei confronti di UR FR decreto penale di condanna per il reato di cui agli articoli 590 c.p. e per la correlata contravvenzione attinente a violazioni concernenti la vigilanza sulla osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori.
2. Con provvedimento del 16/9/2013 lo stesso giudice dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendola tardiva rispetto alla notifica del provvedimento all'imputato in data 25/9/2012 "risultante da relata in pari data e certificazione del medesimo ufficiale giudiziario. Irrilevante la successiva notifica ripetuta inspiegabilmente allo stesso imputato il 1/10/2012".
3. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza di norme processuali (art. 148 c.p.p., comma 3, artt. 172 c.p.p. e segg. e art. 461 c.p.p.) e contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto. Chiede l'annullamento dell'atto, osservando che l'opposizione, proposta il 15/10/2012, era tempestiva rispetto alla notifica del decreto effettuata il 1/10/2012, come da relata in suo possesso, contenente anche la trascrizione del numero cronologico della notificazione, ancorché la relata trasmessa al Giudice per le indagini preliminari dal medesimo Ufficiale Giudiziario, recante il medesimo numero di cronologico, riportasse la data del 25/9/2012. Osserva che in tale situazione il giudice, con iter argomentativo errato, ha tratto la convinzione che sarebbero state effettuate due notifiche dello stesso atto. Rileva che il giudice avrebbe dovuto accordare valore alla notifica riportata sulla copia effettivamente consegnata all'imputato.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con propria requisitoria scritta, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Velletri. Il ricorrente con memoria formulava motivi aggiunti ex art. 611 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene fondato il ricorso.
Nell'adottare la pronuncia impugnata, infatti, il giudice non ha tenuto nella giusta considerazione il tenore dell'art. 168 c.p.p., comma 2, che disciplina l'ipotesi di contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata al destinatario e quella contenuta nell'originale. Dispone la norma richiamata che nel caso indicato "valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata".
In applicazione del suddetto principio, se sulla copia del decreto penale risulti trascritta una data di notificazione diversa da quella risultante dall'originale è quella consegnata all'imputato che deve assumersi quale data della notificazione ai fini della decorrenza del termine per opposizione (cfr. Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 1324 del 27/04/1994 Rv. 200374 : "Nel caso in cui sulla copia consegnata all'imputato appaia dubbia l'identificazione della data di notificazione che fa decorrere il termine per opporsi al decreto penale di condanna - nella specie la data, scritta a mano, era leggibile come 17.2.93 o come 19.2.93 - quest'ultima, in base al principio "in dubio pro reo", deve assumersi come data della notificazione e, qualora sia diversa da quella della notificazione risultante dall'originale (11.2.93), deve applicarsi la disposizione dell'art. 168 c.p.p., comma 2, secondo cui "quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun intervallo le attestazioni contenute nella copia notificata". (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza che dichiarava inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine prescritto)". In forza del richiamato principio il ricorso va accolto, con annullamento della sentenza e rinvio al Tribunale di Velletri.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2014