Sentenza 24 giugno 2004
Massime • 1
Il reato di appropriazione indebita e quello di infedeltà patrimoniale, introdotto dal D.Lgs. 11.4.2002 n. 61, modificativo dell'art. 2634 cod. civ., si pongono in rapporto di specialità reciproca, in quanto il citato art. 2634 configura un reato proprio dell'amministratore, direttore generale o liquidatore e, sotto il profilo oggettivo, richiede un qualsiasi danno patrimoniale per la società, non necessariamente consistente nell'appropriazione di beni da parte dell'autore del fatto, e sul piano soggettivo prevede, in alternativa all'ingiustizia del profitto perseguito, il fine di conseguire "altro vantaggio", così estendendo l'ambito di punibilità. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di revoca della sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita aggravata, formulata dalla difesa sull'assunto dell'intervenuta "abolitio criminis" del reato di cui all'art. 646 cod. pen. a seguito dell'introduzione, ad opera del D.Lgs.vo 61/2002, modificativo dell'art. 2634 cod. civ., del reato di infedeltà patrimoniale, norma penale successiva più favorevole in rapporto di specialità con la norma generale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2004, n. 30546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30546 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/06/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 3016
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 029856/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GN IG N. IL 18/10/1953;
avverso ORDINANZA del 21/03/2003 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO. lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Galasso (conformi);
OSSERVA
GN LU ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di revoca della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano il 7.6.1997 limitatamente alle ritenute ipotesi di appropriazione indebita aggravata, commesse in concorso con amministratori della s.p.a. NT, per intervenuta "abolitio criminis". Denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione. Vi è requisitoria di infondatezza del P.G., cui la difesa ha replicato con memoria. La tesi del ricorrente trae spunto dall'introduzione, con D. L.vo 11.4.2002 n. 61, della figura criminosa dell'infedeltà patrimoniale ora contemplata dal testo vigente dell'art. 2634 Cod. Civile ed è sostenuta con duplici e concorrenti argomentazioni. Anzitutto, la nuova incriminazione si porrebbe in rapporto di specialità rispetto alla norma generale che sanziona l'appropriazione indebita, dando luogo a successione di leggi penali. L'affermazione è insostenibile, trattandosi di norme che, invece, operano su piani solo parzialmente coincidenti e si pongono semmai in rapporto di "specialità reciproca"; basterà rilevare che, se l'art. 2634 configura un reato proprio dell'amministratore, direttore generale o liquidatore, esso sotto il profilo oggettivo richiede un qualsiasi danno patrimoniale per la società, non necessariamente consistente nell'appropriazione di beni da parte dell'autore del fatto, e che sul piano soggettivo, mentre è comune alle due figure criminose l'ingiustizia del profitto perseguito, il reato societario prevede in alternativa il fine di conseguire "altro vantaggio", così estendendo l'ambito di punibilità. In ogni caso, non si vede come il preteso rapporto di specialità potrebbe supportare la tesi dell'"abolitio criminis" situandosi, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, i fatti di appropriazione da lui commessi nell'"area di interferenza" delle due norme. Tale rilievo vale anche nell'ipotesi in cui si ritenga che il legislatore, nel disciplinare compiutamente "ex novo" la materia degli illeciti patrimoniali degli organi sociali, l'abbia sottratta alla generale disciplina dei reati contro il patrimonio, che pertanto in ambito societario non troverebbero (più) applicazione. Va detto, comunque, che tale opinione non trova alcun appiglio testuale ne' nella "ratio" normativa, non essendo sostenibile che si sia inteso esentare da sanzione gli amministratori, direttori generali e liquidatori per qualsiasi aggressione al patrimonio sociale non prevista dalla specifica normativa e - nei confronti di altri soggetti interni o esterni alla società - punibile secondo il diritto comune. Pur depurata dall'incongrua premessa, è invece dotata di maggior forza suggestiva l'ulteriore argomentazione prospettata in diritto con il ricorso. Essa muove dal disposto del co. 3 dell'art. 2634 citato ("in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo"). La norma, per il modo in cui è formulata e per lo scopo perseguito (di dare prevalenza alla realtà dei rapporti economici e dei poteri gestionali rispetto alla veste formale assunta dalle singole società; cfr., sulla stessa linea di politica legislativa, l'equiparazione dell'organo di fatto a quello di diritto prevista al successivo art. 2639), varrebbe non tanto a delimitare il campo di applicazione di una singola ipotesi di reato, quanto a definire in generale l'ingiustizia del profitto in ambito societario ai fini della legge penale. Ne segue che sarebbero divenute penalmente irrilevanti le condotte caratterizzate, oggettivamente o sotto il profilo del dolo specifico, da ingiusto profitto nei confronti di una singola società, quando il fine perseguito o realizzato si ponga complessivamente come vantaggioso o "neutro" per il gruppo di imprese sociali ad essa collegate;
pertanto, l'area dell'incriminazione, anche agli effetti dell'appropriazione indebita, sarebbe ormai ristretta alle ipotesi in cui il soggetto abbia agito per procurare a sè od altri un ingiusto profitto nei confronti del gruppo nel suo insieme, e non della singola componente, così dando luogo a parziale abrogazione. Ai fini della decisione non è tuttavia necessario verificare la fondatezza della tesi in diritto, poiché l'interessato non ha mai prospettato al giudice di merito (nè nel giudizio di legittimità) una situazione riconducibile al ed. "vantaggio compensativo". In realtà, egli solleva una questione che ha già trovato soluzione nel giudizio di cognizione e non investe - per quanto qui dedotto - rapporti di collegamento tra società. In sostanza, l'appropriazione sarebbe consistita nella costituzione di un fondo occulto destinato ad influire in sede politica a vantaggio della NT;
l'utilità per il gruppo è affermata solo come indiretta conseguenza. Ora, al proposito la sentenza che ha definito il giudizio di cognizione nei confronti del GN (Cass., Sez. 5^, 13.6/22.9.1998, Altissimo ed altri) - confermando l'orientamento già espresso da Cass., Sez. 5^, 21/31.1.1998, Cusani, relativa alla stessa vicenda - ha affermato il principio per cui "non è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico di amministratori sociali i quali costituiscano fondi extrabilancio solo formalmente non riconducibili alla società e li utilizzino per il perseguimento, sia pure con mezzi illeciti (quali, nella specie, il finanziamento occulto a partiti politici) di fini non estranei agli interessi sociali", ed ha conseguentemente annullato senza rinvio la decisione di merito nella parte riguardante erogazioni di cui risultava comprovata la destinazione a detti fini. Deve pertanto ritenersi che al ricorrente non sia stata attribuita alcuna responsabilità a titolo di appropriazione indebita per la parte avuta nella costituzione dei fondi, ma soltanto per il concorso in atti di gestione delle somme occultamente accantonate, successivi ed estranei all'interesse sociale. Sotto questo profilo nessun "vantaggio compensativo", reale o ragionevolmente opinato, per le (altre) società del gruppo è stato prospettato, sicché la questione sollevata in diritto risulta ininfluente ai fini della decisione.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004